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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29615/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione di primo grado, adottata all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di detenzione illegale di sostanza stupefacente e di detenzione illegale di arma comune da sparo, uniti in continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena conclusiva di due anni e due mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.

2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente, il secondo reato non sarebbe configurabile perché il fucile oggetto di contestazione, vecchio di cento anni, sarebbe stato interamente ricoperto di ruggine e nnalfunzionante.

Si sarebbe dovuta decretare, sul capo, l'assoluzione, quanto meno con formula dubitativa.

Non sarebbero inoltre condivisibili le argomentazioni in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Né si comprenderebbero le ragioni della prognosi ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, essendo l'imputato gravato da precedenti penali datati e non risultando egli socialmente pericoloso.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La difesa ha trasmesso conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in ogni sua prospettazione.

Per costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465-01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686- 01; Sez. 6, n. 15159 del 22/02/2001, Marengo, Rv. 218773-01; Sez. 1, n. 1289 del 30/10/1996, dep. 1997, Fani, Rv. 206928-01), la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di guasti, a meno che non risulti obiettivamente impedita la riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o per altra ragione.

E nessuna deduzione svolge il ricorrente in proposito, sicché la doglianza rimane priva di specificità censoria.

Totalmente inconferente appare la doglianza riferita alle attenuanti generiche, riconosciute in sede di merito.

La sospensione condizionale della pena è infine preclusa dall'entità della pena.

2. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esenzione, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella equa misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la decisione di primo grado, adottata all'esito del giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati di detenzione illegale di sostanza stupefacente e di detenzione illegale di arma comune da sparo, uniti in continuazione, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena conclusiva di due anni e due mesi di reclusione e 2.000 euro di multa. 2. L'imputato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, il secondo reato non sarebbe configurabile perché il fucile oggetto di contestazione, vecchio di cento anni, sarebbe stato interamente ricoperto di ruggine e nnalfunzionante. Si sarebbe dovuta decretare, sul capo, l'assoluzione, quanto meno con formula dubitativa. Non sarebbero inoltre condivisibili le argomentazioni in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Né si comprenderebbero le ragioni della prognosi ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, essendo l'imputato gravato da precedenti penali datati e non risultando egli socialmente pericoloso. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. La difesa ha trasmesso conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato in ogni sua prospettazione. Per costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465-01; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686- 01; Sez. 6, n. 15159 del 22/02/2001, Marengo, Rv. 218773-01; Sez. 1, n. 1289 del 30/10/1996, dep. 1997, Fani, Rv. 206928-01), la natura di un'arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l'ordine pubblico sussiste anche in presenza di guasti, a meno che non risulti obiettivamente impedita la riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o per altra ragione. E nessuna deduzione svolge il ricorrente in proposito, sicché la doglianza rimane priva di specificità censoria. Totalmente inconferente appare la doglianza riferita alle attenuanti generiche, riconosciute in sede di merito. La sospensione condizionale della pena è infine preclusa dall'entità della pena. 2. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esenzione, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella equa misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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