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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 27226/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1450/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8124/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 31 gennaio 2025, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Milano, in data 4 ottobre 2024, ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni inflitta il 20 dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’inosservanza di ordini e prescrizioni ai sensi dell’art. 77 dpr 230/2000 con riferimento a quanto accaduto in data 22 dicembre 2022 nel corso del videocollegamento effettuato nell’ambito del procedimento n. 11967/2021.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, in due motivi ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e agli artt. 69, comma 6, ord. pen. e 80 d.P.R. n. 230 del 2000 in ordine alla mancata attivazione dei poteri istruttori quanto alla richiesta di acquisire la videoregistrazione del giorno 2 dicembre 2022 e alla totale di carenza di motivazione sul punto.

3. In data 3 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 7 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio in relazione alla mancata attivazione dei poteri istruttori quanto alla richiesta di acquisire la videoregistrazione del giorno 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27226/2025 Roma, lì, 24/07/2025 Le doglianze sono dedotte in termini aspecifici.

La richiesta presentata al Tribunale di Sorveglianza di acquisire la videoregistrazione non era contenuta nei motivi di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ed è stata proposta dall’interessato soltanto nel corso dell’udienza, senza peraltro evidenziare le ragioni per le quali la visione della stessa sarebbe stata necessaria, cioè senza spiegare cosa esattamente questa documentasse al fine di dimostrare la mancata corrispondenza tra il contenuto del rapporto acquisito e quanto avvenuto realmente.

A ben vedere, inoltre, la videoregistrazione del collegamento nel corso del procedimento penale non necessariamente avrebbe potuto e dovuto cogliere ogni atto e momento del contesto nel quale si trovavano Martinelli e il personale della Polizia penitenziaria per cui non avere chiarito quali atti o fatti riferiti nel rapporto non erano storicamente esistiti o si erano svolti in un diverso determinato modo legittimava, in ogni caso, la reiezione dell’istanza istruttoria.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad attivare i propri poteri istruttori di ufficio o, comunque, a motivare espressamente sul punto, nei soli casi in cui la richiesta si fondi su specifiche allegazioni intese a dimostrare quanto sostenuto dalla difesa (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De, Rv. 263429 – 01).

Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della genericità della richiesta, fondata esclusivamente sull’affermazione “di non avere fatto nulla”, la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Tribunale di sorveglianza non determina alcuna violazione e la carenza di una esplicita risposta sul punto, considerato lo specifico riferimento al contenuto del rapporto del 2 dicembre 2022, non è sindacabile in questa sede.

Ciò soprattutto considerato che anche l’atto di ricorso -nel quale non è evidenziato come e in quali termini l’oggetto della prova avrebbe avuto una funzione destrutturante o attenuante dell’accusa di illecito disciplinare- è formulato in termini privi della necessaria specificità, richiesta a pena di ammissibilità dell’impugnazione.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1450/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8124/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 31 gennaio 2025, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Milano, in data 4 ottobre 2024, ha rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune per quindici giorni inflitta il 20 dicembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’inosservanza di ordini e prescrizioni ai sensi dell’art. 77 dpr 230/2000 con riferimento a quanto accaduto in data 22 dicembre 2022 nel corso del videocollegamento effettuato nell’ambito del procedimento n. 11967/2021. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, in due motivi ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 678 e 666 cod. proc. pen. e agli artt. 69, comma 6, ord. pen. e 80 d.P.R. n. 230 del 2000 in ordine alla mancata attivazione dei poteri istruttori quanto alla richiesta di acquisire la videoregistrazione del giorno 2 dicembre 2022 e alla totale di carenza di motivazione sul punto. 3. In data 3 aprile 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 7 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio in relazione alla mancata attivazione dei poteri istruttori quanto alla richiesta di acquisire la videoregistrazione del giorno 2 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27226/2025 Roma, lì, 24/07/2025 Le doglianze sono dedotte in termini aspecifici. La richiesta presentata al Tribunale di Sorveglianza di acquisire la videoregistrazione non era contenuta nei motivi di reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ed è stata proposta dall’interessato soltanto nel corso dell’udienza, senza peraltro evidenziare le ragioni per le quali la visione della stessa sarebbe stata necessaria, cioè senza spiegare cosa esattamente questa documentasse al fine di dimostrare la mancata corrispondenza tra il contenuto del rapporto acquisito e quanto avvenuto realmente. A ben vedere, inoltre, la videoregistrazione del collegamento nel corso del procedimento penale non necessariamente avrebbe potuto e dovuto cogliere ogni atto e momento del contesto nel quale si trovavano Martinelli e il personale della Polizia penitenziaria per cui non avere chiarito quali atti o fatti riferiti nel rapporto non erano storicamente esistiti o si erano svolti in un diverso determinato modo legittimava, in ogni caso, la reiezione dell’istanza istruttoria. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad attivare i propri poteri istruttori di ufficio o, comunque, a motivare espressamente sul punto, nei soli casi in cui la richiesta si fondi su specifiche allegazioni intese a dimostrare quanto sostenuto dalla difesa (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De, Rv. 263429 – 01). Sotto tale profilo, pertanto, a fronte della genericità della richiesta, fondata esclusivamente sull’affermazione “di non avere fatto nulla”, la mancata attivazione dei poteri istruttori da parte del Tribunale di sorveglianza non determina alcuna violazione e la carenza di una esplicita risposta sul punto, considerato lo specifico riferimento al contenuto del rapporto del 2 dicembre 2022, non è sindacabile in questa sede. Ciò soprattutto considerato che anche l’atto di ricorso -nel quale non è evidenziato come e in quali termini l’oggetto della prova avrebbe avuto una funzione destrutturante o attenuante dell’accusa di illecito disciplinare- è formulato in termini privi della necessaria specificità, richiesta a pena di ammissibilità dell’impugnazione. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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