CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18992/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RI il 18/05/1963 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];60/RG. 35654 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui veniva condannato per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente non si confronta in modo critico; in punto di an della responsabilità, si rimanda in particolare alle pagine 5 e 6 della sentenza, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato con puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive; si dà atto in sentenza che il [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari senza alcuna autorizzazione e che l'urgenza sanitaria addotta non aveva trovato riscontro se non nelle generiche affermazioni rese agli Agenti di Pg al momento del controllo. Altrettanto solida è la sentenza ( cfr pagg. 5 e 6) in ordine alla esclusione della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M