CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 41519/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 05/02/2021, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio ai sensi del quarto comma dell'art. 64 cod. pen., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 07/01/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, in relazione al reato di rapina pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata acquisizione di una prova decisiva. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto alla prima censura, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, il ricorso non offre nessuna effettiva confutazione dei passaggi essenziali del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello, imperniato sui movimenti del [OSCURATO:PERSONA] (seguiti sin dalla Sicilia fino alla trasferta al nord), sul tenore inequivoco delle intercettazioni (il ricorrente ha fatto esplicito riferimento al proprio coinvolgimento nella commissione dell'unica rapina ad uffici postali torinesi posta in essere in data 02/07/2001), sulla certa identificazione del ricorrente alla luce dell'attività investigativa svolta, sulla irrilevanza della non corrispondenza della descrizione fisica offerta dalla teste BONORA (non essendovi elementi per individuare a quale rapinatore la predetta teste si fosse riferita). Totalmente generica, ed anche in questo caso priva di effettivo confronto con la motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 8 seg.), risulta infine la doglianza relativa alla mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] er,é Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 4AZIENZA [OSCURATO:PERSONA] . i !‘".1 ,7;ANC