CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 settembre 2024
Cassazione n. 25484/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5697/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2765/2019 depositata il03/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] nel 1979 acquistò un terreno in Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento allora contraddistinto in catasto come particella 50 del foglio 54. Sull’assunto che il terreno fosse venuto a corrispondere, successivamente, alle particelle 50, 73 e 74 e che la particella 74 fosse per errore rimasta intestata al Demanio come “relitto di acque pubbliche”, il Piazza convenne in giudizio le Agenzie del Demanio, del Territorio e delle Entrate e i Ministeri delle Infrastrutture e Trasposti e dell’Economia e Finanze per sentire accertare il proprio diritto dominicale sulle suddette particelle, per sentir condannare i convenuti al rilascio delle porzioni del terreno occupate e per ottenere la rettifica dei dati cartografici e disciplinari e catastali di modo che la particella 74 risultasse a sé intestata. I convenuti si opposero alle domande sostenendo che la particella 74 era estranea al compendio acquistato dal Piazza con il ridetto contratto del 1979 e chiesero in via riconvenzionale che il Piazza fosse condannato al pagamento di una indennità per occupazione senza titolo di bene demaniale. Il Tribunale di Venezia accolse le domande principali sulla base di una interpretazione del contratto facente essenzialmente perno sulla clausola in cui il terreno era indicato come confinante con il canale dei Lovi dacché, secondo il Tribunale, era possibile desumere che la volontà delle parti fosse stata quella di trasferire l’intera area emersa, con inclusione, in particolare, dell’area poi divenuta la particella 74. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, ha rigettato le domande principali e accolto la riconvenzionale ritenendo non condivisibile l’interpretazione del contratto data dal Tribunale in ragione del fatto che il contratto, in primo luogo, determinava l’estensione dell’area compravenduta in 4120 mq mentre il Piazza aveva rivendicato una proprietà di 8282 mq, in secondo luogo, identificava l’area compravenduta come non includente lo spazio poi divenuto particella 74, attraverso il richiamo, all’art. 4, al tipo di frazionamento n.67 del geom. [OSCURATO:PERSONA], allegato B del contratto stesso. La Corte di Appello ha determinato l’indennità dovuta dal Piazza per l’occupazione senza titolo del suolo del demanio; 2. [OSCURATO:PERSONA], Pierpaolo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe; 3. l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con controricorso; 4. a séguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], la parte ricorrente ha chiesto la decisione; 5.ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e 950 c.c. I ricorrenti sostengono che l’interpretazione del contratto data dalla Corte di Appello sia errata non potendo annettersi rilievo al tipo di frazionamento e che sia invece da condividere l’interpretazione del Tribunale secondo cui l’area compravenduta, sebbene fosse definita in 4120 mq, tuttavia era anche indicata come comprensiva dello spazio su cui insisteva un casone da pesca e quindi doveva intendersi come includente “l’intera area emersa” e in particolare la particella 74 posto che il casone da pesca, nella nuove mappe catastali, si trovava su questa particella; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. I ricorrenti deducono che il tipo di frazionamento n.67 riporta dati catastali errati che non rappresentano correttamente l’assetto geografico e quindi dominicale della terraferma in rapporto al canale dei Lovi. Sostengono che, a dar credito alle indicazioni del tipo di frazionamento richiamato nel contratto e quindi alle mappe catastali, il casone da pesca verrebbe a trovarsi sull’acqua, che l’errore delle mappe catastali era stato riscontrato dal ctu di primo grado, il quale aveva verificato che il casone era raffigurato come insistente sulla particella 50 mentre la sua effettiva posizione era sulla particella 74. Deducono che “dirimente a comprova dell’andamento confinario del terreno” compravenduto è la presenza di alcuni riferimenti rinvenibili in loco (cippo di delimitazione dell’ambito della pesca riservato al Consorzio peschereccio di Caorle; vari cippi confinari; un argine di recinzione dell’idrovora di bonifica rispetto al canale); 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che quanto al valore attribuito dalla Corte di Appello al tipo frazionamento n.67, allegato al contratto di compravendita, sottoscritto dalle parti e richiamato nel testo del contratto stesso, la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui “In materia di regolamento di confini l'elemento primario di prova per l'individuazione del confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi” (Cass. 15386/2000; 15304/2006). Quanto sopra premesso, il motivo si riduce alla prospettazione di una interpretazione del contratto posto a base della originaria domanda, diversa da quella data dalla Corte di Appello. Il motivo si scontra con il rilievo per cui “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. 28319/2017; Cass.16987/2018; Cass. 25728/2013; Cass. n.12117 del 6 maggio 2024, in motivazione); 4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. È stato precisato che “l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt.366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra- testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SU 8053/2014). È stato ulteriormente precisato che “L'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Cass. n.2268del 26/01/2022). La Corte di Appello ha espressamente affermato che il tipo di frazionamento aveva valore dirimente perché descriveva il terreno e ne precisava la dimensione in circa 4120 mq a fronte della superficie rivendicata da [OSCURATO:PERSONA], pari a oltre 8000, senza “alcuna prova” (così sentenza impugnata pagina 10). Rispetto a questa affermazione decisiva i ricorrenti niente deducono. I ricorrenti, inoltre, non individuano un preciso dato storico naturalistico di cui la Corte di Appello abbia omesso l’esame ma propongono valutazioni su pretesi errori del tipo di frazionamento, ricollegandosi a passaggi della ctu di primo grado e alla presenza di elementi utili alla individuazione dei confini dell’area compravenduta presenti in loco. Ciò, per un verso, senza considerare che la Corte di Appello, dopo aver dato conto del fatto che il Tribunale aveva recepito la CTU, ha espressamente fatto perno sul tipo di frazionamento così evidentemente non trascurando la CTU ma ritenendo non condivisibili le osservazioni del CTU. Per altro verso, senza indicare, quanto agli elementi presenti in loco asseritamente utili a individuare i reali confini dell’area, se e quando tali elementi siano stati fatti oggetto di discussione tra le parti; 5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 6. al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese; 7. poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso, e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €8.500,00, oltre spese prenotate a debito; condanna i ricorrenti al pagamento, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della somma di € 8.500,00 in favore della parte controricorrente nonché, ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ., di un’ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa