CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivamente domiciliati inRoma, via de’ Cestari 34, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pietrangeli, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. prof.[OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;ricorrenticontroMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona delMinistro pro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, via deiPortoghesi 12;controricorrentenonchéANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;intimataavverso la sentenza n. 287/2018, pubblicata in data 11/05/2018 dellaCorte d’appello di Potenza;Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026udita la relazione della causa svolta all’udienza in camera di consigliodel 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza depositata il 02/04/2004 il Tribunale di Potenza haaccolto la domanda proposta in data 09/01/1987 da Michele eMarialuisa Ricciuti, in proprio e quali eredi pro quota di LovecchioAugusta, deceduta in corso di causa, condannando il Ministero alrisarcimento dei danni e al pagamento dell'indennità di occupazionestimata nella misura del 5% del valore del suolo, dovuti in conseguenzadell'accessione invertita che era seguita, per effetto dell'intervenutarealizzazione dell'opera pubblica, all'occupazione di alcuni suoliedificatori di proprietà degli attori, ubicati nell'abitato di Potenza dadestinarsi alla costruzione dell'autoparco dell'ANAS ed oggetto di tredistinti decreti prefettizi datati 22/06/1981, 07/04/1984 e 05/03/1987.Avverso tale decisione proponevano appello principale il Ministeroe appello incidentale i proprietari del terreno.La censura del Ministero – riferita al vizio di ultra o extra petizione,per avere il Tribunale statuito sulle domande di pagamentodell’indennità di occupazione e di risarcimento del danno estese anchealle aree comprese nel terzo decreto prefettizio, formulate solo in sededi precisazione di conclusioni - veniva accolta dalla Corte d'Appello diPotenza con sentenza non definitiva n. 133/2010, che venivaimpugnata dai proprietari del fondo per cassazione.Con sentenza n. 3847/2017, questa Corte cassava con rinvio ladecisione impugnata, escludendo la configurabilità di domande nuove,quando è operata un’estensione della richiesta, che attiene soltantoalla quantificazione della pretesa, suscettibile di essere modificata finoal momento della precisazione delle conclusioni, rimanendo immutati isoggetti, il petitum mediato e la causa petendi (Cass., Sez. 1, Sentenzan. 3847 del 14/02/2017).2 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026Nel frattempo il giudizio in sede di appello proseguiva e venivadefinito, a seguito di nuova CTU, con sentenza della Corte d’appello n.276/2012.A seguito della cassazione della sentenza non definitiva, gli attualiricorrenti avviavano il giudizio di rinvio davanti alla stessa Corted’appello, nel quale si costituiva il Ministero.Con sentenza n. 287/2018, la Corte d’appello statuiva come segue:«…1. rigetta l'appello principale del Ministero in riferimento allestatuizioni del primo giudice sulla domanda risarcitoria riferita ai suolioccupati con il decreto del 5.3.1987; 2. dichiara inammissibile l'appelloincidentale dei sigg. Ricciuti e Trilli in riferimento alle statuizioni delprimo giudice sulla domanda risarcitoria riferita ai suoli occupati con ildecreto del 5.3.1987; 2. dichiara inammissibili le eccezioni e ledomande formulate da entrambe le parti solo in sede di riassunzionedel processo ai sensi dell'art.392 c.p.c. …»Per quanto in questa sede di interesse, la Corte d’appello ritenevache il giudizio di rinvio, a seguito della cassazione della decisioneparziale, era regredito al punto in cui si trovava prima della decisioneannullata e, pertanto, a quel momento si doveva guardare perindividuare le pretese delle parti, come cristallizzate nei rispettivi attidi impugnazione, e non più integrabili e modificabili, tenuto conto che,pur essendo applicabile alla fattispecie la disciplina previgente allanovella del 1990, anche in base alle testo dell’art. 345 c.p.c. applicabileratione temporis, non era consentito alle parti apportare modifiche alleprecedenti domande ed eccezioni contenute negli atti di appelloprincipale e incidentale.Avendo, perciò, riguardo alle posizioni assunte dalle parti neirispettivi atti di gravame, la Corte d’appello concludeva che ogniulteriore domanda proposta dagli attori in riassunzione, già appellantiincidentali, con l'atto di riassunzione, ed ogni nuova eccezione proposta3 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026dalla convenuta Amministrazione, già appellante principale, nell’atto dicostituzione nel giudizio di rinvio, fosse inammissibile.In particolare, la Corte d’appello rilevava che gli attori inriassunzione avevano proposto domande nuove rispetto alleconclusioni dell'appello incidentale - chiedendo la esatta individuazionedell’estensione del fondo (da rideterminare), l'effettivo valore dimercato delle aree occupate, con rivalutazione ed interessi, e ladeterminazione, per perdita di chance, delle somme dovute a titoloindennitario e/o risarcitorio dei terreni da parte dell’Amministrazione,insistendo per una nuova consulenza tecnica d'ufficio – ed anche ilMinistero aveva eccepito, per la prima volta, la prescrizione dellapretesa.Per la Corte di merito, si trattava, all'evidenza, di questioni maiposte prima e che, pertanto, non potevano essere prese inconsiderazione.Per quanto in questa sede di interesse, la menzionata Corte, dopoaver ritenuto infondata l’eccezione di extrapetizione, tenendo conto delprincipio di diritto enunciato da questa Corte, riteneva infondata ogniulteriore ragione di doglianza formulata con l’originario appelloprincipale del Ministero.Con riferimento all’appello incidentale degli attuali ricorrenti, lamenzionata Corte territoriale ha, poi, statuito come segue: « 7.2. lGermani Ricciuti, appellanti incidentali, invece, con la comparsa dicostituzione del 15/9/2004 avevano formulato le seguentiargomentazioni e conclusioni, richiamandole in sede di precisazionedelle conclusioni: "La sentenza ha reso la condanna nella giusta misura(pag. 3 terzultimo rigo e seg.), ..... rendendo una motivazione carenteche questa ecc.ma Corte è chiamata a correggere ed integrareaccogliendo l'appello incidentale che i Ricciuti propongono con lapresente comparsa"; "La quantificazione della somma dacorrispondersi ai Ricciuti è sostanzialmente esatta e discende dalla4 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026quantificazione fatta dall'ausiliare in conformità di legge anche se nellamotivazione è stato omesso ogni riferimento a tale criterio. Di qui ilproposto appello incidentale tendente ad eliminare le carenze dellamotivazione della sentenza appellata". In conclusione, "questa ecc.maCorte dovrà, in accoglimento del gravame incidentale, integrare lamotivazione e confermare la pronuncia resa". "Sempre in accoglimentodel gravame incidentale condanni il ministero ovvero [OSCURATO:PERSONA] alpagamento della somma come liquidata in sentenza, integrando ecorreggendo la motivazione resa dal primo giudice sulla base delleperizie in atti, conformi nel contenuto alla normativa vigente. Inestremo subordine, disponga nuova consulenza". Alla stregua di tanto,non avendo l'appellante incidentale mai contestato la quantificazionecontenuta in sentenza, questa non potrà che essere confermataessendo inammissibile ogni ulteriore e diversa domanda proposta inquesta sede di rinvio. Non può condividersi la diversa posizionecontenuta nell'atto di riassunzione in cui, a pag. 18, i Ricciuti, nellaconsapevolezza dei limiti del giudizio di rinvio e di quello di appello giàevidenziati nella sentenza 276/2012, sostengono di aver contestato icriteri adottati dal tribunale per la determinazione del dovuto perchéuna simile contestazione non è dato rinvenire nel riportato atto digravame. Né possono prendersi in considerazione le "Note sull'appelloincidentale", pure richiamate con l'atto di riassunzione, e ciò sia perchéesse sono state depositate il 28/9/2006 e, dunque, nell'ambito delprosieguo del procedimento di appello relativo alle altre due superficiespropriate, e sia perché riguardano la CTU svolta in appello proprio inrelazione alle altre due particelle (va, altresì, evidenziato che,comunque, il giudizio sul gravame è stato definito con la sentenza276/2012 con cui la Corte d'Appello ha confermato sostanzialmente lasentenza di primo grado limitatamente alle due occupazioni originarie,ed ha condannato il Ministero al pagamento del dovuto, in relazione aiprimi due decreti del 1981 e del 1984, quantificato in € 599.145,74,5 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026somma comprensiva di interessi e rivalutazione alla data delladecisione di secondo grado). In definitiva, l'appello incidentale èinammissibile perché l'appellante non contesta in alcun modo ildecisum sul quantum- che, anzi, si chiede che venga confermato ma silimita a chiedere una modifica della motivazione della sentenza diprimo grado,. "sulla base delle perizie in atti", con ciò supponendo unacarenza o inadeguatezza della motivazione resa sul punto dal primogiudice, censura questa che avrebbe interesse a sollevareeventualmente il Ministero, non certo gli appellanti incidentali cheinsistono per la conferma della pronuncia del giudice a quo.»Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazioneMichele Ricciuti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a sei motivi didoglianza.Solo il Ministero si è difeso con controricorso.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, chiedendo ilrigetto del ricorso.I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«I MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 383, comma l, edell’art. 394 c.p.c. (art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.), nonché nullità dellasentenza e del procedimento (art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] di Potenza, quale giudice del rinvio e in conformità agli artt.383 e 394 c.p.c., avrebbe dovuto svolgere dinanzi a sé la faserescissoria, al fine di emanare una sentenza diretta a statuiredirettamente sulle domande degli odierni ricorrenti, comeoriginariamente proposte, trattandosi di rinvio prosecutorio. Alcontrario, con la sentenza impugnata, erroneamente sono statiesercitati gli ordinari poteri del giudice dell’impugnazione, conapparente conferma della sentenza del Tribunale, che era stata6 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026annullata dalla sentenza n. 133/2010 della Corte di Appello di Potenza,poi cassata da codesta Suprema Corte con la sentenza n. 3847/2017.»1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366,comma 1, n. 4, c.p.c.Ad opinione della parte, il giudice del rinvio avrebbe dovutoemanare una sentenza diretta non già alla conferma o alla riforma dellaprecedente pronuncia del Tribunale di Potenza, ma statuiredirettamente sulle domande degli attuali ricorrenti, comeoriginariamente proposte.La censura è del tutto generica sulle ragioni in forza delle quali laCorte d’appello avrebbe dovuto esaminare le domande in origineproposte, riportando massime di decisioni del giudice di legittimità sullacui rilevanza rispetto alla specifica materia del contendere non hafornito alcuna specificazione.Com’è noto, il giudizio di rinvio costituisce una nuova ed autonomafase di giudizio che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplinapropria del procedimento davanti al giudice designato per lariassunzione, ha natura rescissoria, ma nei limiti posti dalla pronunciarescindente.Nella specie, il giudice di primo grado aveva accolto le domande deiproprietari del terreno riferite alle aree oggetto del decreto prefettizio,adottato nel 1987, mentre il giudice di appello, ritenendo fondato ilsecondo motivo di appello principale, aveva ritenuto inammissibili talidomande, sicché, una volta cassata tale statuizione d’inammissibilità,la Corte d’appello, quale giudice del rinvio, ha dato applicazione alprincipio enunciato dalla Corte di cassazione ed ha respinto il secondomotivo di appello principale, statuendo, poi, sulle correlate censure delMinistero relative alle menzionate domande, ritenendole infondate.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguentecensura: «[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione dell' art. 384,comma 2, e dell' art. 394 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c. (art. 360,7 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026comma l, n. 3 c.p.c.) per non essersi la Corte di Appello in sede di rinviouniformata alla sentenza della Corte di Cassazione. Violazione e falsaapplicazione dell’art. 112, dell'art. 342 e dell' art. 345 c.p.c. (art. 360,comma l, n. 3 c.p.c.), nonché nullità della sentenza e del procedimentorispetto alla qualificazione delle domande dei ricorrenti operata dallaCorte di Appello come domande nuove (art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.).La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibili, qualificandoledomande nuove, le domande formulate nell'Atto di citazione inriassunzione introduttivo del giudizio di rinvio, senza tener conto chetali domande riproducevano quelle proposte con l'Atto di citazione inprimo grado. In questo modo essa non si è anzitutto conformata allasentenza n. 3847/2017 di codesta Suprema Corte, che avevaesplicitamente escluso la novità delle domande riguardanti i terreni dicui al "terzo decreto" prefettizio, di cui qui si discute; essa ha altresìviolato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e ilprincipio tantum devolutum quantum appellatum e ha comunquecommesso un error in procedendo, trattandosi delle stesse domandegià proposte in primo grado.»2.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.I ricorrenti non hanno colto la ratio della decisione impugnata, laquale, come sopra evidenziato, si fonda sulla ritenuta inammissibilitàdi richieste formulate nell’atto di riassunzione ma non contenutenell’atto di appello incidentale.Il principio enunciato dalla Corte di cassazione, nella sentenzasopra richiamata, ha riguardato la statuizione sulla novità o meno didomande del tutto diverse (l’indennizzo e il risarcimento riferito allearee oggetto del terzo decreto prefettizio, adottato nel 1987),formulate dai proprietari del terreno al momento della precisazionedelle conclusioni davanti al Tribunale.La deduzione riferita, poi, all’essenza di novità delle richieste inquestione, formulate nell’atto di riassunzione, perché, secondo i8 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026ricorrenti, già formulate con l’atto introduttivo del giudizio di primogrado, oltre a non attingere la ratio della decisione, per le stesse ragionisopra illustrate, si presenta del tutto generica e priva di autosufficienza,in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c., poiché la parteha dedotto di averle già formulate nell’atto introduttivo di primo grado,senza riportare, neppure nei passaggi salienti, il contenuto dell’atto cheasseritamente le conteneva.3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione dell'art. 112, dell'art. 342e dell'art. 345 c.p.c. in relazione al principio tantum devolutumquantum appellatum (art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.), nonché nullitàdella sentenza e del procedimento (art. 360, comma l, n. 4 c.p.c.) peravere la Corte di Appello in sede di rinvio erroneamente interpretatol'appello incidentale proposto dai germani Ricciuti contro la sentenzadel Tribunale e per il suo conseguente omesso esame. La sentenzaimpugnata ha erroneamente ritenuto che nella Comparsa di rispostacon appello incidentale, depositata nel giudizio di appello, la sentenzadi primo grado non fosse stata impugnata in relazione al quantum delrisarcimento del danno; così ha compiuto un error in procedendo eun’ulteriore violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato e del principio tantum devolutum quantum appellatum.Infatti, dalla lettura complessiva della citata Comparsa emerge che gliappellanti incidentali avevano inteso criticare la sentenza del Tribunaleper l'omessa valutazione della Relazione integrativa alla C.T.U., nellaquale l'importo dovuto ai Ricciuti era stato quantificato in Lire 190.000al mq. a fronte del ben inferiore importo di Lire 107.500 al mq. assuntodal Tribunale.»3.1. Anche tale motivo di ricorso è inammissibile.3.1.1. Com’è noto, in tema d'interpretazione degli atti processuali,la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito ad un9 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., la cui portataè infatti generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione,indicando altresì nel ricorso, a pena d'inammissibilità, le considerazionidel giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell'attooggetto di erronea interpretazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2360del 31/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16057 del 02/08/2016).3.1.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno criticatol’interpretazione dell’atto di appello incidentale operata dalla Corted’appello, contrapponendo ad essa la loro interpretazione, ritenutameno formalistica e frettolosa, così formulando una censura che attieneal merito del giudizio operato, inammissibile in sede di legittimità.Gli stessi ricorrenti, a supporto del motivo di doglianza, hannorichiamato le Note depositate nel corso del giudizio di appello del28/09/2006, che pure sono state valutate dalla Corte d’appello, dandorilievo al fatto che tali note, datate 2006, erano state depositate benquattro anni prima della sentenza non definitiva, poi cassata dal giudicedi legittimità, e dunque non potevano in alcun modo riferirsi, comeinopinatamente affermato dalla Corte territoriale, alle sole superfici dicui ai primi due decreti prefettizi e alla CTU svolta in appello rispettoad essi.Tal rilievi tuttavia non attingono le ragioni fondanti della decisione,risolvendosi anch’essi in valutazioni a supporto di una diversainterpretazione degli atti processuali, attinente al merito delladecisione.La Corte d’appello, come sopra evidenziato, ha, infatti, ritenutotardive le doglianze non contenute nell’atto di appello incidentale e,con riferimento alle menzionate Note, depositate successivamente, hastatuito come segue: «Non può condividersi la diversa posizionecontenuta nell'atto di riassunzione in cui, a pag. 18, i Ricciuti, nellaconsapevolezza dei limiti del giudizio di rinvio e di quello di appello giàevidenziati nella sentenza 276/2012, sostengono di aver contestato i10 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026criteri adottati dal tribunale per la determinazione del dovuto perchéuna simile contestazione non è dato rinvenire nel riportato atto digravame. Né possono prendersi in considerazione le "Note sull'appelloincidentale", pure richiamate con l'atto di riassunzione, e ciò sia perchéesse sono state depositate il 28/9/2006 e, dunque, nell'ambito delprosieguo del procedimento di appello relativo alle altre due superficiespropriate, e sia perché riguardano la CTU svolta in appello proprio inrelazione alle altre due particelle (va, altresì, evidenziato che,comunque, il giudizio sul gravame è stato definito con la sentenza276/2012 con cui la Corte d'Appello ha confermato sostanzialmente lasentenza di primo grado limitatamente alle due occupazioni originarie,ed ha condannato il Ministero al pagamento del dovuto, in relazione aiprimi due decreti del 1981 e del 1984, quantificato in € 599.145,74,somma comprensiva di interessi e rivalutazione alla data delladecisione di secondo grado).»I ricorrenti hanno dedotto che le menzionate Note erano statedepositate prima che venisse pronunciata la sentenza non definiva, poicassata da questa Corte, ma nulla hanno dedotto in ordine al rilievofondamentale, secondo la Corte di merito, dato dal fatto che eranocomunque successive all’atto di appello incidentale.4. Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione dell'art. 100, dell'art. 112,dell'art. 342 e dell'art. 345 c.p.c. in relazione al principio tantumdevolutum quantum appellatum (art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.),nonché nullità della sentenza e del procedimento (art. 360, comma l,n. 4 c.p.c.) per avere la Corte di Appello in sede di rinvio dichiaratoinammissibile per difetto di interesse l'appello incidentale proposto daigermani Ricciuti contro la sentenza del Tribunale laddove erano staticensurati i vizi motivazionali e per il conseguente omesso esame dellostesso. La sentenza impugnata ha comunque errato dichiarandoinammissibile l'appello incidentale proposto dai germani Ricciuti con la11 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026predetta Comparsa di costituzione nel giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che essi non avessero interesse a impugnare lasentenza del Tribunale solo al fine di ottenere che fosse corretta lamotivazione della stessa sentenza. Ma essa non ha considerato che igermani Ricciuti risultavano parzialmente soccombenti in primo grado,poiché avevano richiesto la condanna in misura superiore a quellaliquidata dal Tribunale e che comunque essi potevano ritrarre un'utilitàpratica dall'accoglimento della censura motivazionale, anche inrelazione a una possibile rivisitazione dei parametri applicabili nellaspecie.»4.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.4.1.1. Com’è noto, l'interesse ad agire deve essere concreto edgiuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento delgiudice (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7786 del 29/03/2007).Si tratta, in particolare, di una condizione dell'azione ex art. 100c.p.c., che va identificata in una situazione di carattere oggettivo,derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistentein ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attoresoffrirebbe un danno.Da ciò consegue che l’interesse ad agire deve averenecessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende ilpiano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica edoggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio siastrumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica diuna questione di diritto in vista di situazioni future o meramenteipotetiche (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024; Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002).In tale quadro, l'interesse all'impugnazione, manifestazione delgenerale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto allaproposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa,12 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità concretaderivabile alla parte dall'accoglimento del gravame, e si collega allasoccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando laquale l'impugnazione è inammissibile. Conseguentemente deveescludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnarela sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione,salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizionecontraria all'interesse della parte medesima, nel senso che a questapossa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessariadella decisione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass., Sez. L,Sentenza n. 26921 del 10/11/2008).4.1.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello si è uniformata aiprincipi come sopra enunciati, avendo statuito come segue: «Indefinitiva, l'appello incidentale è inammissibile perché l'appellante noncontesta in alcun modo il decisum sul quantum- che, anzi, si chiedeche venga confermato ma si limita a chiedere una modifica dellamotivazione della sentenza di primo grado, "sulla base delle perizie inmotivazione resa sul punto dal primo giudice, censura questa cheavrebbe interesse a sollevare eventualmente il Ministero, non certo gliappellanti incidentali che insistono per la conferma della pronuncia delgiudice a quo.»I ricorrenti hanno dedotto che non potevano ritenersi totalmentevittoriosi, poiché avevano chiesto la liquidazione di importi maggioriper i titoli dedotti in giudizio, ma ciò non toglie che non abbiano chiestouna riforma della statuizione adottata in ordine al quanto del creditoliquidato, sicché nessuna utilità avrebbero ottenuto dall’accoglimentodel motivo di gravame.Inoltre, il riferimento ai vantaggi derivanti dalla proposizionedell’impugnazione, derivanti dalla dedotta possibilità di rimettereintegralmente in discussione i criteri utilizzati per la stima, dando rilievo13 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026alle sentenze della Corte costituzionale e della Corte EDU, si risolve inun richiamo ad eventualità, solo genericamente ipotizzate, cheescludono, pertanto, la rappresentazione di un interesse attuale econcreto.5. Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«V MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 dellaCostituzione in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per lasalvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art.l, Protocollo n. l, alla stessa Convenzione (art. 360, comma l, n. 3c.p.c.). La sentenza impugnata merita di essere comunque cassata,anche qualora non si ritenga che essa non abbia violato le normeprocessuali interne, perché l'interpretazione che essa ne ha dato èstata quanto meno così rigida da impedire ai ricorrenti di ottenere unadecisione nel merito della controversia, in violazione del diritto diaccesso a un tribunale, garantito dall'art. 6 della Convenzione europeadei diritti dell'uomo. Ma essa ha anche violato l'art. l del Protocollo n. lalla Convenzione. Infatti, innanzi tutto, essa, dichiarando inammissibilela richiesta di accertare l'effettiva estensione del terreno occupatoripetuta nell'Atto di citazione in riassunzione, non ha previstoconseguentemente nessun risarcimento del danno con riferimento allamaggiore porzione di terreno che era stata occupata per larealizzazione dell'opera pubblica rispetto a quelle accertate con laC.T.U. di primo grado. Inoltre, ha di fatto "confermato" la sentenza delTribunale di Potenza n. 10133/2004, che non rispettava affatto iparametri previsti dall'art. l, Protocollo n. l nella quantificazione delrisarcimento dovuto con riferimento ai terreni occupati (essendo talerisarcimento inferiore al reale valore dei terreni ed essendo statal'indennità di occupazione liquidata solo per un anno e non per l'interoperiodo).»5.1. Il motivo di corso è inammissibile, poiché con esso la parte haprospettato la violazione di diritti fondamentali sulla scorta dell’esito14 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026decisionale complessivo, sulla base di allegazioni generiche inviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.In particolare, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 6,par. 1, CEDU, per avere l’interpretazione rigida delle normeprocessuali, operata dalla Corte d’appello, impedito agli attualiricorrenti di ottenere una decisione nel merito circa la domandacontenuta nell’atto di citazione in riassunzione, concernente ladeterminazione del risarcimento del danno, con una statuizione nonrispettosa del diritto di accesso al giudice di appello.I ricorrenti non hanno tuttavia tenuto conto che proprio l’esitodecisionale complessivo ha comportato la conferma della statuizione diprimo grado, così come richiesto dai ricorrenti con l’appello incidentalee che la mancata richiesta di una riforma della decisione è ad essiimputabile per non aver formulato il corrispondente motivo di gravame,secondo le regole processuali vigenti, non validamente censurateneppure in questa sede.Le stesse parti hanno, altresì, dedotto la violazione dell’art. 1, par.1, Protocollo n. 1 alla Convenzione, deducendo che non era statoliquidato alcun risarcimento del danno per la maggior porzione dell’areaoccupata rispetto a quella accertata con la CTU di primo grado, condoglianze che avrebbero dovuto veicolare prima di tutto con specifici erituali motivi di appello.6. Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«[OSCURATO:PERSONA]: Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.(art. 360, comma l, n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di Appello liquidatoglobalmente, senza distinzioni tra spese cd onorari, le spese di lite diciascun grado di giudizio. La sentenza impugnata contiene unaliquidazione delle spese legali, che non distingue le somme dovute peranticipazioni (compreso contributo unificato) da quanto dovuto peronorari di avvocato e dunque non permette un controllo della sua15 di 16Numero registro generale 36303/2018Numero sezionale 4411/2025Numero di raccolta generale 8578/2026Data pubblicazione 06/04/2026conformità alle tariffe, né la verifica che le anticipazioni siano stateeffettivamente conteggiate dalla Corte.»6.1. Il motivo di ricorso è inammissibile, non avendo la parteindicato, al di là di un generico riferimento alla non comprensibilitàdelle spese liquidate dalla Corte d'appello, specifici profili di difformitàfra le spese liquidabili secondo i parametri di legge rispetto a quantoeffettivamente liquidato in appello.7. ln conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenutedal Ministero, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre speseprenotate a debito.dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il PresidenteMarco Marulli16 di 16