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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 novembre 1995

Cassazione n. 27731/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 21/01/2025 e notificato in data 21/01/2025 alle ore 14,45, disposta dal GIP del Tribunale di Bologna in data 24/01/2025 alle ore 11,34.

2.1. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art.6, commi 2 e 3 della legge 401 del 1989, vizio della motivazione e travisamento della prova, evidenziando l'insussistenza di elementi fattuali che consentano di collegare la detenzione di mezzi atti ad offendere all'interno dell'auto ove il ricorrente si trovava, con l'evento calcistico di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in data 21/01/2025.

Rappresenta in particolare il lasso temporale tra l'accertamento effettuato all'interno del suddetto veicolo in data 20/01/2025 alle ore 23,45 e la partita summenzionata, così come la lontananza del luogo in cui è stato fermato il ricorrente ed altri tre giovani e il luogo di svolgimento del suddetto evento calcistico.

In sostanza, il ricorrente afferma l'assenza di correlazione tra la detenzione di mezzi atti a offendere e la partita che si sarebbe verificata successivamente e pertanto l'assenza di prova che i fatti siano finalizzati a determinare di disordini all'interno dello stadio.

Risulta conseguentemente priva di alcun fondamento la valutazione di pericolosità e la ragione giustificativa del divieto di accesso agli impianti sportivi e dell'obbligo di presentazione.

A supportd della suddetta tesi difensiva produce nel giudizio di cassazione il verbale di interrogatorio della persona sottoposta a indagini in cui il ricorrente ha affermato di trovarsi in compagnia di alcuni amici solo allo scopo di difendere un conoscente che era stato minacciato da un gruppo di persone a lui ostili, indipendentemente dalla programmazione di partite da svolgersi in casa.

Produce altresì il verbale di indagini difensive delle dichiarazioni rese dagli altri indagati, volte a comprovare che i fatti per cui è stato emesso il provvedimento amministrativo con obbligo di presentazione non hanno alcuna attinenza con l'incontro di calcio e il decreto penale di condanna, ove si contesta al ricorrente la violazione dell'art. 4 della legge 110/1975, senza fare alcuna menzione del contesto sportivo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Si ribadisce, al riguardo, che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).

Nel caso in disamina, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, il giudice a quo ha ritenuto univoco e immediato il collegamento tra le condotte accertate, relative alla detenzione di armi, e la partita di calcio che si sarebbe svolta da lì a poco, il giorno dopo.

Decisiva importanza viene attribuita, in modo logico e per niente contraddittorio, alla circostanza che il caricamento nella macchina - ove poi il ricorrente è stato fermato unitamente ad altre persone - degli strumenti sospetti è avvenuto in un bar che è noto luogo di ritrovo di ultras del Bologna, ma, ancor prima rileva la natura di quanto rinvenuto sull'autovettura, cioè un casco integrale, una spranga in legno, due tubi di plastica, due cinghie di cuoio con fibbie di metallo, un paio di guanti e due fumogeni, quest'ultimi oggetti notoriamente funzionali alla partecipazione a disordini durante la manifestazioni sportive calcistiche.

Si evidenzia inoltre che il giudice ha rilevato che l'autovettura, ove erano detenuti i suddetti strumenti atti a offendere, si dirigeva verso il centro cittadino, luogo di concentramento dei tifosi dell'opposta squadra, e ciò assume ulteriore rilevanza decisiva a prescindere dalla distanza temporale. con l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, che si sarebbe svolto da lì a breve, in quanto non è inusuale né illogico ritenere che un evento calcistico di particolare richiamo possa essere preceduto da disordini e scontri tra tifoserie opposte.

A tali elementi il giudice a quo ha inoltre aggiunto, infine quello altrettanto significativo ai fini della valutazione della pericolosità, della recidiva, avendo il ricorrente già subito analogo provvedimento per ben tre volte, di cui l'ultimo scaduto solo da pochi mesi.

Né deve ritenersi che possano costituire elementi in grado di inficiare la valutazione di pericolosità le dichiarazione rese dal ricorrente nel procedimento penale in corso relativo alla violazione dell'art. 4 della legge 110/1975, ove egli ha affermato di trovarsi in compagnia di alcuni amici allo scopo di difendere un conoscente che era stato minacciato da un gruppo di persone a lui ostili, indipendentemente dalla programmazione di partite da svolgersi in casa, o le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, dagli altri indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di procedimento penale relativo alla contestazione del reato di porto d'armi o di oggetti atti a offendere.

2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile iiricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza di convalida il provvedimento del Questore di Bologna emesso in data 21/01/2025 e notificato in data 21/01/2025 alle ore 14,45, disposta dal GIP del Tribunale di Bologna in data 24/01/2025 alle ore 11,34. 2.1. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione dell'art.6, commi 2 e 3 della legge 401 del 1989, vizio della motivazione e travisamento della prova, evidenziando l'insussistenza di elementi fattuali che consentano di collegare la detenzione di mezzi atti ad offendere all'interno dell'auto ove il ricorrente si trovava, con l'evento calcistico di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in data 21/01/2025. Rappresenta in particolare il lasso temporale tra l'accertamento effettuato all'interno del suddetto veicolo in data 20/01/2025 alle ore 23,45 e la partita summenzionata, così come la lontananza del luogo in cui è stato fermato il ricorrente ed altri tre giovani e il luogo di svolgimento del suddetto evento calcistico. In sostanza, il ricorrente afferma l'assenza di correlazione tra la detenzione di mezzi atti a offendere e la partita che si sarebbe verificata successivamente e pertanto l'assenza di prova che i fatti siano finalizzati a determinare di disordini all'interno dello stadio. Risulta conseguentemente priva di alcun fondamento la valutazione di pericolosità e la ragione giustificativa del divieto di accesso agli impianti sportivi e dell'obbligo di presentazione. A supportd della suddetta tesi difensiva produce nel giudizio di cassazione il verbale di interrogatorio della persona sottoposta a indagini in cui il ricorrente ha affermato di trovarsi in compagnia di alcuni amici solo allo scopo di difendere un conoscente che era stato minacciato da un gruppo di persone a lui ostili, indipendentemente dalla programmazione di partite da svolgersi in casa. Produce altresì il verbale di indagini difensive delle dichiarazioni rese dagli altri indagati, volte a comprovare che i fatti per cui è stato emesso il provvedimento amministrativo con obbligo di presentazione non hanno alcuna attinenza con l'incontro di calcio e il decreto penale di condanna, ove si contesta al ricorrente la violazione dell'art. 4 della legge 110/1975, senza fare alcuna menzione del contesto sportivo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Si ribadisce, al riguardo, che è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, che ricorre allorquando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, mentre esula dall'area della deducibilità nel giudizio di cassazione il vizio di travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito e sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quello compiuto nei precedenti gradi di giudizio (ex plurimis, Sez.3, n.39729 18/06/2009, Rv. 244623; Sez.5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215). Nel caso in disamina, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale presso questa Corte, il giudice a quo ha ritenuto univoco e immediato il collegamento tra le condotte accertate, relative alla detenzione di armi, e la partita di calcio che si sarebbe svolta da lì a poco, il giorno dopo. Decisiva importanza viene attribuita, in modo logico e per niente contraddittorio, alla circostanza che il caricamento nella macchina - ove poi il ricorrente è stato fermato unitamente ad altre persone - degli strumenti sospetti è avvenuto in un bar che è noto luogo di ritrovo di ultras del Bologna, ma, ancor prima rileva la natura di quanto rinvenuto sull'autovettura, cioè un casco integrale, una spranga in legno, due tubi di plastica, due cinghie di cuoio con fibbie di metallo, un paio di guanti e due fumogeni, quest'ultimi oggetti notoriamente funzionali alla partecipazione a disordini durante la manifestazioni sportive calcistiche. Si evidenzia inoltre che il giudice ha rilevato che l'autovettura, ove erano detenuti i suddetti strumenti atti a offendere, si dirigeva verso il centro cittadino, luogo di concentramento dei tifosi dell'opposta squadra, e ciò assume ulteriore rilevanza decisiva a prescindere dalla distanza temporale. con l'effettivo svolgimento della manifestazione sportiva, che si sarebbe svolto da lì a breve, in quanto non è inusuale né illogico ritenere che un evento calcistico di particolare richiamo possa essere preceduto da disordini e scontri tra tifoserie opposte. A tali elementi il giudice a quo ha inoltre aggiunto, infine quello altrettanto significativo ai fini della valutazione della pericolosità, della recidiva, avendo il ricorrente già subito analogo provvedimento per ben tre volte, di cui l'ultimo scaduto solo da pochi mesi. Né deve ritenersi che possano costituire elementi in grado di inficiare la valutazione di pericolosità le dichiarazione rese dal ricorrente nel procedimento penale in corso relativo alla violazione dell'art. 4 della legge 110/1975, ove egli ha affermato di trovarsi in compagnia di alcuni amici allo scopo di difendere un conoscente che era stato minacciato da un gruppo di persone a lui ostili, indipendentemente dalla programmazione di partite da svolgersi in casa, o le dichiarazioni rese, in sede di indagini difensive, dagli altri indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di procedimento penale relativo alla contestazione del reato di porto d'armi o di oggetti atti a offendere. 2. Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile iiricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza
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