CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 31052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25629/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella sua qualità di società incorporante per fusione M [OSCURATO:PERSONA] FACTORING – [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del Procuratore Speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2142/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/10/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia al ricorso risulta inoltre sottoscritto per adesione dai difensori della società controricorrente, muniti di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che l a rinunc ia e l’adesione presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma,il 07/1