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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 20070/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X1AVD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3523/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 497 bis comma 1 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte territoriale ha fornito motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputata, evidenziando, con argomentazioni immuni da vizi logici, l'esclusione della configurabilità del falso grossolano (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Che tale motivo di ricorso è aspecifico nella misura in cui pare non avvedersi che il ragionamento della Corte distrettuale è logicamente legato al seguente schema: se degli operatori specializzati hanno addirittura avuto la necessità di sottoporre il documento a controlli particolari, a fortiori una persona di comune competenza e discernimento non avrebbe potuto cogliere la falsità del documento, quindi il falso non era grossolano.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata — è manifestamente infondato poiché la motivazione della Corte di appello sul punto è completa e aderente agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04X1AVD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 3523/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 497 bis comma 1 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputata, evidenziando, con argomentazioni immuni da vizi logici, l'esclusione della configurabilità del falso grossolano (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Che tale motivo di ricorso è aspecifico nella misura in cui pare non avvedersi che il ragionamento della Corte distrettuale è logicamente legato al seguente schema: se degli operatori specializzati hanno addirittura avuto la necessità di sottoporre il documento a controlli particolari, a fortiori una persona di comune competenza e discernimento non avrebbe potuto cogliere la falsità del documento, quindi il falso non era grossolano. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata — è manifestamente infondato poiché la motivazione della Corte di appello sul punto è completa e aderente agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M
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