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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14368/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 8/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TORINO il 20/1/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi dei reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4, commi 3 e 4 L. 110/1975.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione degli aumenti applicati in continuazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nell'unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti applicati in continuazione, sei mesi per ognuno dei rati satellite, in quanto la giustificazione fornita dalla Corte territoriale sul punto sarebbe carente e contraddittoria.

La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, considerata anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha adeguatamente risposto al motivo sul punto e ha fatto buon governo della legge penale dando conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito anche in relazione agli aumenti applicati per la continuazione.

A fronte della valutazione complessivamente tenuta che ha condotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della recidiva, infatti, la motivazione in ordine agli aumenti ex art. 81 cod. pen., fondata sulla presenza di precedenti penali e appare congrua e coerente, ciò anche in considerazione dei minimi edittali previsti per i reati e del criterio di cui all'art. 81 cod. pen., per il quale la pena base può essere aumentata fino al triplo.

Ragioni queste per la quale le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, appaiono meramente assertive e risultano, quanto meno in parte, orientate a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza in data 8/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TORINO il 20/1/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a diverse ipotesi dei reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4, commi 3 e 4 L. 110/1975. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione degli aumenti applicati in continuazione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine agli aumenti applicati in continuazione, sei mesi per ognuno dei rati satellite, in quanto la giustificazione fornita dalla Corte territoriale sul punto sarebbe carente e contraddittoria. La doglianza, reiterativa della medesima censura proposta con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, considerata anche la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha adeguatamente risposto al motivo sul punto e ha fatto buon governo della legge penale dando conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito anche in relazione agli aumenti applicati per la continuazione. A fronte della valutazione complessivamente tenuta che ha condotto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della recidiva, infatti, la motivazione in ordine agli aumenti ex art. 81 cod. pen., fondata sulla presenza di precedenti penali e appare congrua e coerente, ciò anche in considerazione dei minimi edittali previsti per i reati e del criterio di cui all'art. 81 cod. pen., per il quale la pena base può essere aumentata fino al triplo. Ragioni queste per la quale le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, appaiono meramente assertive e risultano, quanto meno in parte, orientate a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA]