CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 26 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla pena di mesi tre di arresto e per il reato di 1cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada alla pena di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda e, dunque, alla pena complessiva di mesi sei di arresto ed euro 750,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per tramite del difensore di fiducia, articolandolo in tre motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea qualificazione giuridica del fatto nonché motivazione illogica e contraddittoria. Deduce che, fermo l'accertamento in punto di fatto operato dalla Corte territoriale, l'elemento materiale della condotta di raccolta e trasporto di rifiuti presuppone che il soggetto abbia effettivamente raccolto, movimentato o trasportato rifiuti in assenza delle necessarie autorizzazioni; che non esistono prove che possano dimostrare che egli abbia preso parte, anche indirettamente, alla raccolta o al trasporto di rifiuti; che egli è nell'impossibilità teorica di un concorso con altri, essendo un anziano nomade invalido al 100%; che tale condizione rende incompatibile la sua partecipazione ad attività illecita; che egli non è titolare di una ditta o impresa, il che lo farebbe rispondere delle condotte dei suoi dipendenti; che il materiale fu gestito da un terzo responsabile della condotta di trasporto e raccolta; che ciò esclude che egli possa rispondere in qualità di datore di lavoro o di titolare di un'azienda; che quando venne fermato non esisteva alcun trasporto illecito di rifiuti e che, pertanto, il giudice di appello ha erroneamente applicato la legge penale, concludendo in maniera infondata sulla base di una valutazione probatoria non corretta. 2.2 Con il secondo motivo lamenta omessa declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 1). Deduce che la gestione non autorizzata di rifiuti nel testo finale del d.l. 8 agosto 2025 n. 166, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, è divenuto una contravvenzione; che sarebbe utilizzabile l'oblazione ambientale; che fuori dal caso di tale oblazione il contravventore potrà beneficiare dell'oblazione impropria penale; che essendo stato consumato il reato il 19 dicembre 2018 il termine massimo di prescrizione maturava il 18 dicembre 2023 e che in forza della citata novella normativa, entrata in vigore 1'8 ottobre 2023, il reato risulta prescritto poiché la modifica normativa trova applicazione in forza dell'art. 2, comma 4, cod. pen. 2.2 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio in relazione al reato di cui al capo 2). Deduce che la Corte territoriale ha erroneamente valorizzato un precedente fatto-reato in ordine al quale egli era stato ammesso alla sospensione del processo con messa alla prova, conclusasi con esito positivo e conseguente 2estinzione del reato; che l'estinzione del reato a seguito di messa alla prova non ha natura sostanziale ma processuale; che con sentenza n. 5859 del 27/10/2011, nota come Marcianò, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinato dall'affidamento in prova al servizio sociale comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva penalistica; etk, che l'espressione "ogni effetto penale" inerisce proprio»- sanzione della revoca della patente che nell'art. 186 C.d.S. si configura come un effetto penale della condanna; che a fortiori non può ritenersi valorizzabile un fatto-reato mai accertato in via definitiva, estinto a seguito dell'esito positivo della messa alla prova; che la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l'estinzione del reato per messa alla prova non impedisce al giudice di tenerne conto ai fini dell'art. 186 C.d.S. si espone a fondati rilievi critici; che non di accertamento del fatto si tratta ma di accertamento del positivo esito della cd. probation e che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la menzionata sentenza Marcianò. Pertanto, il ricorrente, stante il ritenuto evidente contrasto interpretativo tra la giurisprudenza più recente e i principi delle Sezioni Unite, richiede di rimettere la questione alle Sezioni Unite. Deduce, inoltre, che anche a voler seguire l'orientamento interpretativo più sfavorevole il giudice penale era privo di competenza per applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente non essendo intervenuta una condanna né residuando, a seguito dell'estinzione del reato, alcuna competenza giurisdizionale sul punto e che la sentenza impugnata ha applicato la revoca della patente in via diretta senza rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che fosse dirimente in ordine alla riconducibilità del fatto di cui al capo 1) al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che i pagamenti dei rifiuti conferiti fossero stati eseguiti in favore dello stesso imputato e che, conseguentemente, fosse irrilevante l'identità del soggetto che ha sottoscritto i moduli per il conferimento dei rifiuti. Inoltre, la Corte di appello, con motivazione logica, ha ritenuto, oltre alla genericità delle doglianze difensive in merito alla compatibilità dell'attività 3illecita con l'età e le condizioni del ricorrente, che la conduzione di veicoli da parte dell'imputato fosse stata provata dal controllo eseguito mentre il [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza e che l'attività materiale di trasporto fosse stata svolta da altri, essendosi i conducenti dei veicoli alternatisi alla guida per portare i rifiuti alla ditta Zampoli. Pertanto, risultano manifestamente infondati i vizi lamentati e le deduzioni del ricorrente, nonostante l'espressa intenzione di voler mantenere fermo l'accertamento in punto di fatto, si risolvono, più che a evidenziare illogicità all'interno della motivazione, in una sollecitazione a una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente deduce che la condotta a lui attribuita si è consumata il 19 dicembre 2018 e che in ragione della nuova qualificazione del fatto come contravvenzione conseguente al d.l. 8 agosto 2025, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 sarebbe decorso il termine massimo di prescrizione di anni cinque in data 18 dicembre 2023. La suindicata modifica legislativa è intervenuta successivamente alla sentenza della Corte di appello emessa il 14 maggio 2025. Nel corso del giudizio di primo grado vi è stata sospensione del corso della prescrizione per richiesta di rinvio formulata dal difensore per poter richiedere rito alternativo dal 26 settembre 2022 al 31 gennaio 2023 (giorni 128). La sentenza di primo grado è stata emessa il 26 maggio 2023, con termine per il deposito di giorni 90, scadente il 25 agosto 2023. Da tale termine, trattandosi di reato commesso nel 2018, vi è stata sospensione della prescrizione ai sensi della legge n. 103 del 1997 sino al 25 febbraio 2025. Dal 19 dicembre 2018 sino al 25 agosto 2023, tenuto conto della sospensione della prescrizione per giorni 128, sono decorsi, ai fini della prescrizione, anni quattro, mesi tre e giorni ventinove. Aggiungendo, al solo fine di verificare se il reato si sia o meno estinto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, il residuo periodo di mesi otto e un giorno necessario per il compimento della prescrizione quinquennale alla data del 25 febbraio 2025, in cui è cessata la sospensione della prescrizione ai sensi della legge n. 103 del 2017, si giunge al 26 ottobre 2025. Pertanto, la sentenza della Corte di appello del 14 maggio 2025 è stata pronunciata quando il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso. Va, poi, rilevato che dal termine per il deposito della sentenza del grado di appello, scadente il 13 agosto 2025, vi è stata, in forza della legge n. 103 del 2017, ulteriore sospensione del termine di prescrizione sino alla data di definizione del presente giudizio sicché il reato non risulta prescritto. Infatti, il 4termine massimo di anni cinque si compirà, tenuto conto dei 169 giorni intercorrenti tra il 25 febbraio 2025 e il 13 agosto 2025 in cui è decorso il termine di prescrizione e dei 72 giorni necessari per giungere al termine massimo di anni cinque, nel mese di maggio 2026. 4. Il terzo motivo è infondato. Questa Corte con sentenza della Sez. 4, n. 32209 del 27 ottobre 2020, Baranov, non massimata, ha compiuto ampia disamina delle questioni poste dal ricorrente e, in particolare, con riferimento alla recidiva prevista dall'art. 186 cod. strada e alle conseguenze derivanti dall'estinzione del reato ex art. 168-ter, comma 2, cod. pen., ha osservato che «ribadita la differenza tra il concetto di recidiva penale ex art. 99 cod. pen. e la recidiva che ci occupa, può dunque affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'estinzione del reato ex art. 168 ter co. 2 cod. pen. a seguito dell'esito positivo della prova, presupponendo l'avvenuto accertamento del fatto-reato, pur senza che si sia addivenuti ad una pronuncia di penale responsabilità non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la "recidiva nel biennio", prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada...». Ritiene il Collegio di aderire alle argomentazioni espresse in tale sentenza e, in particolare, di evidenziare che l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria non è preclusa dalla definizione del procedimento con la messa alla prova atteso che lo stesso art. 168-ter cod. pen., al comma 2, stabilisce che "L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge" e che anche l'istituto della messa alla prova comporta un accertamento positivo della sussistenza del reato, come si desume dall'obbligo di valutare la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. e dalle previsioni relative all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e al risarcimento del danno di cui all'art. 168-bis, comma 2, cod. pen. Le considerazioni espresse da questa Corte con la sentenza sopra indicata e il chiaro tenore letterale dell'art. 168-ter cod. pen. dimostrano l'infondatezza della richiesta del ricorrente di rimettere la questione alle Sezioni Unite sulla base di un preteso contrasto tra il principio sopra ricordato e quello espresso da Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688-01, secondo cui "l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva" (per questione analoga affrontata in tema di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito del positivo espletamento del lavoro di 5pubblica utilità vedasi la motivazione di Sez. 4, n. 28293 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 288079 - 01). Devono ritenersi errate in diritto le ulteriori argomentazioni del ricorrente con le quali si è sostenuto che il giudice penale non era competente a applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le sanzioni amministrative previste dall'art. 186 C.d.S. devono essere stabilite dal giudice penale nella loro durata ed eseguite dall'autorità amministrativa, come si desume dal tenore dell'art. 224, comma 1, C.d.S. (si richiama anche il principio espresso da Sez. U, n. 20 del 21/06/2000, Cerboni, Rv. 217018 - 01). 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 06 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Do a Elisa t Arrwhito 6