CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 17965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la prescrizione del reato, è manifestamente infondato non essendosi il reato prescritto prima della sentenza di secondo grado stanti gli effetti della recidiva e delle sospensioni del processo sul computo della prescrizione. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che concerne il mancato espletamento di una prova decisiva, risulta generico per non adduce argomenti che confutino l'assunto adottato dalla Corte di appello (già approfondito esame del teste, completezza dell'istruttoria). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore il I Presidente [OSCURATO:PERSONA] qostanzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — 5 2022 [OSCURATO:PERSONA]