CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 17/12/1953 avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e alla pena di un mese di arresto per il reato di cui agli artt. 110 e 697 cod. pen. (capo B), previa concessione delle attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell'appello (primo motivo), inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riferimento agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU (secondo motivo), nonché vizio di motivazione in relazione alla asserita genericità dei motivi d'appello (terzo motivo). Considerato che il primo, il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per le stretta connessione delle questioni poste, espongono censure prive di specificità poiché prospettano deduzioni del tutto carenti della indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a loro fondamento, in quanto: a) la Corte d'appello ha spiegato in modo congruo e puntuale perché ritiene generici i motivi di appello, evidenziando che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, è inammissibile il motivo con cui si chiede la riduzione della pena e la concessione delle attenuanti generiche nonché i benefici di legge con formule di mero stile, senza indicare gli elementi di fatto a fondamento della richiesta e prescindendo totalmente dalle argomentazioni del primo giudice; b) le censure non indicano in modo concreto le ragioni non considerate dalla Corte d'appello, e, anzi, la pena base è stata fissata nel minimo edittale, le circostanze attenuanti generiche sono state concesse nella misura massima consentita, e i benefici asseritamente non applicati non sono stati indicati (peraltro la pena irrogata è incompatibile con la sospensione condizionale e con la non menzione); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q. P.Q.M