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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 881/2010

ECLI:EU:T:2010:412
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Al‑[OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio (cause da T‑135/06 a T‑138/06) «Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al Terrorismo – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento di capitali – Diritti fondamentali – Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo»

1. Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Limiti – Conclusioni aventi ad oggetto eventuali decisioni future – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 26)

2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punto 34)

3. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 35‑39)

4. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento generalizzato e persistente dei capitali, dei beni e delle altre risorse economiche di tali persone ed entità senza loro audizione – Violazione del diritto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 40‑42) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002.

Dispositivo 1) Le cause da T‑135/06 a T‑138/06 sono riunite ai fini della sentenza. 2) L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg.

Al-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio. 4) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 29 settembre 2010 – Al‑[OSCURATO:PERSONA] e altri / Consiglio (cause da T‑135/06 a T‑138/06) «Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al Terrorismo – Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento di capitali – Diritti fondamentali – Diritto al rispetto della proprietà, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo» 1. Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Limiti – Conclusioni aventi ad oggetto eventuali decisioni future – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 26) 2. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Portata – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punto 34) 3. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Omessa comunicazione degli elementi a carico e omessa audizione di tali persone ed entità – Violazione (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 35‑39) 4. Comunità europee – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani – Congelamento generalizzato e persistente dei capitali, dei beni e delle altre risorse economiche di tali persone ed entità senza loro audizione – Violazione del diritto di proprietà (Regolamento del Consiglio n. 881/2002, art. 2 e allegato I) (v. punti 40‑42) [OSCURATO:PERSONA] d’annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell’allegato I del regolamento n. 881/2002. Dispositivo 1) Le cause da T‑135/06 a T‑138/06 sono riunite ai fini della sentenza. 2) L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato per la sessantatreesima volta dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio. 4) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
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