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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:T:2007:378
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico) 12 dicembre 2007 Causa T‑307/04

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Violazione del bando di concorso – Titoli di studio ed esperienza professionale richiesti» Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 con la quale viene attribuito al ricorrente un punteggio nelle prove insufficiente per iscriverlo nell’elenco dei vincitori del concorso.

Decisione: La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 con la quale viene attribuito al sig. [OSCURATO:PERSONA] un punteggio nelle prove insufficiente per iscriverlo nell’elenco dei vincitori del concorso è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1) La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i titoli di studio prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso.

La commissione giudicatrice dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale e il Tribunale deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere sia viziato da errore manifesto.

Tuttavia, nonostante il suo potere discrezionale, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato.

Di conseguenza, la commissione giudicatrice commette un errore manifesto di valutazione ammettendo a partecipare ad un concorso un candidato il cui titolo di studi finale non risponde ai requisiti del bando di concorso. (v. punti 36-38 e 43) Riferimento: Tribunale 28 novembre 1991, causa T‑158/89, [OSCURATO:PERSONA]/CES (Racc. pag.

II‑1341, punto 22); Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑244/97, Mertens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑23 e II‑91, punto 44); Tribunale 21 novembre 2000, causa T‑214/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑257 e II‑1169, punto 69); Tribunale 13 marzo 2002, causa T‑139/00, Bal/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑33 e II‑139, punto 35); Tribunale 13 marzo 2002, cause riunite T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑37 e II‑161, punto 61 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 28 novembre 2002, causa T‑332/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑233 e II‑1155, punti 39‑41), e Tribunale 11 maggio 2005, causa T‑25/03, de Stefano/[OSCURATO:PERSONA] (Racc.

PI pagg.

I‑A‑125 e II‑573, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico) 12 dicembre 2007 Causa T‑307/04 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Violazione del bando di concorso – Titoli di studio ed esperienza professionale richiesti» Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 con la quale viene attribuito al ricorrente un punteggio nelle prove insufficiente per iscriverlo nell’elenco dei vincitori del concorso. Decisione: La decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 con la quale viene attribuito al sig. [OSCURATO:PERSONA] un punteggio nelle prove insufficiente per iscriverlo nell’elenco dei vincitori del concorso è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione (Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1) La commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se i titoli di studio prodotti o l’esperienza professionale di ciascun candidato corrispondono al livello richiesto dallo Statuto e dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale e il Tribunale deve limitarsi a verificare se l’esercizio di tale potere sia viziato da errore manifesto. Tuttavia, nonostante il suo potere discrezionale, la commissione giudicatrice è vincolata dal testo del bando di concorso quale è stato pubblicato. Di conseguenza, la commissione giudicatrice commette un errore manifesto di valutazione ammettendo a partecipare ad un concorso un candidato il cui titolo di studi finale non risponde ai requisiti del bando di concorso. (v. punti 36-38 e 43) Riferimento: Tribunale 28 novembre 1991, causa T‑158/89, [OSCURATO:PERSONA]/CES (Racc. pag. II‑1341, punto 22); Tribunale 11 febbraio 1999, causa T‑244/97, Mertens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑91, punto 44); Tribunale 21 novembre 2000, causa T‑214/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punto 69); Tribunale 13 marzo 2002, causa T‑139/00, Bal/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑33 e II‑139, punto 35); Tribunale 13 marzo 2002, cause riunite T‑357/00, T‑361/00, T‑363/00 e T‑364/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑161, punto 61 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 28 novembre 2002, causa T‑332/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑1155, punti 39‑41), e Tribunale 11 maggio 2005, causa T‑25/03, de Stefano/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑573, punto 34 e giurisprudenza ivi citata)
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