CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 17609/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso R.G.N. 24176/2022 promosso da HEBLANI Sofyen, alias HABLEMI Sofin, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( indirizzo PEC: ) in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Questura di Agrigento,in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati con atto di costituzione - avverso l’ordinanza n . 818 /202 2 del Giudice di Pace di Agrigento , pubblicata in data 14/09/2022; udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consiglio del 18/01/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente,in data 08 /0 8 /2022 , riceveva la notifica d el decreto di respingimento prot. 3200 - 38 , c ui seguiva l’ ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni dalla notifica. Avverso tale provvedimento il migrante proponeva ricorso alGiudice di Pace di Agrigento, che veniva respinto. Il cittadino straniero ha, quindi, proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Giudice di pace, affidandosi a un solo motivo di impugnazione. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Agrigentonon si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato una memoria di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica di discussione della causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «Violazione degli artt. 1, comma 2 , 2 comma 1 lett. a) e 3 del D.lgs. n. 142/2015, art. 8 comma 1 della Direttiva 2013/32/UE, artt. 3 comma 2, 6 e 26 del D.lgs. n. 25/2008, art. 10 Cost.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla dedotta violazione del dovere diinformazione al ricorrente del diritto di avvalersi della protezione internazionale.» 2.Il ricorso è improcedibile. Non risulta, infatti, certificata la conformità all’originale del provvedimento impugnato, depositato per via telematica, come invece richiesto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Com’è noto, il potere di attestare la conformità di una decisioneè stato conferito all'avvocato dall'articolo 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, nella specie applicabile ratione temporis. I primi due periodi di tale norma stabiliscono che: «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico». Per completezza, occorre precisare che il d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, ha, poi, abrogato l’intero articolo appena richiamato - con effetto dal 28/02/2023 e ( limitatamente ai procedimenti instaurati a partire da tale data) - facendo comunque refluire le stesse disposizioni, per la parte di interesse, nell’art. 196 octiesdisp. att. c.p.c. Nel caso di specie, parte ricorrente ha depositato per via telematica la copia per immagine del provvedimento impugnato e della relativa comunicazione di cancelleria, senza provvedere alla attestazione sopra menzionata. Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso. 3.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, tenuto conto che nessuno degli intimati si è difeso con controricorso. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.lgs. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso presentato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso presentato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer