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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32534/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate e reiterative di profili di censura già sollevati.

Il Tribunale di Ravenna nell'ordinanza impugnata con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, evidenzia che, nel caso di specie, nonostante la contiguità temporale tra i fatti, le condotte criminose poste in essere (di bancarotta e reati fiscali) attengono a società distinte (la prima con sede a Lugo, mentre la seconda con sede a Trento), tra le quali non è stato riscontrato alcun tipo di collegamento.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - volto genericamente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, I'll luglio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono manifestamente infondate e reiterative di profili di censura già sollevati. Il Tribunale di Ravenna nell'ordinanza impugnata con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, evidenzia che, nel caso di specie, nonostante la contiguità temporale tra i fatti, le condotte criminose poste in essere (di bancarotta e reati fiscali) attengono a società distinte (la prima con sede a Lugo, mentre la seconda con sede a Trento), tra le quali non è stato riscontrato alcun tipo di collegamento. Rilevato, pertanto, che il ricorso - volto genericamente a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, I'll luglio 2024.
Sentenza Cassazione n. 32534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris