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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07248/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16179/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Oria, [OSCURATO:PERSONA] n. 97. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1210/2020, pubblicata in data 15.12.2020.

Oggetto:appalto Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Brindisi, esponendo di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un fondo al quale si accedeva tramite un strada carraia che attraversava un terreno appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; che l’esercizio del passaggio era stato reso impossibile da [OSCURATO:PERSONA], che aveva radicalmente modificato lo stato dei luoghi.

Ha chiesto di accertare l’esistenza della servitù e di ordinare il ripristino dello stato di fatto, con vittoria di spese.

In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha dichiarato l’esclusiva proprietà della strada in capo all’attore, compensando le spese.

All’esito la Corte di Lecce, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ha inoltre respinto sia l’azione confessoria - osservando che il diritto di transito non era contemplato dal rogito di acquisto del fondo stipulato in data 24.10.2006, né nel contratto preliminare del 18.7.2006 e che [OSCURATO:PERSONA], dante causa dello Schirinzi, poteva al più aver esercitato il passaggio per mera tolleranza della proprietaria - sia la domanda di costituzione della servitù coattiva, per carenza del presupposto dell’interclusione del fondo.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Carmela e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

2. Il ricorso non risulta notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L’esito del presente giudizio, sfavorevole al ricorrente, rende superflua la regolarizzazione del contraddittorio, data l’esigenza di una celere definizione della controversia che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass.6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il Sabba non era legittimato a proporre appello, non avendo alcun interesse a contestare l ’appartenenza del fondo in proprietà esclusiva in capo al ricorrente, contestazione che poteva esser avanzata solo dalla Ribezzo, che risultava formale intestataria del bene.

Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto in giudizio per aver impedito l’esercizio del transito sulla strada che, secondo lo Schirinzi, era gravata da servitù di passaggio.

Il Tribunale aveva ordinato al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi sul diverso ed errato presupposto che l’attore fosse proprietario esclusivo del fondo ove si esercitava il transito. [OSCURATO:PERSONA] aveva –quindi - interesse ed era legittimato a contestare la titolarità attiva del rapporto controverso in capo allo Sch irinzi, per come accertata dal primo giudice, potendo solo in tal modo ottenere la riforma della decisione anche con riferimento alle statuizioni ripristinatorie rispetto alle quali egli era risultato soccombente.

Non aveva quindi rilievo che titolare del terreno fosse [OSCURATO:PERSONA], poiché la contestazione della proprietà era funzionale al rigetto della domanda di ripristino dello stato luoghi.

4. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza rit enuto sussistente un a via di accesso più breve e più comoda al fondo del ricorrente , negando il requisito dell’interclusione in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

Il motivo è infondato.

Il fatto decisivo dell’esistenza di una via di accesso e, dunque , di una situazione dei luoghi tale da escludere l’interclusione del fondo è esaminato a pag. 5 della sentenza, evidenziando che il c.t.u. non aveva affatto confermato l’esistenza di impedimento all’esercizio del passaggio, essendosi limitato a rilevare che “la strada carraia era l’uscita più breve sulla strada interpoderale per poi raggiungere la via pubblica più vicina”.

Non appare omessa alcuna considerazione di circostanze decisive; in realtà il ricorso si limita a sollecitare un diverso esame dei medesimi passi della c.t.u. riportati in sentenza, essendo tuttavia inammissibile denunciare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2017).

5. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. lamentando che la Corte, nel regolare le spese di lite, abbia confermato la pronuncia di compensazione di quelle di primo grado, pur essendo il ricorrente risultato vincitore.

Il motivo è assorbito, essendo esplicitamente condizionato all’accoglimento delle prime due censure.

Il ricorso è – in conclusione - respinto, con aggravio delle spese secondo soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16179/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Oria, [OSCURATO:PERSONA] n. 97. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 113, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTI- [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATA- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1210/2020, pubblicata in data 15.12.2020. Oggetto:appalto Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il Tribunale di Brindisi, esponendo di aver acquistato da [OSCURATO:PERSONA] un fondo al quale si accedeva tramite un strada carraia che attraversava un terreno appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; che l’esercizio del passaggio era stato reso impossibile da [OSCURATO:PERSONA], che aveva radicalmente modificato lo stato dei luoghi. Ha chiesto di accertare l’esistenza della servitù e di ordinare il ripristino dello stato di fatto, con vittoria di spese. In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale ha dichiarato l’esclusiva proprietà della strada in capo all’attore, compensando le spese. All’esito la Corte di Lecce, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ed ha inoltre respinto sia l’azione confessoria - osservando che il diritto di transito non era contemplato dal rogito di acquisto del fondo stipulato in data 24.10.2006, né nel contratto preliminare del 18.7.2006 e che [OSCURATO:PERSONA], dante causa dello Schirinzi, poteva al più aver esercitato il passaggio per mera tolleranza della proprietaria - sia la domanda di costituzione della servitù coattiva, per carenza del presupposto dell’interclusione del fondo. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché Carmela e [OSCURATO:PERSONA] resistono con distinti controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 2. Il ricorso non risulta notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L’esito del presente giudizio, sfavorevole al ricorrente, rende superflua la regolarizzazione del contraddittorio, data l’esigenza di una celere definizione della controversia che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass.6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il Sabba non era legittimato a proporre appello, non avendo alcun interesse a contestare l ’appartenenza del fondo in proprietà esclusiva in capo al ricorrente, contestazione che poteva esser avanzata solo dalla Ribezzo, che risultava formale intestataria del bene. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto in giudizio per aver impedito l’esercizio del transito sulla strada che, secondo lo Schirinzi, era gravata da servitù di passaggio. Il Tribunale aveva ordinato al convenuto il ripristino dello stato dei luoghi sul diverso ed errato presupposto che l’attore fosse proprietario esclusivo del fondo ove si esercitava il transito. [OSCURATO:PERSONA] aveva –quindi - interesse ed era legittimato a contestare la titolarità attiva del rapporto controverso in capo allo Sch irinzi, per come accertata dal primo giudice, potendo solo in tal modo ottenere la riforma della decisione anche con riferimento alle statuizioni ripristinatorie rispetto alle quali egli era risultato soccombente. Non aveva quindi rilievo che titolare del terreno fosse [OSCURATO:PERSONA], poiché la contestazione della proprietà era funzionale al rigetto della domanda di ripristino dello stato luoghi. 4. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la sentenza rit enuto sussistente un a via di accesso più breve e più comoda al fondo del ricorrente , negando il requisito dell’interclusione in contrasto con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio. Il motivo è infondato. Il fatto decisivo dell’esistenza di una via di accesso e, dunque , di una situazione dei luoghi tale da escludere l’interclusione del fondo è esaminato a pag. 5 della sentenza, evidenziando che il c.t.u. non aveva affatto confermato l’esistenza di impedimento all’esercizio del passaggio, essendosi limitato a rilevare che “la strada carraia era l’uscita più breve sulla strada interpoderale per poi raggiungere la via pubblica più vicina”. Non appare omessa alcuna considerazione di circostanze decisive; in realtà il ricorso si limita a sollecitare un diverso esame dei medesimi passi della c.t.u. riportati in sentenza, essendo tuttavia inammissibile denunciare la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014; Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2017). 5. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. lamentando che la Corte, nel regolare le spese di lite, abbia confermato la pronuncia di compensazione di quelle di primo grado, pur essendo il ricorrente risultato vincitore. Il motivo è assorbito, essendo esplicitamente condizionato all’accoglimento delle prime due censure. Il ricorso è – in conclusione - respinto, con aggravio delle spese secondo soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2200,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di co
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