CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG (2)- . C t'~evi_t ‘t.i.t.,0 tciZtk Ci, ›•Z PcX 2t‘t O ot.'24 .t(-0)-040 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 14 giugno 2023 la Corte di Appello di Roma - quale giudice della esecuzione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n.150 del 2022 - ha accolto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la sostituzione della pena detentiva (anni due e mesi due di reclusione) inflitta con sentenza resa in data 10 novembre 2022, irrevocabile in data 24.1.2023. La pena è stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità in rapporto ai 502 giorni di detenzione residui. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 In sintesi, la parte pubblica ricorrente evidenzia che l'applicazione della disposizione transitoria di cui all'art.95 del d.lgs. n.150 del 2022, adottata dalla Corte di Appello, non sarebbe conforme al testo. Come è noto, la riforma è entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 e la disposizione transitoria compie riferimento, nel senso della necessaria applicazione del novum, ai procedimenti pendenti in primo grado o in grado di appello in tale data. Per quelli pendenti in Corte di Cassazione si attribuisce la competenza, dopo la irrevocabilità della sentenza, al giudice della esecuzione. Ora, alla data del 30 dicembre 2022 era stata già emessa la decisione di secondo grado ed erano pendenti i termini per proporre ricorso per cassazione che, tuttavia, non è stato proposto. Dunque non potrebbe parlarsi di ' procedimento pendente innanzi la Corte di Cassazione' e, pur essendosi formato il giudicato in epoca posteriore al 30 dicembre del 2022 le nuove disposizioni più favorevoli non potrebbero trovare applicazione al caso del Silvestri. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Non vi è dubbio circa il fatto che la vigenza del d.lgs. n.150 del 2022 si è verificata in data 30 dicembre del 2022. Al contempo, non vi è dubbio che la voluntas legis sia quella di rendere applicabili, con il solo limite del giudicato anteriormente formatosi, le nuove disposizioni in tema di pene sostitutive, in quanto più favorevoli.Ciò è dimostrato dal fatto che il legislatore nella disposizione transitoria descrive tutte le fasi del procedimento penale (pendenza in primo grado, pendenza in appello, pendenza in cassazione) attribuendo al giudice dell'esecuzione, in un termine perentorio (trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza) il potere di valutare la domanda nella ipotesi in cui alla data di vigenza era pendente il procedimento innanzi la Corte di Cassazione. Da ciò sorge la necessità di comprendere : a) cosa debba intendersi per «pendenza del procedimento» nella fase posteriore alla decisione di secondo grado; b) se la disposizione transitoria necessariamente impone che venga proposto il ricorso per cassazione, con esito di inammissibilità o rigetto. 3.2 Al primo quesito è stata già fornita - in questa sede di legittimità - risposta in alcuni arresti che il Collegio ritiene condivisibili. Si veda in particolare quanto affermato da Sez. VI, n.34091 del 21.6.2023, rv 285154 secondo cui : ai fini dell'operatività della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in riferimento all'art. 20-bis cod. pen., la pronuncia della sentenza di appello determina la pendenza del procedimento innanzi alla Corte di cassazione, con la conseguenza che, per i processi in corso in tale fase alla data di entrata in vigore del detto d.lgs. (30 dicembre 2022), una volta formatosi il giudicato, il condannato potrà avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione. La «pendenza» della fase di legittimità ha pertanto inizio con l'emissione del dispositivo di secondo grado, posto che vi deve essere «continuità» anche meramente virtuale tra le fasi del procedimento. 3.3 Da ciò deriva che la disposizione transitoria copre, nel senso della applicabilita' delle nuove norme, tutti i casi in cui alla data del 30.12.2022 erano in fase di decorrenza i termini di deposito della decisione di secondo grado o anche i termini per proporre il ricorso per cassazione. Una volta superata la data 'spartiacque' la mancata proposizione del ricorso per cassazione (proponibile ma non proposto) determina, a ben vedere, la irrevocabilità della sentenza di condanna in un momento posteriore al 30 dicembre 2022, effetto del tutto analogo alla ipotesi di ricorso presentato e dichiarato inammissibile o respinto. Non vi è ragione alcuna, pertanto, di ritenere che il 'giudizio' di cassazione debba essere presupposto indefettibile per l'applicazione delle nuove disposizioni più favorevoli, atteso che - come si è detto - la pendenza del procedimento esiste anche nella fase prodromica alla proposizione dell'atto di ricorso e ciò che rileva è l'avvenuta formazione del giudicato di condanna in data posteriore a quella del 30 dicembre del 2022. Il ricorso della parte pubblica va pertanto respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso . Così deciso in data 6 dicemb