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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15220/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19352/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Como, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata in data 13.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11239/2018, ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per il patrocinio svolto in favore dell’opponente nell’ambito di un procedimento penale.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto tardiva l’opposizione, osservando che il giudizio andava introdotto con citazione -discutendosi di compensi per la difesa penale, sottratti alla disciplina dell’art. 14 d.lgs. 150/2011- per cui, essendo stato instaurato con ricorso, ai fini del rispetto del termine di cui all’art.641 c.p.c., occorreva prendere in considerazione non il deposito dell’atto, ma la notifica, intervenuta tardivamente.

La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Con ordinanza interlocutoria n. 37965/2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la comunicazione della proposta del relatore all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi del difensore in materia penale è sottoposto al rito sommario speciale e l’opposizione va proposta con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..

Il testo originario dell’art. 28 L. 794/1942 disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 procedura di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo».

La legge era (ed è tuttora) volta esplicitamente a disciplinare la liquidazione degli “onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”.

Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011”.

Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Come precisato dalle Sezioni unite, il confronto tra il precedente e l’attuale testo dell’art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini.

“Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (cfr. - testualmente - Cass. s.u. 4485/2018, par. 3.2.).

A tale insegnamento – ribadito da Cass. 6817/2021 e cui è conforme anche Cass. 19025/2016 - va dava continuità, dovendo concludersi che la domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non è sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma al rito ordinario di cognizione, per cui l’opposizione deve esser proposta con citazione (e non con ricorso), da notificare nel rispetto del termine ex art.641 c.p.c..

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali misura del 15%; Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19352/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Como, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano, depositata in data 13.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11239/2018, ottenuto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compenso per il patrocinio svolto in favore dell’opponente nell’ambito di un procedimento penale. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha ritenuto tardiva l’opposizione, osservando che il giudizio andava introdotto con citazione -discutendosi di compensi per la difesa penale, sottratti alla disciplina dell’art. 14 d.lgs. 150/2011- per cui, essendo stato instaurato con ricorso, ai fini del rispetto del termine di cui all’art.641 c.p.c., occorreva prendere in considerazione non il deposito dell’atto, ma la notifica, intervenuta tardivamente. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso basato su un unico motivo. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria n. 37965/2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per la comunicazione della proposta del relatore all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi del difensore in materia penale è sottoposto al rito sommario speciale e l’opposizione va proposta con ricorso da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. Il testo originario dell’art. 28 L. 794/1942 disponeva che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 procedura di cui all'art. 633 e seguenti c.p.c., proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo». La legge era (ed è tuttora) volta esplicitamente a disciplinare la liquidazione degli “onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”. Il nuovo testo dell'art. 28, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150, sotto la stessa rubrica, dispone ora che: «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011”. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Come precisato dalle Sezioni unite, il confronto tra il precedente e l’attuale testo dell’art. 28 evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. “Si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale", restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali” (cfr. - testualmente - Cass. s.u. 4485/2018, par. 3.2.). A tale insegnamento – ribadito da Cass. 6817/2021 e cui è conforme anche Cass. 19025/2016 - va dava continuità, dovendo concludersi che la domanda per il pagamento del compenso per il patrocinio in materia penale non è sottoposta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma al rito ordinario di cognizione, per cui l’opposizione deve esser proposta con citazione (e non con ricorso), da notificare nel rispetto del termine ex art.641 c.p.c.. Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, apri ad € 200,00 per esborsi ed € 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali misura del 15%; Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 19352/2020 Numero sezionale 4564/2022 Numero di raccolta generale 15220/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U
Decreto Cassazione n. 15220/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris