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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:C:1991:394
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61990J0035 - IT Avis juridique important | 61990J0035 SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - IVA - DIRETTIVA 77/388/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-35/90. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05073 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Disposizioni in materia tributaria - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Facoltà per gli Stati membri di mantenere talune esenzioni in via transitoria - Portata - Istituzione di nuove esenzioni - Inammissibilità ((Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, n. 1, e 28, n. 3, lett. b) )) [OSCURATO:PERSONA] membro che, in attuazione della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, così come previsto dall' art. 2, n. 1, della direttiva, abbia assoggettato all' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, non può più legittimamente introdurre in seguito l' esenzione delle citate attività pretendendo di esercitare la facoltà, concessa dall' art. 28, n. 3, lett. b), della direttiva, di continuare ad esentare, durante un periodo transitorio, le prestazioni di servizi degli autori, degli artisti e degli interpreti artistici. [OSCURATO:PERSONA] causa C-35/90, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] y Crespo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA]Mora, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, causa avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che, esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G.

Kapteyn, presidenti di sezione, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese delle parti all' udienza del 25 aprile 1991, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dalle sig.re G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 maggio 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 2 febbraio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "sesta direttiva"), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE. 2 Le citate prestazioni professionali sono state assoggettate al regime generale dell' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA"), conformemente alla sesta direttiva e all' Atto di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, con la legge 2 agosto 1985, n. 30, relativa all' IVA ([OSCURATO:PERSONA] del Estado español del 9 agosto 1985).

Tale assoggettamento è stato confermato dal regio decreto 30 ottobre 1985, n. 2028, recante approvazione del regolamento relativo all' IVA ([OSCURATO:PERSONA] del Estado español del 31 ottobre 1985).

Successivamente, la legge 11 novembre 1987, n. 22, relativa alla proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA] del Estado español del 17 novembre 1987), nella sua terza disposizione aggiuntiva, ha esentato dall' IVA questi stessi servizi. 3 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale esonero sia in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva che sottopone all' IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale".

Essa rileva innanzitutto che la facoltà, per gli Stati membri, di continuare ad esentare per un periodo transitorio talune prestazioni, tra cui quelle di cui trattasi, ai sensi dell' art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, riguardava unicamente gli Stati membri che al momento dell' entrata in vigore di tale direttiva applicavano già l' IVA conformemente alle prime direttive comunitarie.

Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito in seguito alla Comunità, solo un' autorizzazione analoga a quella ottenuta dalla Repubblica portoghese nell' Atto di adesione avrebbe permesso al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dell' applicazione della citata disposizione. 4 Essa ritiene poi che, anche se tale interpretazione dell' art. 28, n. 3, lett. b), non fosse accolta e se tale disposizione dovesse essere intesa nel senso che consentisse ad un nuovo Stato membro di continuare ad esentare le attività di cui trattasi nel caso in cui tale esenzione esistesse già nell' ambito di un' imposta quale quella vigente in [OSCURATO:PERSONA] prima dell' adesione (imposte cumulative a cascata sul volume delle operazioni), l' esenzione controversa sarebbe tuttavia illegittima in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può essere autorizzato a ripristinare l' esenzione dall' IVA per le prestazioni da esso assoggettate all' IVA a partire dalla data della sua adesione. 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 6 Il governo spagnolo ritiene che l' art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva autorizzi l' esenzione di cui trattasi.

Infatti, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri possono "durante il periodo transitorio di cui al paragrafo (...) continuare ad esentare le operazioni elencate nell' allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato", e in tale allegato figurano, al punto 2, le prestazioni di servizi degli "autori, artisti e interpreti artistici".

Orbene, all' epoca dell' adozione della sesta direttiva nonché immediatamente prima dell' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, le prestazioni di servizi di cui trattasi erano esentate, in [OSCURATO:PERSONA], dall' imposta che è stata sostituita dall' IVA. 7 Basta rilevare al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo assoggettato le prestazioni di servizi di cui trattasi al regime generale dell' IVA attraverso la citata legge n. 30/1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1986, non poteva quindi più avvalersi in seguito della facoltà di continuare ad esentare tali attività, a norma dell' art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva. 8 Il governo spagnolo ha fatto valere inoltre che la proroga del regime transitorio relativo alle esenzioni oltre il termine previsto all' art. 28, n. 4, consente di interpretare il n. 3, lett. b), di tale articolo nel senso che gli Stati membri possono ripristinare nella loro normativa l' esenzione delle attività di cui trattasi, in particolare ove ciò sia necessario per garantire la parità di trattamento degli autori che risiedono sul loro territorio rispetto a quelli che risiedono sul territorio di altri Stati membri che continuano a concedere una siffatta esenzione. 9 Al riguardo occorre rilevare che, se per l' interpretazione di una disposizione di diritto comunitario occorre prendere in considerazione lo stato di evoluzione di tale diritto alla data in cui deve effettuarsi l' applicazione della disposizione di cui trattasi (v., tra l' altro, il parere 4 ottobre 1979, causa 1/78, Racc. pag. 2871, punto 44 della motivazione), la proroga del regime transitorio delle esenzioni dall' IVA oltre il termine inizialmente previsto non poteva giustificare la facoltà, da parte degli Stati membri, di concedere esenzioni che essi non erano autorizzati a concedere.

Infatti, una siffatta facoltà comprometterebbe la finalità dell' art. 28, n. 3, lett. b), che è quella di consentire un adeguamento graduale delle normative nazionali nei settori interessati. 10 Si deve pertanto constatare che, esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è risultato soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61990J0035 - IT Avis juridique important | 61990J0035 SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - IVA - DIRETTIVA 77/388/CEE - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-35/90. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05073 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Disposizioni in materia tributaria - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Facoltà per gli Stati membri di mantenere talune esenzioni in via transitoria - Portata - Istituzione di nuove esenzioni - Inammissibilità ((Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, n. 1, e 28, n. 3, lett. b) )) [OSCURATO:PERSONA] membro che, in attuazione della sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, così come previsto dall' art. 2, n. 1, della direttiva, abbia assoggettato all' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, non può più legittimamente introdurre in seguito l' esenzione delle citate attività pretendendo di esercitare la facoltà, concessa dall' art. 28, n. 3, lett. b), della direttiva, di continuare ad esentare, durante un periodo transitorio, le prestazioni di servizi degli autori, degli artisti e degli interpreti artistici. [OSCURATO:PERSONA] causa C-35/90, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] y Crespo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA]Mora, avvocato dello Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, causa avente ad oggetto una domanda diretta a far dichiarare che, esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese delle parti all' udienza del 25 aprile 1991, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato rappresentato dalle sig.re G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Lapuerta, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 maggio 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 2 febbraio 1990, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "sesta direttiva"), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE. 2 Le citate prestazioni professionali sono state assoggettate al regime generale dell' imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l' "IVA"), conformemente alla sesta direttiva e all' Atto di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, con la legge 2 agosto 1985, n. 30, relativa all' IVA ([OSCURATO:PERSONA] del Estado español del 9 agosto 1985). Tale assoggettamento è stato confermato dal regio decreto 30 ottobre 1985, n. 2028, recante approvazione del regolamento relativo all' IVA ([OSCURATO:PERSONA] del Estado español del 31 ottobre 1985). Successivamente, la legge 11 novembre 1987, n. 22, relativa alla proprietà intellettuale ([OSCURATO:PERSONA] del Estado español del 17 novembre 1987), nella sua terza disposizione aggiuntiva, ha esentato dall' IVA questi stessi servizi. 3 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale esonero sia in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva che sottopone all' IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale". Essa rileva innanzitutto che la facoltà, per gli Stati membri, di continuare ad esentare per un periodo transitorio talune prestazioni, tra cui quelle di cui trattasi, ai sensi dell' art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva, riguardava unicamente gli Stati membri che al momento dell' entrata in vigore di tale direttiva applicavano già l' IVA conformemente alle prime direttive comunitarie. Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno aderito in seguito alla Comunità, solo un' autorizzazione analoga a quella ottenuta dalla Repubblica portoghese nell' Atto di adesione avrebbe permesso al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dell' applicazione della citata disposizione. 4 Essa ritiene poi che, anche se tale interpretazione dell' art. 28, n. 3, lett. b), non fosse accolta e se tale disposizione dovesse essere intesa nel senso che consentisse ad un nuovo Stato membro di continuare ad esentare le attività di cui trattasi nel caso in cui tale esenzione esistesse già nell' ambito di un' imposta quale quella vigente in [OSCURATO:PERSONA] prima dell' adesione (imposte cumulative a cascata sul volume delle operazioni), l' esenzione controversa sarebbe tuttavia illegittima in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non può essere autorizzato a ripristinare l' esenzione dall' IVA per le prestazioni da esso assoggettate all' IVA a partire dalla data della sua adesione. 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 6 Il governo spagnolo ritiene che l' art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva autorizzi l' esenzione di cui trattasi. Infatti, ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri possono "durante il periodo transitorio di cui al paragrafo (...) continuare ad esentare le operazioni elencate nell' allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato", e in tale allegato figurano, al punto 2, le prestazioni di servizi degli "autori, artisti e interpreti artistici". Orbene, all' epoca dell' adozione della sesta direttiva nonché immediatamente prima dell' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle Comunità europee, le prestazioni di servizi di cui trattasi erano esentate, in [OSCURATO:PERSONA], dall' imposta che è stata sostituita dall' IVA. 7 Basta rilevare al riguardo che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], avendo assoggettato le prestazioni di servizi di cui trattasi al regime generale dell' IVA attraverso la citata legge n. 30/1985, entrata in vigore il 1 gennaio 1986, non poteva quindi più avvalersi in seguito della facoltà di continuare ad esentare tali attività, a norma dell' art. 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva. 8 Il governo spagnolo ha fatto valere inoltre che la proroga del regime transitorio relativo alle esenzioni oltre il termine previsto all' art. 28, n. 4, consente di interpretare il n. 3, lett. b), di tale articolo nel senso che gli Stati membri possono ripristinare nella loro normativa l' esenzione delle attività di cui trattasi, in particolare ove ciò sia necessario per garantire la parità di trattamento degli autori che risiedono sul loro territorio rispetto a quelli che risiedono sul territorio di altri Stati membri che continuano a concedere una siffatta esenzione. 9 Al riguardo occorre rilevare che, se per l' interpretazione di una disposizione di diritto comunitario occorre prendere in considerazione lo stato di evoluzione di tale diritto alla data in cui deve effettuarsi l' applicazione della disposizione di cui trattasi (v., tra l' altro, il parere 4 ottobre 1979, causa 1/78, Racc. pag. 2871, punto 44 della motivazione), la proroga del regime transitorio delle esenzioni dall' IVA oltre il termine inizialmente previsto non poteva giustificare la facoltà, da parte degli Stati membri, di concedere esenzioni che essi non erano autorizzati a concedere. Infatti, una siffatta facoltà comprometterebbe la finalità dell' art. 28, n. 3, lett. b), che è quella di consentire un adeguamento graduale delle normative nazionali nei settori interessati. 10 Si deve pertanto constatare che, esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE. Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è risultato soccombente e va quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Esentando dall' imposta sul valore aggiunto le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d' autore, effettuate da chi esercita le arti figurative, dagli scrittori, dai collaboratori letterari, grafici e fotografici di giornali e riviste, dai compositori musicali, dagli autori di opere teatrali e dagli autori del soggetto, dell' adattamento, della sceneggiatura o dei dialoghi delle opere audiovisive, in contrasto con l' art. 2, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del Trattato CEE. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
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