CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 36304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Rimini dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto di perquisizione e successivo sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero ed avente ad oggetto beni ritenuti corpo dei reati o cose pertinenti ai reati di furto e ricettazione per i quali il Barone risulta indagato in concorso con altri soggetti, quale amministratore di fatto e socio della [OSCURATO:SOCIETA]. società gerente un albergo presso il quale, secondo la imputazione provvisoria, sarebbero stati trasportati e custoditi i beni provento di furto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto non impugnabile il provvedimento di sequestro con la richiesta di riesame, per avere ritenuto necessaria la procura speciale e privo di legittimazione il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Dal provvedimento impugnato e dal decreto di sequestro emerge che la misura cautelare era stata disposta nei confronti del ricorrente non quale persona fisica ma quale socio della [OSCURATO:SOCIETA]. Come tale egli non era legittimato a proporre richiesta di riesame in mancanza di apposita procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della società presso la quale i beni sono stati sequestrati (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.09.2022. Il Consigliere estensore Il P 'eicente n Giuseppe gadari Giova i Diotallevi v