CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per ìl delitto di bancarotta semplice (così riqualificato il fatto a lui ascritto al capo 2. della rubrica) e ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva (capo 1.), riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall. e rideterminando la pena; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale in relazione all'affermazione dì responsabilità dell'imputato per la bancarotta distrattiva - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata, senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,Musa, Rv. 268360 - 01), anche in relazione all'elemento soggettivo; è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta il difetto di un nesso tra la distrazione e il fallimento, data la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta per distrazione (come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01), non censurando per vero il fatto - esposto dalla Corte di merito - che le somme in discorso siano state sottratte alla disponibilità della società quando essa era già in una situazione di dissesto; è generico in relazione alla sussistenza del prescritto dolo generico (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato che il secondo motivo- che lamenta il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (la quale ha escluso elementi passibili di positiva valutazione, anche rispetto al comportamento processuale dell'imputato genericamente dedotto con l'atto di appello), limitandosi a reiterare assertivamente il medesimo ordine di allegazioni già disattese (richiamando genericamente la sentenza di primo grado e l'assenza di precedenti penali, elemento ex se insufficiente); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara P.Q.M