CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 24350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13084-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1-3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2020; Ric. 2021 n. 13084 sez. ML -ud. 31-03-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori in epigrafe “al trattamento economico previsto per il 5° livello CCNL Terziario per l’intero periodo di lavoro prestato in favore di [OSCURATO:PERSONA] e al suddetto inquadramento contrattuale decorsi sei mesi di assegnazione alle mansioni, giusta il disposto dell’art. 2103 c.c.”, condannando la società al pagamento delle relative differenze retributive; 2.la Corte, in estrema sintesi, dopo aver esaminato la contrattazione collettiva applicabile, ha ritenuto la corrispondenza tra le mansioni in concreto espletate dai lavoratori e quelle del profilo professionale tipizzato di “addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi”, anche avuto riguardo ai requisiti di professionalità, presupponenti il possesso di “normali e adeguate capacità tecnico-pratiche” ed esorbitanti il “possesso di semplici conoscenze pratiche” previsto per l’inquadramento di 6° livello attribuito dall’azienda; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con un unico articolato motivo; hanno resistito con controricorso gli intimati; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 13084 sez. ML -ud. 31-03-2022 -3- 1.con il motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 414, 416 e 436 c.p.c., 1362, 1363, 1365, 2103, 2697 c.c. e 100 CCNL del Terziario in atti (art. 360, n. 3, c.p.c.)”; si critica diffusamente e sotto vari profili la sentenza impugnata per avere riconosciuto agli appellanti il superiore inquadramento rivendicato; 2.il Collegio giudica il motivo, per com’è formulato, inammissibile; 2.1. esso innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, oltre che di contratto collettivo, senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dal comma 1 dell’art. 360 c.p.c., così non consentendo a questo Collegio una corretta identificazione del devolutum e dando luogo, invece, all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredim ibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; tra le più recenti: Cass. n. 3141 del 2019, Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019; da ultimo:Cass. n. 36881 del 2021); in particolare, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 16990 del 2017) hanno persuasivamente rilevato come “la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate”, atteso che “la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella Ric. 2021 n. 13084 sez. ML -ud. 31-03-2022 -4- specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge”; fermo che, in ragione della natura tecnica della difesa abilitata al patrocinio innanzi alla S.C. è comunque da ritenere preferibile la distinta proposizione di censure riguardanti uno dei diversi vizi di cui all’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 9100 del 2015), si è aggiunto che, “in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione”, ma a condizione che “la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato”; chiarezza che nella specie il Collegio non ravvisa, in considerazione all’eterogeneità dei vizi lamentati in un unico contesto argomentativo che mette insieme la denuncia di vizi non sovrapponibili e cumulabili quali gli errori di attività del giudice procedente, l’erronea applicazione di norme sostanziali, la violazione delle norme di ermeneutica negoziale, l’inosservanza del criterio di riparto degli oneri probatori, la falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva, i difetti di allegazione e prova; ancora di recente si è ribadito che i requisiti di “contenuto-forma”, imposti per la redazione del ricorso per cassazione, risultano funzionali al ruolo nomofilattico della Suprema Corte; tanto in coerenza con la giurisprudenza della Corte E.D.U. (sent. 15 settembre 2016, in causa Trevisanato c/ Italia; sent. 31 marzo 2021, nel caso Oorzhak c. Russia) che ha affermato il basilare principio della piena legittimità di un sistema, anche rigoroso, di requisiti formali per l'accesso al giudizio di legittimità e per la redazione dei ricorsi introduttivi, il quale non solo non viola l'art. 6 CEDU, ma anzi è funzionale alla tutela del ruolo Ric. 2021 n. 13084 sez. ML -ud. 31-03-2022 -5- nomofilattico della Corte di legittimità e quindi al conseguimento dei valori fondamentali della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia (in termini Cass. n. 41796del 2021); sull’assunto che il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e che, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (cfr. Cass. SS.UU. n. 30996 del 2017), non ha apportato innovazioni la recente sentenza della Corte di Strasburgo del 29 ottobre 2021, Succi c. Italia, dovendosi escludere che, anche per il tramite di una difesa tecnica, la quale richiede un adeguato grado di specializzazione, il ricorrente in cassazione non sia posto in grado di percepire il significato e le implicazioni di dette regole, coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione (cfr. Cass. n. 37355 del 2021; in tali sensi v. pure Cass. n. 8117 del 2022; Cass. n. 8034del 2022; Cass. n. 7264 del 2022; Cass. n. 6152 del 2022); 2.2. inoltre, quale autonomo e concorrente profilo di inammissibilità, occorre evidenziare che le doglianze, pur prospettando formalmente errores in iudicando e in procedendo , nella sostanza i nvestono gli apprezzamenti di merito svolti dal giudice cui competono: non vi può essere dubbio, infatti, che il valutare se, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, lo svolgimento in fatto di certe mansioni da parte di lavoratori abbia contenuti di professionalità tali da richiedere il possesso di “normali e adeguate capacità tecnico-pratiche” piuttosto che il “possesso di semplici conoscenze pratiche” è quaestio facti che involge apprezzamenti di merito che non possono essere Ric. 2021 n. 13084 sez. ML -ud. 31-03-2022 -6- devoluti a questa Corte, pretendendo un sindacato che esorbita dai limiti del giudizio di legittimità; 3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori dei controricorrenti che hanno dichiarato di averne fatto anticipo; occorre dare altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborsospese forfettario al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d