CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 06043/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 23047-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d all’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso l’ordinanzadella Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 7 0 del 202 3 , depositata il 18 aprile 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti il 19gennaio 202 4 ; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì 6