CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI AOSTAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rArrprr~me-n-to e carico di quest'uttimo 3\\ avverso la sentenza del 22/05/2018 del TRIBUNALE di AOSTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], Avvocato generale presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, pronunciatosi sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha assolto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto allo stesso contestato, di cui all'art. 12, comma 1, d. Igs. 25 luglio 1998, n.286, non costituisce reato. Ha, invero, accreditato la tesi difensiva circa la verosimile ignoranza da parte dell'imputato della circostanza che i tre suoi connazionali afghani, che aveva trasportato attraverso il territorio nazionale in direzione della Francia, provenendo dall'Austria, regolarmente dimoranti in Austria in quanto richiedenti asilo, non potessero liberamente circolare nel territorio dell'Unione Europea. 2. Avverso la sentenza ricorre il Pubblico ministero presso il Tribunale di Aosta (rectius propone appello poi convertito in ricorso per cassazione), lamentando la non condivisibilità delle conclusioni del Tribunale circa l'insussistenza di una prova sufficiente, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'elemento soggettivo del reato contestato. Rileva in primo luogo che i trasportati erano connazionali dell'imputato e non potevano non avergli comunicato i loro limiti di circolazione nel territorio di altri stati dell'Unione Europea; in secondo luogo che non esistevano rapporti tra imputato e trasportati tali da giustificare un viaggio congiunto dall'Austria all'Italia; in terzo luogo che non esisteva alcun legame dell'imputato con l'Italia. Il ricorrente osserva, altresì, che nel caso in esame non appare palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità da giustificare la pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va, innanzitutto, premesso che nel caso oggetto di verifica l'ambito di scrutinio consentito a questa Corte è massimo, non ristretto ai limiti di ricorribilità per cassazione delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017 (secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza). Si veda al riguardo Sez. 3, n. 36221 del 06/06/2019, PMT c/Muzzolini, Rv. 277612, secondo cui, in tema di patteggiamento, la sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto emessa, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., all'esito dell'esame dell'istanza di applicazione della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è impugnabile con ricorso per cassazione per tutti i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., non essendo applicabili i limiti alla denuncia dei motivi previsti dalla norma citata soltanto per l'impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. 2. Tanto premesso, l'impugnazione, per come strutturata, è inammissibile, in quanto non consentita, manifestamente infondata oltre che aspecifica. Invero, il ricorrente si limita ad affermare la non condivisione del discorso giustificativo posto a fondamento della sentenza impugnata, senza tuttavia segnalarne vuoti argomentativi o manifeste illogicità o contraddittorietà eclatanti. Dà, quindi, vita ad un dissenso circa la potenza logica degli argomenti, che, lungi dall'individuare un vizio motivazionale, mira a sollecitare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali. All'argomento secondo cui il quartetto di afghani avrà sicuramente e ragionevolmente parlato, prima o durante il viaggio, della condizione di rifugiati in Europa e dei limiti di circolazione ad essa connessa, il Tribunale ha opposto ragionevolmente il possibile dubbio su tale circostanza o comunque sulla consapevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] in merito ad essa. Tale dubbio non può del resto ritenersi irragionevole o insostenibile per la sola circostanza che nel caso di specie l'imputato avesse chiesto l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. 3. Discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso in esame. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de