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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 24429/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso i scritto al n. 2 5637 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma nel suo studio in via GiordanoBruno n. 47 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 2759/02/22depositata in data 30 / 06 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:non operativitàdella società– prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale per mancato riconoscimento di credito iva, in quanto società non operativa; -la CTP di Viterbo rigettava il ricorso; appellava la contribuente; -la CTR del Lazio confermava la pronuncia di primo grado; -questa Corte, impugnata di fronte ad essa tale sentenza di appello, la cassavacon rinvio rilevando il vizio di motivazione riferito all’esser stata la circostanza delle inoperativi tà della società dedotta solo per gli anni 2007e 2008 e non per l’anno 2009, oggetto del presente giudizio , in relazione al quale il credito in contestazione era stato portato in detrazionenell’anno seguente; - riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR laziale rigettava l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo accertata da questaCorte la circostanza della non operatività della società per l’anno 2009, con ciò negandosi la spettanza del credito iva per quell’anno, oppostodalla cont ribuente alla cartella impugnata; - ricorre a questa Corte la società contribuente con due motivi di gravame;resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR fondato lapropria decisione non sulla documentazione in atti, ma sulla base della sempliceaffermazione dell’Ufficio consistente nell’esser stato l’avviso di accertamentoper l’anno 2009, con il quale l’Ufficio accertava la natura nonoperativa della [OSCURATO:SOCIETA]., definito nel corso della procedura di cui all’art.17 bis del d.

Lgs. n. 546 del 1992; -il motivo è in fondato; -invero, è chiaro in atti come la CTR abbia ritenuto accertata pro vata la non operatività della società , in forza delle risultanze in fatto dei gradi dimerito puntualmente riportati in sentenza (pag. 4 ultime quattro righe epag. 5 prime sei righe della motivazione); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - né trova applicazione la giurisprudenza di questa C orte secondo la quale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022) può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norm a, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazionesi basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando dauna fonte di prova sia stata tratta un'informa zione che è impossibile ricondurrea tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzidi prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezioneda parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleastrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrenteassolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logicadi ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuatidal giudice e di specific are come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in terminidi mera probabilità, bensì di assoluta certezza ; - nel presente caso, a fronte dell’accertamento notificato per l’anno 2009,era onere per i l contribuente dar prova del contrario, vale a dire dellaoperatività della società; il che non è avvenuto; - con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la contribuente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92, rimproverandoalla CTR di non aver rilevato la mutatio libelli introdotta dall’ufficio; -il motivo è da respingere, atteso che la il recupero dell’amministrazione è sempre stato fondato sulla inoperatività della contribuente, la quale nella sostanza confonde gli argomenti di prova , con la modifica della causapetendi; -pertanto, il ricorso va rigettato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico diparte ricorrente principale di un ulteriore im porto a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso i scritto al n. 2 5637 /20 22 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma nel suo studio in via GiordanoBruno n. 47 (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - c ontroricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 2759/02/22depositata in data 30 / 06 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:non operativitàdella società– prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la cartella di pagamento notificatale per mancato riconoscimento di credito iva, in quanto società non operativa; -la CTP di Viterbo rigettava il ricorso; appellava la contribuente; -la CTR del Lazio confermava la pronuncia di primo grado; -questa Corte, impugnata di fronte ad essa tale sentenza di appello, la cassavacon rinvio rilevando il vizio di motivazione riferito all’esser stata la circostanza delle inoperativi tà della società dedotta solo per gli anni 2007e 2008 e non per l’anno 2009, oggetto del presente giudizio , in relazione al quale il credito in contestazione era stato portato in detrazionenell’anno seguente; - riassunto il giudizio di fronte al giudice del rinvio, la CTR laziale rigettava l’impugnazione della [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo accertata da questaCorte la circostanza della non operatività della società per l’anno 2009, con ciò negandosi la spettanza del credito iva per quell’anno, oppostodalla cont ribuente alla cartella impugnata; - ricorre a questa Corte la società contribuente con due motivi di gravame;resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR fondato lapropria decisione non sulla documentazione in atti, ma sulla base della sempliceaffermazione dell’Ufficio consistente nell’esser stato l’avviso di accertamentoper l’anno 2009, con il quale l’Ufficio accertava la natura nonoperativa della [OSCURATO:SOCIETA]., definito nel corso della procedura di cui all’art.17 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992; -il motivo è in fondato; -invero, è chiaro in atti come la CTR abbia ritenuto accertata pro vata la non operatività della società , in forza delle risultanze in fatto dei gradi dimerito puntualmente riportati in sentenza (pag. 4 ultime quattro righe epag. 5 prime sei righe della motivazione); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - né trova applicazione la giurisprudenza di questa C orte secondo la quale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022) può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norm a, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazionesi basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando dauna fonte di prova sia stata tratta un'informa zione che è impossibile ricondurrea tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzidi prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezioneda parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelleastrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrenteassolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logicadi ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuatidal giudice e di specific are come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in terminidi mera probabilità, bensì di assoluta certezza ; - nel presente caso, a fronte dell’accertamento notificato per l’anno 2009,era onere per i l contribuente dar prova del contrario, vale a dire dellaoperatività della società; il che non è avvenuto; - con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., la contribuente deduceva la violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/92, rimproverandoalla CTR di non aver rilevato la mutatio libelli introdotta dall’ufficio; -il motivo è da respingere, atteso che la il recupero dell’amministrazione è sempre stato fondato sulla inoperatività della contribuente, la quale nella sostanza confonde gli argomenti di prova , con la modifica della causapetendi; -pertanto, il ricorso va rigettato; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processualiche liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico diparte ricorrente principale di un ulteriore im porto a
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