CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42343/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,ktA [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Putorti l Domenico per lesioni personali e minaccia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una violazione di legge e una mancanza di motivazione riguardo al giudizio di responsabilità, alla qualificazione del fatto e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va diChiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del tutto generico richiamo alla violazione di legge e alla mancanza di motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le quali, nel caso in esame, detto vizio dell'impugnata decisione sarebbe da ritenere esistente. Tanto, a fronte di una articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnata, che ha dato adeguatamente conto di tutti i presupposti della responsabilità, della qualificazione giuridica e del trattamento sanzionatorio; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nso