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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 05762/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24526/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di COSENZA , depositat o i l 04/07/2018, R.G.N.940/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE

1. con decreto del 4 (notificato il 9) luglio 2018, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dal quale era stato escluso per il credito insinuato a titolo di mancata percezione di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e permessi e T.f.r., in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la società fallita, sul ravvisato difetto di prova, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie;

2. con atto notificato l’8 agosto 2018, il creditoreha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 755 ss. legge n. 296/2006, 2120 c.p.c., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per il mancato riconoscimento del proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità, in riferimento agli elementi costitutivi del rapporto di lavoro (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. non si configurano le violaz ioni di legge denunciate, pure palesemente inconferenti, né ricorrenti in quanto la censura non implica alcun problema interpretativo, né di falsaapplicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851);

3.1. il mezzo difetta inoltre di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione delle prove orali richiamate a suo fondamento (in un’interpretazione non eccessivamente formalistica, secondo i principi enunciati nella sentenza CEDUSucci e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021: Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950), neppure essendo stata chiarita l’attività lavorativa prestata dal ricorrente (ora di manutentore, ora di anestesista, ora di “badante” e domestica: agli ultimi due capoversi di pg. 2 e al penultimo di pg. 4 del ricorso);

3.2. esso si risolve nella sost anziale contestazione di un accertamento in fatto, concisamente ma congruamente argomentato (per le ragioni esposte a pg. 3 del decreto), consistente in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24526/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di COSENZA , depositat o i l 04/07/2018, R.G.N.940/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATOCHE 1. con decreto del 4 (notificato il 9) luglio 2018, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, dal quale era stato escluso per il credito insinuato a titolo di mancata percezione di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e permessi e T.f.r., in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con la società fallita, sul ravvisato difetto di prova, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie; 2. con atto notificato l’8 agosto 2018, il creditoreha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui il fallimento ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 755 ss. legge n. 296/2006, 2120 c.p.c., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per il mancato riconoscimento del proprio rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità, in riferimento agli elementi costitutivi del rapporto di lavoro (unico motivo); 2. esso è inammissibile; 3. non si configurano le violaz ioni di legge denunciate, pure palesemente inconferenti, né ricorrenti in quanto la censura non implica alcun problema interpretativo, né di falsaapplicazione della legge, che consiste nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851); 3.1. il mezzo difetta inoltre di specificità, in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione delle prove orali richiamate a suo fondamento (in un’interpretazione non eccessivamente formalistica, secondo i principi enunciati nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021: Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950), neppure essendo stata chiarita l’attività lavorativa prestata dal ricorrente (ora di manutentore, ora di anestesista, ora di “badante” e domestica: agli ultimi due capoversi di pg. 2 e al penultimo di pg. 4 del ricorso); 3.2. esso si risolve nella sost anziale contestazione di un accertamento in fatto, concisamente ma congruamente argomentato (per le ragioni esposte a pg. 3 del decreto), consistente in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dal Tribunale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis,