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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 20267/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GG4B7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] brii& è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione in ordine alla pena correlata al reato ex art. 73tcomma 5 del DPR 309/90 sia in termini di reato base che satellite, a fronte dei numerosi cessionari coinvolti, della seríalità delle condotte e della capacità di procurarsi diverse tipologie di droga.

Va altresì osservato che non sussiste gravame proposto avverso il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e tr l'aggravante ex art. 80 del DPR 309/90, con conseguente (manifesta infondatezzaj del correlato ultimo motivo di ricorso.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17.1.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03GG4B7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] brii& è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione in ordine alla pena correlata al reato ex art. 73tcomma 5 del DPR 309/90 sia in termini di reato base che satellite, a fronte dei numerosi cessionari coinvolti, della seríalità delle condotte e della capacità di procurarsi diverse tipologie di droga. Va altresì osservato che non sussiste gravame proposto avverso il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e tr l'aggravante ex art. 80 del DPR 309/90, con conseguente (manifesta infondatezzaj del correlato ultimo motivo di ricorso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025
Sentenza Cassazione n. 20267/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris