CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7340/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], in via Germanico n. 172, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8068/08/2015 depositata in data 15/09/2015; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - l’Agenzia delle Entrate rappresenta che l’istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, alla quale si riferisce il contribuente nella memoria depositata in data 9 novembre 2023, è risultata regolare; - pertanto, va dichiara l’estinzione del giudizio, restando le spese di lite a carico di chi le ha anticipate; p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio