CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 17098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 28/03/2019, il Tribunale di Latina dichiarava [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 15/11/2013, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto rimanenze per lavori di costruzione pari a più di 38 mila euro, automezzi ceduti a un prezzo vile, non incassato, per un ammontare di circa euro 46 mila) e bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e del reato di dichiarazione fraudolenta, per gli anni 2011 e 2012, mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti (capo C) e - assoltala dal reato di causazione del fallimento per operazioni dolose consistite nell'utilizzo delle fatture di cui al capo C) (capo B) - la condannava alla pena principale di anni 3 e mesi 6 di reclusione, nonché alle pene accessorie, tra le quali quelle fallimentari per la durata di anni 5. Investita dall'impugnazione dell'imputata, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 02/11/2020, ha dichiarato non doversi procedere per il reato sub C) limitatamente ai fatti relativi al 2011, perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena principale in anni 3 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, in relazione al capo A), motivazione apparente e vizi di motivazione, nonché inosservanza dell'art. 216 I. fall. e dell'art. 43 cod. pen., nonché dell'art. 533 cod. proc. pen. In ordine all'imputazione di bancarotta fraudolenta, la motivazione della sentenza impugnata è in contrasto con l'istruttoria dibattimentale e, in primo luogo, con l'interrogatorio dell'imputata del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non valutato, in cui la stessa ribadiva di non aver sottratto alcun documento, ma di aver messo a disposizione del curatore tutte le scritture contabili, il che conferma il travisamento delle motivazioni dei giudici di merito quando riferiscono di scritture non depositate e di occultamento, almeno parziale, di dette scritture, trattandosi di mere irregolarità o di libri non obbligatori, come quello dei cespiti ammortizzabili, laddove il libro inventari fu presentato successivamente nello studio del curatore. In modo del tutto apodittico, si è ritenuto che la copiosa documentazione depositata a più riprese dalla ricorrente abbia impedito la ricostruzione delle vicende sociali. Per quanto riguarda le rimanenze per lavori di costruzione pari a più di 38 mila euro, la sentenza non indica la prova circa i lavori o i contratti cui si riferiscono, ma riprende apoditticamente le dichiarazioni del curatore, mentre a proposito degli automezzi lo stesso curatore conferma che i pagamenti sono avvenuti in parte con assegni e in parte in contanti, a un prezzo indicato dall'imputata come quello di mercato, laddove non è stato indicato alcun elemento da quale dedurre che si trattava di un prezzo inferiore a quello effettivo, mentre nessuna prova è stata offerta circa il carattere simulato della denuncia di furto di uno degli autocarri. In ordine al dolo del reato di bancarotta, nessun indice di fraudolenza risulta integrato, circa la consapevolezza, in capo all'imputata, dell'idoneità degli atti a cagionare il pregiudizio dei creditori. 2.2. Il secondo motivo denuncia, in relazione al capo C), motivazione apparente e vizi di motivazione, nonché inosservanza dell'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 e dell'art. 43 cod. pen., nonché dell'art. 533 cod. proc. pen. La condanna per il capo C) è in contraddizione con l'assoluzione dall'imputazione di cui al capo B), laddove le fatture non possono essere imputate quale prova di un cespite distrattivo e, allo stesso tempo, essere ritenute, prova di operazioni inesistenti, tanto più che, nell'interrogatorio reso al P.M., l'imputata ha riferito che le fatture di cui al capo B) erano state emesse successivamente alla sua cessazione dalla carica di socio e di amministratore della società acquirente, carica in cui era subentrato [OSCURATO:PERSONA], non escusso. Non sussiste alcuna prova delle meramente asserite fatture per operazioni inesistenti, tanto più dopo aver escluso che le stesse hanno provocato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., data l'assoluzione dal capo B), difettando tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. 2.3. Il terzo motivo denuncia motivazione apparente e vizi di motivazione, nonché inosservanza degli artt. 219, primo comma, I. fall, 62-bis e 133 cod. pen., nonché dell'art. 59 cod. pen. in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla circostanza aggravante contestata. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al terzo motivo e il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il primo motivo non è fondato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. 2.1. In limine, mette conto richiamare, in estrema sintesi, i passaggi essenziali del percorso argomentativo della sentenza impugnata circa l'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha rilevato la Corte distrettuale, sulla scorta delle deposizioni e dei contributi offerti dal curatore e dal consulente contabile, che delle rimanenze di cassa per un valore pari a più di 38 mila euro non è stato trovato nulla, mentre i diversi automezzi di proprietà della fallita erano stati ceduti nel 2012 (quando già [OSCURATO:PERSONA] era in stato di insolvenza) a un prezzo inferiore a quello di mercato (così generando consistenti minusvalenze) a [OSCURATO:PERSONA].-Ki. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita il [OSCURATO:DATA_NASCITA], amministrata dal marito dell'imputata e con soci altri congiunti di Rossi (uno zio e un suocero); rileva ancora il giudice di appello come non sia stata fornita alcuna prova della destinazione dei pagamenti degli automezzi trasferiti, asseritamente ricevuti in assegni per l'ammontare di 6 mila euro e, nel resto, in contanti; il consulente ha dettagliatamente riferito della vendita di tutti gli automezzi della fallita, sottolineando i valori a volte irrisori (413 o 500 euro, ad esempio), alla società dei congiunti e in epoca in alcuni casi successiva di soli quattro giorni alla costituzione della società "acquirente". Ora, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, valorizzando - diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - elementi espressivi di "indici di fraudolenza" quali la evidenziata cointeressenza dell'amministratore rispetto all'impresa destinataria delle cessioni degli autocarri. Quanto alle somme che l'imputata sostiene di aver ricevuto in pagamento per gli autocarri (ceduti nel 2012 quando la società era già in stato di insolvenza), il dato relativo al valore degli stessi è stato acquisito attraverso le indicate fonti prova e, comunque, decisiva è la circostanza che l'imputata non ha indicato la destinazione delle somme asseritamente incassate. Al riguardo, rileva la Corte che - indiscussa la sicura esistenza dei cespiti oggetto dell'imputazione (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236047) - il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione - appunto - che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni o attività (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248425). Dunque, se, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò si ricollega alla «peculiarità della normativa concorsuale», che attribuisce all'imprenditore «una posizione di garanzia nei confronti dei creditori», dalla quale discende la diretta responsabilità per la perdita della garanzia, tanto più che l'art. 87, terzo comma, I. fall. «assegna al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo», sicché solo apparente è l'inversione della prova a carico del fallito «nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito», trattandosi, in realtà, di «sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. n. 267710). 2.2. I rilievi che precedono rendono ragione dell'infondatezza delle doglianze relative all'imputazione di bancarotta patrimoniale. Quanto alle rimanenze di cassa, i giudici di merito hanno rilevato il loro mancato rinvenimento da parte della curatela e l'assenza di qualsiasi giustificazione al riguardo, in linea con giurisprudenza appena richiamata; rilievo, questo valido anche per le cessioni degli automezzi, rispetto ai quali, come sottolineato dalla sentenza impugnata, alla prospettata vendita si è accompagnato un dedotto pagamento con modalità non tracciabili, senza che il ricavato (ammesso che sia realmente esistito, sottolinea il giudice di appello) sia stato consegnato al curatore o destinato a fini sociali. A ciò si aggiunga che, quanto all'automezzo oggetto di denuncia di furto, la Corte distrettuale ha rilevato che pochi giorni prima della denuncia stessa, all'atto di accesso del curatore non era risultato presente alcun bene, compreso quello individuato solo per il tramite della registrazione al P.R.A.: il ricorso omette di confrontarsi con il dato valorizzato dalla sentenza impugnata, risultando, sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). D'altra parte, la conforme sentenza di primo grado aveva, sul punto, registrato la discrasia tra quanto riferito dall'imputata al curatore (ossia che nessun bene della fallita, compresi gli automezzi, era presente presso la sede della società - coincidente con l'abitazione di Rossi - o nelle vicinanze della stessa, compreso il piazzale antistante) e quanto riportato in denuncia, ossia che l'automezzo era stato rubato mentre era parcheggiato nel piazzale. 2.3. Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo alla bancarotta documentale, a proposito della quale la Corte distrettuale ha valorizzato il dettagliato contributo conoscitivo offerto dalla consulenza tecnica acquisita e dall'esame del consulente Polidoro, rilevando che, sebbene in gran parte consegnata, la contabilità era inidonea a consentire la ricostruzione degli affari. Più analiticamente, la conforme sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha rilevato la mancata consegna del libro dei cespiti ammortizzabili, il che ha precluso al curatore la verifica - di sicuro rilievo - dell'esatta consistenza dei beni della società al momento del fallimento, nonché anomalie nelle scritture del 2011 e nelle registrazioni contabili del 2012 (le prime non riportano la chiusura dei conti e mancano tutte le scritture di rettifica e integrazione, mentre nelle seconde non sono riportati in apertura i dati relativi al 2011); le annotazioni sul libro giornale contrastano con i dati del bilancio 2012 (il primo registra perdite per più di 46 mila euro, il secondo registra un utile di più di mille euro). Il ricorso denuncia il travisamento della prova rappresentata dalle dichiarazioni dell'imputata, ma la doglianza è del tutto generica, non dando conto, con la necessaria puntualità, della «incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante"» (Sez. 1, Sentenza n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167), tanto più che la ricorrente neppure deduce di aver devoluto, con la necessaria specificità, la censura al giudice di appello. Privo di consistenza è il riferimento al carattere non obbligatorio della tenuta di alcuni libri, al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; conf., ex pulimis, Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508).3. Il secondo motivo è inammissibile. 3.1. La sentenza impugnata ha puntualmente delineato il percorso argomentativo che ha condotto alla conferma del giudizio di colpevolezza per il capo C) (limitatamente all'ultimo anno di imposta contestato a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato relativo al precedente anno), rilevando che le fatture sono per la quasi totalità identiche nell'entità degli importi, che non vi è alcuna traccia o spiegazione dei servizi resi, laddove i relativi pagamenti - risultanti nella contabilità della fallita e determinanti, ovviamente, un abbattimento delle imposte dovute (per un importo complessivo di più di 290 mila euro) - sono avvenuti solo in parte e attraverso un conto "transitorio" presso una banca che non è mai esistito. 3.2. Le doglianze della ricorrente non scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata. Quelle incentrate sull'assoluzione dall'imputazione di cui al capo B) sono, in primo luogo, del tutto aspecifiche, in quanto non sorrette dalla puntuale descrizione della rado decidendi di tale assoluzione, chiaramente indicata dal giudice di primo grado nel mancato pagamento dei fornitori che hanno chiesto il fallimento della società e nelle distrazioni contestate al capo A). Tali doglianze, più in generale, muovono dal presupposto, implicito ma del tutto univoco, di una sorta di "automatismo" tra il reato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 e quello di causazione dolosa del fallimento, "automatismo" all'evidenza non configurabile, posto che, come il caso in esame testimonia, i fattori causali generativi del fallimento ben possono essere diversi dell'utilizzo di fatture inesistenti; rilievo, questo, particolarmente calzante nel caso in esame, in quanto la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti riguarda l'anno 2012, anno in cui, come registra la sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] era già in stato di insolvenza. Il ricorso, poi, fa leva sulla cessazione della carica da parte dell'imputata e sull'assunto del difetto di prova circa la sussistenza del reato tributario: al riguardo, però, la Corte distrettuale, da una parte, ha rilevato che l'abbandono della carica amministrativa ha poco significato in quanto Rossi era socio unico della fallita (circostanza negata dal ricorso senza articolare alcuna specifica censura sul punto) e, dall'altra, ha richiamato i dati probatori sopra sintetizzati: il ricorso non si confronta puntualmente né con il primo ordine di argomenti, né con il secondo, risultando, anche sotto questo profilo, del tutto carente della necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Le ulteriori deduzioni circa le annotazioni delle fatture sono versate in fatto (e, comunque, non oggetto di puntuale devoluzione al giudice di appello).4. Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il giudice di appello ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (il che esclude la rilevanza delle deduzioni sul giudizio di bilanciamento), argomentando circa la spregiudicatezza della condotta dell'imputata (mentre l'incensuratezza, sulla quale insiste il ricorso, da sola non giustifica l'applicazione di tali circostanze) laddove, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Il che rende ragione della manifesta infondatezza del motivo. 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e co