CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22325/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36559-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 85, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] privato Contratto a progetto R.G.N. 36559/2018 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3493/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/10/2018 R.G.N. 3482/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1324/2016, il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; ricorso c on il quale, in relazione a due contratti di lavoro a progetto, aveva chiesto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 19.2.2010 e sino al 30.4.2013, con la qualifica di quadro 1 livello del CCNL del commercio e la condanna dei convenuti a pagare all’istante la somma di € 56.524,09, a titolo di differenze retributive.2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del contrato di lavoro a progetto decorrente dal 19.2.2010 e, per l’effetto, la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il Luciani e la Fondazione nazionale dei commercialisti dal 19.2.2010 al 30.4.2013; condannava, altresì, la stessa Fondazione al pagamento in favore dell’appellante, della somma di € 45.372,63, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole date di maturazione del credito al saldo; condannava, infine, la stessa Fondazione al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate e in distrazione, compensando invece le spese di entrambi i gradi nei confronti del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’accogliere l’appello del lavoratore nei riguardi della Fondazione appellata, rilevava che dalla disamina del progetto allegato ai contratti stipulati con il Luciani era emersa la coincidenza di questo con lo svolgimento dell’ordinaria attività della Fondazione, così come risultante dall’oggetto sociale descritto nel suo statuto. Riteneva, allora, che tale coincidenza comportava l’invalidità del progetto stesso, richiamando in proposito Cass. n. 17711/2016. Premetteva, poi, che il Tribunale, nell’impugnata sentenza, aveva ritenuto, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, che in caso di mancanza o di invalidità del progetto non consegua l’automatica trasformazione in rapporto di lavoro dipendente, ma una presunzione relativa di subordinazione, superabile con la prova della natura autonoma dei rapporti di collaborazione. Ma riteneva tali argomentazioni non condivisibili, richiamando precedenti di questa Corte, riferiti all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nella versione ratione temporisapplicabile, antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f), della leggen. 92 del 2012. 4. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] dei Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso, mentre il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili è rimasto mero intimato, non essendosi costituito in questa sede di legittimità.6. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo la Fondazione ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dell’art. 1, commi 24 e 25, legge 28 giugno 2012 n. 92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente affermato che l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, anche prima dell’interpretazione autentica del 2012, prevedeva una presunzione assoluta di subordinazione”. 2. Con un secondo motivo denuncia: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 35 e 41 Cost., dell’art. 69, comma 1, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e dell’art. 1, comma 24 e 25, legge 28 giugno 2012 n. 92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere erroneamente affermato che l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, prevede una presunzione assoluta di subordinazione che invece contrasta con il principio costituzionale dell’indisponibilità del tipo negoziale”. 3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 345, comma secondo, 416, comma 3, e 437, comma secondo, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. per avere erroneamente affermato l’inammissibilità in appello delle difese relative al livello di inquadramento (Quadro I livello) chiesto dal lavoratore”. 4. Con un quarto motivo denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per non avere pronunciato sulla eccezione di decadenza relativa al primo contratto proposta dalla Fondazione”. 5. I primi due motivi, essendo all’evidenza strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 6. Essi sono infondati.6.1. Invero, le questioni poste con tali censure sono state ormai da tempo affrontate e risolte da questa Corte Suprema. 6.2. Più nello specifico, è stata data continuità anche di recente all’indirizzo secondo il quale il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (nel testo ratione temporisapplicabile, anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012), in caso di assenza di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso (che rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie e ricorre sia quando manchi la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto, effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali, quali la specificità e l’autonomia: Cass. 29 marzo 2017, n. 8142), determina l’automatica conversione a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del rapporto (Cass. 17 agosto 2016, n. 17127; Cass. 5 novembre 2018, n. 28156), senza con ciò contrastare con il principio di “indisponibilità del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né con l’art. 41 Cost. comma 1 in quanto trae origine da una condotta datoriale violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal legislatore (Cass. 4 aprile 2019, n. 9471) (così, tra altre, Cass. civ., sez. lav., 8.2.2021, n. 2974; e, oltre alle decisioni ivi richiamate, in termini esatti o analoghi, id., sez. lav., 16.4.2021, n. 10157; id., sez. lav., 29.9.2020, n. 20666; id., sez. lav., 2.12.2020, n. 27543, la quale aveva specificato che, in tale caso, resta priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all’istruttoria; id., sez. lav., 25.8.2020, n. 17707). 6.3. Nel caso in esame vengono in considerazione due contratti a progetto, il primo “con decorrenza dal 19.2.2010 al 31.12.2010”, e il secondo con decorrenza “dal 10.1.2011 al 31.12.2013”. 6.4. Ebbene, l’art. 1, comma 24, legge n. 92 /2012, recita: “L’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”. Il seguente comma 25 dello stesso comma cit. recita: “Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Questa Corte, perciò, ha già considerato che, in base al combinato disposto di tali commi, anche la previsione di cui al comma 24, benché interpretativa, non abbia valore retroattivo, in quanto la legge stessa ha circoscritto “al futuro l’ambito applicativo della interpretazione stabilita” (cfr. nella motivazione Cass. civ., sez. lav., 19.10.2021, n. 28918). Nondimeno è stato confermato l’orientamento espresso dalle decisioni su richiamate, tutte riferite all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 nella sua originaria formulazione (cfr. Cass. n. 28918/2021, ora cit., ed ivi in motivazione i richiami ad ulteriori decisioni in senso conforme). 6.5. Per quanto premesso e considerato, allora, pur trattandosi nella fattispecie in esame di contratti “stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012”, come non ha mancato di considerare la Corte territoriale (cfr. pag. 3 della sua sentenza), non ha pregio l’assunto della ricorrente secondo il quale prima dell’interpretazione autentica non retroattiva di cui alla cit. legge la norma originaria, nella specie applicabile, avrebbe previsto solo una presunzione relativa e non assoluta. 6.6. Parimenti privi di fondamento, quindi, sono anche gli argomenti della ricorrente, sviluppati in particolare nel secondo motivo, che sollecitano un’interpretazione costituzionalmente orientata, o addirittura un’incidente di legittimità costituzionale, della norma in questione perché lederebbe il principio di indisponibilità del tipo negoziale. Invero, i nutriti precedenti di questa Corte, sopra cit., alle cui motivazioni si rimanda anche ex art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., hanno già escluso il vulnus di tale principio o di altri parametri costituzionali nella disposizione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, come interpretata da questa Corte. 7. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. 7.1. Esso presenta anzitutto profili d’inammissibilità in termini di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c. per non essere del tutto aderente alla motivazione resa dalla Corte territoriale; ma anche in termini di autosufficienza, visto che la ricorrente non trascrive almeno i passi salienti sia della propria memoria difensiva di costituzionein primo grado che di quella di costituzione in grado d’appello, espressivi di eccezioni, difese e contestazioni sui punti in questione. 7.2. Ebbene, la Corte d’appello ha scritto: “Il livello d’inquadramento del Luciani, deve ritenersi quello di Quadro ILivello del CCNL del Commercio, così come asserito da parte appellante, in assenza di contestazione da parte della Fondazione. Invero, quest’ultima nella memoria di primo grado si è limitata ad eccepire esclusivamente la non debenza del livello e delle somme richieste, posta l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al Luciani. Soltanto nel presente grado di giudizio la Fondazione specifica e puntualizza l’erroneità dei conteggi effettuati dal Luciani e il mancato svolgimento di funzionidirezionali o di coordinamento, riconducibili all’inquadramento nel livello Quadro. Tali censure, poiché sollevate per la prima volta solo in grado di appello, devono essere considerate inammissibili, ex art. 345 c.p.c.”. 7.3. Pertanto, non è esatto quanto assume la ricorrente, e, cioè, che “la sentenza impugnata ha rilevato che la Fondazione non avrebbe contestato in primo grado l’inquadramento come Quadro I livello”, e che la stessa sentenza ammette che la Fondazione nella memoria di primo grado aveva affermato “la non debenza del livello” . Come ben risulta, per vero, dal passo motivazionale sopra riferito nella sua interezza, la Corte distrettuale ha posto in luce che la convenuta Fondazione aveva sì eccepito “la non debenza del livello e delle somme richieste”, ma soltanto perché veniva contestata la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro in questione. La stessa Corte inoltre ha constatato che soltanto in grado d’appello la Fondazione aveva sostenuto l’erroneità dei conteggi dell’istante, e in particolare con riferimento al “mancato svolgimento di funzioni direzionali o di coordinamento”, vale a dire, i fatti che rendevano possibile ricondurre tali funzioni “all’inquadramento nel livello Quadro”. 7.4. Orbene, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tale fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto – risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l’erroneità dei conteggi (così, ad es., Cass. civ., sez. lav., 8 12.3.2018, n. 5949), precisandosi che l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantumsussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della loro quantificazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., 6.12.2017, n. 29236; id., sez. lav., 18.2.2011, n. 4051). E’ stato, altresì, specificato che l’applicazione del principio di non contestazione applicato ai conteggi per le differenze retributive impone la distinzione della componente fattuale da quella normativa, nel senso che è irrilevante la non contestazione attinente all’interpretazione della disciplina legale o contrattuale della quantificazione, appartenente al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo (così Cass. civ., sez. lav., 23.11.2020, n. 26591; id., sez. lav., 6.8.2019, n. 20998; e in termini già id., sez. un., 23.1.2002, n. 761). 7.5. In definitiva, l’aver la convenuta in prime cure contestato in radice inquadramento e credito relativo vantati dall’attore, sotto il profilo del titolo generale di tali pretese, vale a dire, l’essere il rapporto di lavoro inter partesdi natura subordinata, non la esimeva dal contestare specificamente, con la sua memoria ex art. 416 c.p.c., i conteggi della controparte, segnatamente in relazione alla loro componente fattuale, afferente in particolare i fatti relativi allo svolgimento di funzioni direzionali o di coordinamento. L’attuale ricorrente, in disparte i già evidenziati profili d’inammissibilità della censura in esame, qui non pone comunque in discussione le precise constatazioni della Corte territoriale a riguardo, circa la tardività delle deduzioni dell’allora appellata in secondo grado, che, alla luce dei principi innanzi ricordati e di quanto constatato dalla Corte di merito, non erano mere difese, come ora sostenuto. 8. Passando all’esame del quarto ed ultimo motivo di ricorso, si deduce che “la Fondazione sia nella memoria di costituzione di primo grado (pagg. 18-19), sia nella memoria di costituzione in appello (pagg. 28-29) aveva eccepito che il primo contratto, terminato il 31 dicembre 2010, era stato impugnato solo con lettera del 24 maggio 2013 (ns. doc. 13, qui ridepositato come doc. A), sicché si era verificata la decadenza prevista dall’art. 32, c. 3, della legge n. 183/2010”. Lamenta allora la ricorrente che la Corte d’appello “ha omesso la pronuncia su questa eccezione”. 9. Occorre, però, considerare che, secondo un costante indirizzo di questa Corte Suprema, espresso anche a Sezioni Unite, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’articolo 111, comma 2, della Costituzione, nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell’attuale articolo 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto) (così Cass. civ., sez. I, 10.6.2020, n. 11073; id., sez. III, 15.1.2020, n. 538; id., sez. V, 28.6.2017, n. 16171; id., sez. un., 2.7.2017, n. 2731, in relazione a caso di mancanza di motivazione su questione di diritto; id., sez. VI, 8.10.2014, n. 21257; id., sez. II, 3.1.2014, n. 53; id., sez. VI, 11.4.2012, n. 5729, in ordine a caso di omessa pronuncia su eccezione d’inammissibilità dell’appello). 10. Nel caso di specie, la Corte territoriale in effetti non si è assolutamente espressa sull’eccezione di decadenza che la ricorrente assume di aver tempestivamente riproposto in secondo grado. 11. Tale eccezione, però, per come riferita dalla ricorrente e per quello che comunque risulta chiaramente ex actis, senza che sia necessario alcun accertamento di fatto, è priva di qualsiasi giuridico fondamento. 11.1. Questa Corte, infatti, ha già affermato che, con riferimento al contratto di collaborazione a progetto qualora un simile rapporto si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui alla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 3, lett. b), poiché il regime in questione si applica al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (così Cass. civ., sez. lav., VI-L, 8.7.2020, n. 14131; e in termini id., sez. lav., 10.19.2019, n. 32254). E tale linea interpretativa è anzitutto assolutamente aderente al testo dell’art. 32, comma 3, lett. b), cit. che recita: “al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile”. 11.2. Nella fattispecie in esame, il ricorrente aveva chiesto solo la declaratoria di nullità dei due contratti di collaborazione a progetto di cui s’è detto, con le relative conseguenze, senza impugnare alcun recesso della controparte, cui non si fa minimo cenno. Del resto, l’eccezione di decadenza dell’attuale ricorrente, limitata al primo contratto a progetto, non solo non allude ad un proprio recesso, ma si riferisce al dato che detto contratto era “terminato il 31 dicembre 2010”, vale a dire, alla sua naturale scadenza. 11.3. Pertanto, decidendo tale questione nel merito, in conformità ai principi di diritto sub § 9 di questa ordinanza, l’eccezione di decadenza già sollevata dalla Fondazione dev’essere respintae, di conseguenza, va affermata l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, in applicazione del suindicato principio. 12. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento secondo soccombenza delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi anticipatario. Nulla dev’essere disposto a riguardo tra la ricorrente e il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, rimasto mero intimato. 13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei