Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 881/2010
ECLI:EU:T:2010:412
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Al‑[OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio
(cause da T‑135/06 a T‑138/06)
«Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al Terrorismo – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento di capitali – Diritti fondamentali – Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»
1.
Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle
conclusioni e dei motivi iniziali – Limiti – Conclusioni aventi ad oggetto eventuali decisioni future – Irricevibilità (Regolamento
di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 26)
2.
Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
– Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione
di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punto 34)
3.
Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
– Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali
persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 35‑39)
4.
Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
– Congelamento generalizzato e persistente dei capitali, dei beni e delle altre risorse economiche di tali persone ed entità
senza loro audizione – Violazione del diritto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v.
punti 40‑42)
[OSCURATO:PERSONA] d’annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e
abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto
dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan
(GU L 139, pag. 9), come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006,
n. 246 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002.
Dispositivo
1)
Le cause da T‑135/06 a T‑138/06 sono riunite ai fini della sentenza.
2)
L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti
di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE)
n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il
congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato per
la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, è annullato nella parte in cui
riguarda i ricorrenti, sigg. Al-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché
le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio.
4)
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.