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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 35215/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14827/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] nte pro tempore, elettivamente domiciliat a in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - (già [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione - [OSCURATO:PERSONA] a R.L.), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1002/2022depositata il 24/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 7 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione-Società cooperativa, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo, in forza di polizza assicurativa n. 46512008239, a causa di un furto subito nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2013, presso il locale commerciale di sua proprietà.

La convenuta costituitasi contestava la fondatezza della domanda attorea e l’operatività della copertura assicurativa; eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell’attrice, rilevando che la causa era stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre contraente della polizza assicurativa era la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l’istruttoria, all’udienza di precisazione delle conclusioni l’attrice chiedeva di essere rimessa in termini per produrre nuove prove, essendo venuta in possesso di un’appendice di variazione della polizza risalente al 2013 e attestante la voltura da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale richiesta, non avendo dimostrato parte attrice di essere incolpevolmente incorsa in una decadenza.

Il Tribunale di Milano, all’esito dell’udienza ex art. 281 sexiesc.p.c., svoltasi in data 7 giugno 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] insisteva ad essere autorizzata alla nuova produzione, con sentenza resa in pari data, accertava il difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e rigettava la domanda attrice.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, con inibitoria, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado e allegando la documentazione nuova, costituita da: a) una denuncia-querela del 10 luglio 2019 per frode processuale e truffa nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; b) l’appendice di polizza da cui risultava il subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA].; c) e-mail di maggio e luglio 2019 tra agenti della Cattolica e la Welcome di conferma del subentro e in cui si dava atto della difficoltà a reperire la suddetta appendice con la voltura. 2.1.La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1002/2022, del 24 marzo 2022, preliminarmente, respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello, mentre accoglieva quella – sempre sollevata dall’appellata compagnia di assicurazione - sulle nuove produzioni aventi riguardo ai documenti di formazione anteriore alla pronuncia di primo grado.

In particolare, in riferimento all’appendice di polizza, da cui risultava il subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel contratto di assicurazione, e all’e - mail del maggio 2019, rilevava il mancato assolvimento, da parte appellante, dell’onere di dimostrare di non aver potuto produrre tale documentazione in precedenza per causa a lei non imputabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Sul punto, precisava come la mancata autorizzazione del Tribunale al deposito di tali documenti non consentiva di ritenere sussistenti i presupposti per il loro deposito in appello, avendo il primo giudice correttamente negato la remissione in termini per non aver la parte attrice (che aveva richiesto l’acquisizione agli atti dell’appendice di polizza solo in sede di precisazione delle conclusioni e senza rappresentare “le difficoltà incontrate nel reperimento entro il termine delle preclusioni istruttorie”) «dimostrato di essere incolpevolmente incorsa in una decadenza».

Quanto, poi, ai documenti formatisi successivamente alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale, relativamente alla denuncia- querela del 10 luglio 2019 (doc. 1), evidenziava come, anche a prescindere dall’assenza di prova di effettività del suo deposito presso la Procura della Repubblica cui era indirizzata, era documento irrilevante ai fini del decidere , “perché inidoneo a provare alcunché in questa sede”.

Il giudice di appello riteneva, altresì, comunque irrilevante (oltre a d essere produzione inammissibile per tardività) la e-mail del luglio 2019 (doc. 4), contenendo la ricostruzione e i commenti di un ex sub agente della Cattolica sull’accaduto. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria. 3.1.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 4.La ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c. nella mancata ammissione della prova documentale”.

La Corte di appello non consentendo a [OSCURATO:PERSONA] di produrre i nuovi documenti, sull’erroneo presupposto che non si era attivata tempestivamente, non le avrebbe permesso di assolvere all’onere probatorio sulla stessa gravante.

L’esame dei documenti prodotti in appello, se esaminati, avrebbero evidenziato anche la condotta ostruzionistica della compagnia, di cui la denuncia per frode processuale e truffa presentata in data 10 luglio 2019. 5.Il motivo è inammissibile.

Con esso è veicolata una censura affatto generica, che non intercetta neppure la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata.

La norma dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione introdotta con d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 (applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 7 giugno 2019), prevede una sola ipotesi in cui è possibile produrre nuovi documenti in appello, costituita dalla prova di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

Le ragioni espresse dal giudice di merito in ordine alla mancata prova di una causa non imputabile circa la produzione dei documenti formatisi in epoca antecedente alla sentenza emessa dal giudice di primo grado –e, segnatamente, dell’appendice di polizza del maggio 2013 da cui risultava il subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel contratto di assicurazione, quale documento ritenuto decisivo dalla Corte territoriale ai fini della prova della legittimazione attiva dell’attrice – non sono aggredite da critiche specifiche e, in ogni caso, alla valutazione operata al riguardo dal giudice di merito viene opposto un apprezzamento alternativo, senza che, però, sia veicolato un vizio di omesso esame di fatti storici decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Quanto, poi, alla documentazione formatasi successivamente alla sentenza di primo grado, il motivo non impugna la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale si incentra sulla irrilevanza di detta produzione ai fini del decidere. 6.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi e uro 2.200 ,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14827/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] nte pro tempore, elettivamente domiciliat a in MILANO [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA - (già [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione - [OSCURATO:PERSONA] a R.L.), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende ; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1002/2022depositata il 24/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 7 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione-Società cooperativa, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo, in forza di polizza assicurativa n. 46512008239, a causa di un furto subito nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2013, presso il locale commerciale di sua proprietà. La convenuta costituitasi contestava la fondatezza della domanda attorea e l’operatività della copertura assicurativa; eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell’attrice, rilevando che la causa era stata promossa da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mentre contraente della polizza assicurativa era la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] l’istruttoria, all’udienza di precisazione delle conclusioni l’attrice chiedeva di essere rimessa in termini per produrre nuove prove, essendo venuta in possesso di un’appendice di variazione della polizza risalente al 2013 e attestante la voltura da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale richiesta, non avendo dimostrato parte attrice di essere incolpevolmente incorsa in una decadenza. Il Tribunale di Milano, all’esito dell’udienza ex art. 281 sexiesc.p.c., svoltasi in data 7 giugno 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] insisteva ad essere autorizzata alla nuova produzione, con sentenza resa in pari data, accertava il difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e rigettava la domanda attrice. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, con inibitoria, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado e allegando la documentazione nuova, costituita da: a) una denuncia-querela del 10 luglio 2019 per frode processuale e truffa nei confronti del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; b) l’appendice di polizza da cui risultava il subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla [OSCURATO:SOCIETA].; c) e-mail di maggio e luglio 2019 tra agenti della Cattolica e la Welcome di conferma del subentro e in cui si dava atto della difficoltà a reperire la suddetta appendice con la voltura. 2.1.La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1002/2022, del 24 marzo 2022, preliminarmente, respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello, mentre accoglieva quella – sempre sollevata dall’appellata compagnia di assicurazione - sulle nuove produzioni aventi riguardo ai documenti di formazione anteriore alla pronuncia di primo grado. In particolare, in riferimento all’appendice di polizza, da cui risultava il subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel contratto di assicurazione, e all’e - mail del maggio 2019, rilevava il mancato assolvimento, da parte appellante, dell’onere di dimostrare di non aver potuto produrre tale documentazione in precedenza per causa a lei non imputabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Sul punto, precisava come la mancata autorizzazione del Tribunale al deposito di tali documenti non consentiva di ritenere sussistenti i presupposti per il loro deposito in appello, avendo il primo giudice correttamente negato la remissione in termini per non aver la parte attrice (che aveva richiesto l’acquisizione agli atti dell’appendice di polizza solo in sede di precisazione delle conclusioni e senza rappresentare “le difficoltà incontrate nel reperimento entro il termine delle preclusioni istruttorie”) «dimostrato di essere incolpevolmente incorsa in una decadenza». Quanto, poi, ai documenti formatisi successivamente alla sentenza di primo grado, la Corte territoriale, relativamente alla denuncia- querela del 10 luglio 2019 (doc. 1), evidenziava come, anche a prescindere dall’assenza di prova di effettività del suo deposito presso la Procura della Repubblica cui era indirizzata, era documento irrilevante ai fini del decidere , “perché inidoneo a provare alcunché in questa sede”. Il giudice di appello riteneva, altresì, comunque irrilevante (oltre a d essere produzione inammissibile per tardività) la e-mail del luglio 2019 (doc. 4), contenendo la ricostruzione e i commenti di un ex sub agente della Cattolica sull’accaduto. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo,illustrato da memoria. 3.1.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4.La ricorrente lamenta “Violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3) e 4) c.p.c. nella mancata ammissione della prova documentale”. La Corte di appello non consentendo a [OSCURATO:PERSONA] di produrre i nuovi documenti, sull’erroneo presupposto che non si era attivata tempestivamente, non le avrebbe permesso di assolvere all’onere probatorio sulla stessa gravante. L’esame dei documenti prodotti in appello, se esaminati, avrebbero evidenziato anche la condotta ostruzionistica della compagnia, di cui la denuncia per frode processuale e truffa presentata in data 10 luglio 2019. 5.Il motivo è inammissibile. Con esso è veicolata una censura affatto generica, che non intercetta neppure la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata. La norma dell’art. 345 c.p.c., nella formulazione introdotta con d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012 (applicabile ratione temporis, in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 7 giugno 2019), prevede una sola ipotesi in cui è possibile produrre nuovi documenti in appello, costituita dalla prova di non aver potuto proporli in primo grado per causa ad essa non imputabile. Le ragioni espresse dal giudice di merito in ordine alla mancata prova di una causa non imputabile circa la produzione dei documenti formatisi in epoca antecedente alla sentenza emessa dal giudice di primo grado –e, segnatamente, dell’appendice di polizza del maggio 2013 da cui risultava il subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel contratto di assicurazione, quale documento ritenuto decisivo dalla Corte territoriale ai fini della prova della legittimazione attiva dell’attrice – non sono aggredite da critiche specifiche e, in ogni caso, alla valutazione operata al riguardo dal giudice di merito viene opposto un apprezzamento alternativo, senza che, però, sia veicolato un vizio di omesso esame di fatti storici decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Quanto, poi, alla documentazione formatasi successivamente alla sentenza di primo grado, il motivo non impugna la ratio decidendi della sentenza di appello, la quale si incentra sulla irrilevanza di detta produzione ai fini del decidere. 6.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente,seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi e uro 2.200 ,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s
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