CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25036/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione dell'estensione del sequestro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26/02/2021 il Tribunale di Palermo rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva rigettato l' istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del predetto Tribunale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di euro 2.240.041,91 - quale profitto del reato di truffa aggravata contestato a [OSCURATO:PERSONA] - ed, in caso di incapienza, per equivalente delle disponibilità bancarie/finanziarie e beni immobili, mobili registrati e quote societari riconducibili alla predetta indagata.Tale provvedimento era stato eseguito per euro 1.025.797,71 in forma diretta nei confronti della società e per l'importo di euro 3.679.437,71 per equivalente su beni immobili, una autovettura e denaro nei confronti dell' impugnante. Il tribunale riteneva che era infondata la censura relativa al vizio di motivazione avendo il giudice motivato per relationem facendo riferimento al parere del P.M.; che quanto alla questione relativa alla emissione di polizza fideiussoria la stessa costituiva una mera garanzia della anticipazione dell' intero contributo e che il dedotto illegittimo sequestro dei beni della Pipitone quale legale rappresentante della società nonostante la presenza di beni aziendali di valore superiore al contestato profitto del rato era profilo che riguardava la esecuzione della misura e che, pertanto, non poteva essere dedotta in sede di appello cautelare del menzionato provvedimento; che ogni ulteriore questione dedotta doveva essere esaminata in fase esecutiva. 2. Contro detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] formulando tre motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 321 c.p.p. e 3,23 e 25 Cost.In particolare con il primo motivo insiste sulla totale inesistenza della motivazione del provvedimento del G.I.P., carenza che non poteva essere sanata dal tribunale. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per avere il tribunale omesso di valutare la specifica censura riguardante la mancata valutazione da parte del G.I.P., nell' emettere il provvedimento di sequestro, della sussistenza della polizza fideiussoria idonea garantisce l'intero contributo erogato anche in sede di confisca. Assume che né il P.M. né il G.I.P. avevano mai considerato in sede di sequestro l'esistenza della polizza fideiussoria (presente in atti) la cui validità non era stata in alcun modo contestata nel provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca e che era tale da far venir meno i presupposti idonei a legittimare il disposto sequestro. Con il terzo motivo deduce che il tribunale, erroneamente, aveva disatteso la censura con cui era stato evidenziato che il patrimonio aziendale eccedeva l'ammontare del profitto del reato e che non potevano essere sequestrati altri beni. Osserva che tale profilo era stato ritenuto inammissibile dai giudici dell'appello cautelare i quali non avevano considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità le modalità di esecuzione della cautela idonee a consentire il rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità spetta al giudice procedente sicché doveva essere valutata la questione relativa alla revoca del sequestro quanto ai beni personali della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.Rileva la Corte che i giudici dell'appello cautelare hanno correttamente rilevato che il provvedimento impugnato presentava una motivazione che, ancorché sintetica, non poteva essere considera inesistente ovvero nulla, provvedendo con adeguate argomentazione alla integrazione della stessa. In tal modo i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del condivisibile principio secondo cui nel giudizio d'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322- bis cod. proc. pen., l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravame piena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza di motivazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a tale giudizio, non è applicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod. proc. pen., la regola che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa). (Sez. 3 - , Sentenza n. 58451 del 13/11/2018 Cc. (dep. 28/12/2018 ) Rv. 275566 - 01 3. Il secondo motivo risulta proposto per motivi non consentiti o, comunque, contiene censure manifestamente infondate. 3.1. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3.2. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito con motivazione tutt' altro che carente o apparente - contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente - hanno affrontato le questioni oggi reiterate precisando che il G.I.P. aveva valutato la portata della polizza fideiussoria ritenendo come la stessa non poteva essere considerata una effettiva restituzione del profitto, apparendo evidente che parte ricorrente, con la censura proposta, mira palesemente ad una rivalutazione di elementi di fatto preclusa in questa sede. Occorre, per altro verso, ribadire il condivisibile orientamento secondo cui che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, atteso che, altrimenti, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all'indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante. (Sez. 3, Sentenza n. 33587 del 19/06/2012 Cc. (dep. 31/08/2012) Rv. 253135 - 01 4. Il terzo motivo è fondato. 4.1. Rileva il Collegio che quanto al dedotto profilo della estensione del sequestro e della relativa richiesta di revoca del sequestro dei beni personali di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'eccedenza rispetto all'ammontare del profitto, i giudici di merito si sono limitati a rilevare, che trattandosi di questione afferente le modalità esecutive del sequestro, la stessa non poteva essere dedotta in sede di appello cautelare. A conforto di tale decisione hanno richiamato i principi fissati da Cassazione n. 44504/2015 la quale ha affermato che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l'erronea estensione del vincolo reale). (Sez. 2, Sentenza n. 44504 del 03/07/2015 Cc. (dep. 04/11/2015 ) Rv. 265103 - 01; nonché nello stesso senso Cass. 16170/2014 e 30405/2016. Trattasi di tesi che, tuttavia, non convince in relazione all' evolversi del complessivo quadro giurisprudenziale in materia. 4.2. [OSCURATO:PERSONA] non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la questione relativa l'omessa restituzione di beni in sequestro per il valore eccedente la somma oggetto di confisca attiene alle modalità di esecuzione della misura cautelare reale rientrando, a norma dell'art. 655 cod. proc. pen., nella competenza esclusiva del pubblico ministero (vedi, ex plurimis, Sez. 3, n. 30405 del 08/04/2016, Murino, Rv. 267587; Sez. 2, n. 44504 del 3/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265103; Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, Manconi, Rv. 265152; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769; Sez. 3, n. 16689 del 26/02/2014, Squillaci, Rv. 259541). Tuttavia appare maggiormente condivisibile il più recente orientamento, richiamato dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni, al quale in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro ed il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza che, senza stabilire il valore dei beni in sequestro e verificare il rispetto dei principi di adeguatezza e proporzione, aveva rigettato l'appello cautelare finalizzato alla riduzione del sequestro preventivo avente ad oggetto il diritto di usufrutto di un immobile ed alcuni gioielli, a fronte di un profitto da reato quantificato in 15.567,67 euro). (Sez. 6 -, Sentenza n. 22104 del 17/02/2021 Cc. (dep. 04/06/2021) Rv. 281307 — 01. Va, in relazione alla questione in esame, richiamata la giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. 4 sentenza n. 10418 del 24/01/2018 dep. 07/03/2018 Rv. 272238), secondo cui "in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato". E' stato pure, condivisibilmente, rilevato come in tema di reati tributari, il pubblico ministero è legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in quella "diretta", solo all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo invece necessario il compimento di specifici ed ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto diretto del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimità dell'emissione di un decreto di sequestro per equivalente in difetto di una verifica, sommaria e allo stato degli atti, dell'impossibilità di procedere al sequestro di somme di denaro, costituendo quest'ultimo un sequestro in forma "diretta"). (Sez. 3, Sentenza n. 41073 del 30/09/2015 Cc. (dep. 13/10/2015) Rv. 265028 - 01. Occorre, quindi, una verifica della capienza patrimoniale dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, dovendosi escludere, peraltro, che in tale valutazione possano rientrare considerazioni di "prudenza investigativa" estranee alle concrete difficoltà di accertamento del patrimonio dell'ente beneficiato (Sez. 3, n. 35330 del 21/6/2016, Nardelli, Rv. 267649). Il P.M. procedente, in sostanza, non ha libera scelta tra sequestro diretto e quello per equivalente né tantomeno può chiederli entrambi prescindendo da ogni valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio di chi aveva tratto vantaggio dalla commissione del reato, rimettendo alla fase di sua esecuzione gli accertamenti sulla consistenza patrimoniale del beneficiano dell'illecito (come ritiene il tribunale del Riesame). 4.3. Osserva la Corte che, come correttamente rilevato nella richiamata pronunzia n. 22104 del 17/02/2021, il tema del rapporto tra beni oggetto del sequestro preventivo e profitto in funzione del quale la misura cautelare è disposta attiene "alla necessaria verifica della osservanza del principio di proporzione e di adeguatezza tra misura cautelare e diritti di cui è titolare l'indagato; una proporzione ed adeguatezza che deve essere accertata dal giudice al fine di evitare apprensioni indifferenziate e prive di giustificazione causale". 4.4. Orbene la centralità della questione della "proporzionalità" in tema di misure cautelari reali è stata sempre più valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità. Va, sul punto, richiamato quanto di recente evidenziato da Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021) Rv. 281848 - 01 ove, in parte motiva, è stato testualmente precisato: "Va infatti rammentato che il principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (si veda, al riguardo, Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-482/17) ed è espressamente sancito dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, secondo cui possono essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta Carta (quale, nella specie, il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17), purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Anche secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (da ultimo, Corte giustizia, 03/12/2019, C- 482/17), il principio di proporzionalità «esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli (sentenza dell' 8 giugno 2010, Vodafone e.a., C-58/08, EU:C:2010:321, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)». Tale principio è stato inoltre espressamente richiamato nel Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale. In particolare, l'art. 1, par. 3, prevede che "nell'emettere un provvedimento di congelamento o un provvedimento di confisca, le autorità di emissione assicurano il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità". Il medesimo parametro è evocato, inoltre, dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea. In particolare, al considerando n.17, si prevede che "nell'attuazione della presente direttiva con riguardo alla confisca di beni di valore corrispondente ai beni strumentali al reato, le pertinenti disposizioni potrebbero essere applicate se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, tale misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati." Ed ancora, il successivo considerando n. 18 prevede che "nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione eccessiva per l'interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti", pur aggiungendosi, poi, essere opportuno che "gli Stati membri facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano la possibilità di non ordinare la confisca solo quando essa determinerebbe per l'interessato una situazione critica di sussistenza." .... Vale ribadire, in definitiva, che «il requisito di proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé... quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al 'sequestro possa farsi ricorso solo quando 'allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"» (Sez. U, Botticelli). 4.5. In ragione della necessità di assicurare e garantire sempre e, comunque, la proporzionalità dell'intervento cautelare reale, al fine di evitare un'esasperata compressione della libera iniziativa economica e del diritto di proprietà di cui agli artt. 41 e 42 Cost. anche alla luce dei trattati sovraordinati, della legislazione dell' Unione Europea e delle pur variegate pronunce delle Corti europee, ( criterio di proporzionalità che in materia viene del resto sempre più spesso invocato dalla giurisprudenza di legittimità), non può che ritenersi che tale requisito debba costituire, ab origine, il parametro cui ancorare il margine di discrezionalità ritagliato a favore del giudice il quale non può colpire, per così dire, "indiscriminatamente" il patrimonio di soggetti terzi rispetto all' ente che ha beneficiato dell' ingiusto profitto. Appare, quindi, logico ritenere, nell' ottica del minor sacrificio possibile, che spetta sicuramente al giudice della cautela ed ancor prima al pubblico ministero richiedente, e conseguentemente al Tribunale in sede di appello o di riesame verificare, alla luce della documentazione atti e delle allegazioni delle parti, se il valore dei beni assoggettati alla misura reale coincida con l'ammontare del profitto o del prezzo da confiscare, verifica che appare incoerente con i principi dell' ordinamento e fortemente pregiudizievole per i diritti fondamentali della parte rinviare alla fase esecutiva successiva, specie allorquando emergano elementi attestanti chiaramente la sproporzione della misura. In estrema sintesi, ad avviso di questo Collegio, la misura cautelare reale, quindi, in tanto può ritenersi legittima in quanto risulti rispettosa del criterio della proporzionalità in relazione al suo oggetto. 4.6. Orbene il Tribunale non ha fatto applicazione dei principi menzionati. Rispetto ad un profitto quantificato in euro 2.240.041,91 euro, non è affatto chiaro perché a fronte di un sequestro diretto nei confronti della società pari ad euro 1.025.797,71 sarebbe legittimo e conforme ai principi di adeguatezza e proporzione un sequestro per equivalente per ulteriori euro 3.679.437,71 su beni mobili, immobili e denaro contante riferibili alla Pipitone.Nella specie, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non si pone la questione di una riduzione discrezionale dell'oggetto del sequestro da demandare alla fase esecutiva, ma di una doverosa verifica, a monte, del rispetto del principio di proporzione della misura cautelare reale nell' ottica della tutela di diritti di rango costituzionale. 5. L'ordinanza deve essere, quindi, annullata e il giudice del rinvio è chiamato a valutare, in modo puntuale e coerente tutte le risultanze processuali e, quindi, non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa ma anche gli elementi offerti dall'indagato che possano avere influenza sulla decisione in applicazione dei principi indicati ed a verificare se ed in che termini il sequestro de quo sia legittimo in relazione al suo oggetto. P.Q.M. annulla l'ordin