CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 09526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13498/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1379/2015 depositata il02/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di rinuncia al ricorso la parte contribuente ha dato atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia a mente del d.l. n. 119/2018. Nulla opponendo l’Agenzia delle entrate, che ha dichiarato di accettare la rinuncia, il giudizio dev’essere dichiarato estinto, con compensazione di spese. In ragione dell’estinzione del giudizio per rinuncia seguita alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese co