CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17824-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via G.G. Bellin. 36 , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. Cron. Rep. Ud.14/12/2022 CC avverso la sentenza n. 5521/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 10/01/2017R.G. n.1763/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto presso il Tribunale di Roma l’ISFOL chiedendo fosse accertato che fra di loro era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 16 febbraio 2004 al 31 dicembre 2007 o, in subordine, per il diverso periodo ritenuto di giustizia, e che ella aveva diritto alla corresponsione del trattamento economico di ricercatore III livello detratti gli importi percepiti, oltre interessi, nonché alla ricostruzione del proprio trattamento previdenziale con iscrizione all’ente previdenziale preposto. La ricorrente ha pure domandato la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la dichiarazione de lla sua decorrenza dal 20 aprile 2005 o dalle diverse date indicate. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che dal 16 febbraio 2004 al 31 dicembre 2007 i rapporti di lavoro contrattuali intercorsi con l’ISFOL, formalizzati in termini di collaborazione coordinata e continuativa, avevano avuto, in realtà, natura subordinata e che, in seguito, era stata assunta a tempo determinato a decorrere dal 3 marzo 2008. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 10283/13, ha dichiarato la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi fra le parti dal 16 febbraio 2004 al 31 dicembre 2007 e il diritto della ricorrente, in detti periodi, a partire dal 4 aprile 2005, al trattamento economico di ricercatore di 3° livello secondo il CCNL Enti di ricerca e, di conseguenza, alla corresponsione delle differenze retributive rispetto al trattamento ricevuto, rigettando le altre domande. Entrambe le parti hanno appellato la decisione nelle parti di reciproca soccombenza. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5521/2016, ha accolto l’appello incidentale e respinto quello principale, con rigetto di tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattromotivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. La ricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che la sua attività lavorativa era caratterizzata da specifico contenuto professionale, essendo essa una ricercatrice, con la conseguenza che indici della subordinazione avrebbero dovuto essere considerati l’assenza del rischio economico in capo al lavoratore ed il suo inserimento nell’organizzazione produttiva del datore, specie in relazione al coordinamento con l’attività di altri lavoratori. La doglianza è infondata. L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazioneaziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza dirischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse(Cass., Sez. L, n. 5645 del 9marzo 2009). In aggiunta a ciò, deve pure rilevarsi che, ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato, il nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente comportamento delle parti stesse (Cass., Sez. L, n. 35687 del 19 novembre 2021). Nella specie, la corte territoriale si è conformata ai principi sopra esposti. Infatti, ha accertato che i contratti, qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa, contenevano precise indicazioni sui programmi nel cui ambito si inserivano le attività della ricorrente, “ossia programmi di attività dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai [OSCURATO:PERSONA] (c.d. PON) a titolarità del Ministero del lavoro e cofinanziati dai fondi strutturali” e che, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], erano indicati degli obiettivi dettagliati, con particolare riferimento “al progetto sulle pari opportunità”. Inoltre, la Corte d’appello di Roma ha rilevato che il compenso era stato pattuito in misura complessiva e che la sua erogazione era subordinata ad una verifica dei risultati conseguiti, al cui esito negativo sarebbe dovuta conseguire l’applicazione di una penale di riduzione del corrispettivo. Il giudice di secondo grado ha escluso, poi, la sottoposizione della ricorrente ad un potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro non estrinsecantesi in mere direttive e nella semplice verifica più o meno periodica dei risultati. In particolare, ha verificato che [OSCURATO:PERSONA] non era soggetta ad obblighi di presenza o di servizio e che, in caso di assenza, “si limitava ad avvisare”. Deve osservarsi, al riguardo, che lo specifico contenuto professionale della prestazione della ricorrente non consente di per sé di negare l’autonomia del rapporto, espressamente pattuita dalle parti, ove siano esclusi, in base ad un accertamento di fatto, i menzionati poteri datoriali di organizzazione, gerarchico e disciplinare. L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva del lavoro e il coordinamento della sua attività con quella di altri collaboratori sono compatibili con l’autonomia del rapporto; quanto all’assenza del rischio economico in capo al prestatore, il mancato adeguato espletamento della prestazione si traduceva, nella specie, in una riduzione del compenso. 2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 116, comma 1, c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato a negare il rilievo della relazione della Corte dei conti trascritta nell’atto di appello, non avendone correttamente valutato il contenuto. Infatti, non avrebbe considerato che si trattava di più relazioni, per l’esattezza di sei determinazioni e due relazioni della Corte dei conti relative ad un periodo di quasi dieci anni. La doglianza è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art.115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art.116 c.p.c. (Cass., SU, n. 20867 del 30 settembre 2020). Nel caso in esame, però, la decisione si è basata sulle prove presentate dalla parte. La ricorrente si duole, nella sostanza, del concreto esercizio del potere di valutazione della prova ad opera del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre, la corte territoriale non ha confuso il numero delle determinazioni e relazioni della Corte dei conti, ma si è semplicemente focalizzata sull’esame “della relazione della Corte dei conti trascritta in gran parte nell’atto di appello ” , evidenziandone l’irrilevanza per la decisione, atteso che questa segnalava semplicemente “il rapporto numerico tra collaboratori, lavoratori a termine, incaricati e lavoratori a tempo indeterminato dell’ISFOL”. 3) Con il terzo motivo la ricorrente la menta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. e dell’art. 116, comma 1, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perché la corte territoriale avrebbe errato nel reputare irrilevante la prova da lei offerta in ordine alla presenza quotidiana sul posto di lavoro ed all’orario rispettato, soprattutto quanto alle circostanzeche essa si trovava in ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e che aveva sempre operato con diligenza. La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni evidenziate quanto al secondo motivo. Si sottolinea, poi, che la Corte d’appello di Roma ha accertato le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, indicando specificamente le ragioni per le quali ha reputato non sussistere il requisito della subordinazione. 4)Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel porre a suo carico le spese di lite del primo grado di giudizio, nel corso del quale la P.A. si sarebbe difesa con due dipendenti non avvocati. La doglianza merita accoglimento. Il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato nell’anno 2011, sicch é non trova applicazione l’art. 152 bis disp. att. c.p.c. , che disciplina la liquidazione delle spese di cui all’art.91 c.p.c. a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art.417 bis c.p.c. L’art.4, comma 42, della legge n. 183 del 2011, nell’aggiungere nel titolo III, capo V, delle disp. att. c.p.c., dopo l’art.152, l ’ art . 152 bis , statuisce che la medesima disposizione «si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» e, dunque, introdotte successivamente a gennaio 2012 (data di decorrenza fissata dall’art. 36 della medesima legge). Nel presente procedimento continuano, dunque, a trovare applicazione i principi giurisprudenziali, già enunciati da questa S.C. in assenza di una disposizione specifica, in ordine all’impossibilità di riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendenti privi di tale qualità, potendo attribuirsi il solo rimborso delle spese vive, da indicarsi in apposita nota (in termini, ex plurimis : Cass., Sez.6-2, n. 20980 del 17 ottobre 2016 ; Cass. , Sez. 2, n. 26855 del 29 novembre 2013; Cass., Sez. 1, n. 17674 del 2 settembre 2004). 5) Deve essere esaminato, quindi, il ricorso incidentale. Con un unico motivo la P.A. contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 336 c.p.c. e 345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a ritenere inammissibile la sua domanda di restituzione delle somme versate alla ricorrente in esecuzione della sentenza di primo grado e prima della proposizione del gravame perché non articolata nell’atto di appello. Ladoglianza è infondata. Infatti, l a richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue aquella di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, poiché si tratta di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l’avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l’udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse ( Cass., Sez. 1, n. 7144 del 15 marzo 2021; Cass., Sez.3, n. 1324 del 26 gennaio 2016). Nella specie, non è contestato che parte degli importi domandati siano stati versati prima dell’appelloed è proprio con riguardo a questi che la corte territoriale ha escluso la tempestività della richiesta di restituzione avanzata solo nel corso del giudizio di secondo grado. Ne deriva la legittimità della decisione. 6)Il ricorso principale è accolto, limitatamente al quarto motivo, respinto il primo e inammissibili il secondo ed il terzo. Il ricorso incidentale è rigettato. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando non dovute dalla Canal le spese del primo grado del giudizio. Si precisa che rimangono in piedi le statuizioni della corte territoriale di rigetto delle originarie domande di [OSCURATO:PERSONA] e di condanna della stessa a rifondere all’ISFOL la somma di € 18.721,99, oltre interessi legali da marzo 2015. Le spese dell’intero processo sono compensate ex art. 92 c.p.c., atteso l’esito differente dei giudizi di merito e l’accoglimento in misura molto limitata del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quanto alla ricorrente principale, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, e, per quel che concerne parte ricorrente incidentale, perché si tratta di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito e non tenuta a corrispondere detto contributo. P.Q.M. La Corte, - accogli e il ricorso principale limitatamente al quarto motivo, res