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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 31482/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] L'ESPRESSO, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2301 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 1597/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza n. 15 del 2021, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello di Roma aveva parzialmente riformato in suo danno la decisione di prime cure che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcirgli i danni conseguenti alla forzosa inattività cui l'aveva costretto; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, fondato su tre motivi; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; che, nelle more dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso per revocazione con accettazione della rinuncia proveniente dalla parte controricorrente; che, dato atto di quanto sopra, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. /Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] L'ESPRESSO, in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 2301 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 15/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 1597/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza n. 15 del 2021, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia con cui la Corte d'appello di Roma aveva parzialmente riformato in suo danno la decisione di prime cure che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a risarcirgli i danni conseguenti alla forzosa inattività cui l'aveva costretto; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, fondato su tre motivi; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; che, nelle more dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso per revocazione con accettazione della rinuncia proveniente dalla parte controricorrente; che, dato atto di quanto sopra, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. /Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].