Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07063/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29830-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore e liquidatori, Cesare e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 26 A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1637/2017 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 130.827,25 all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per competenze professionali inerenti a prestazioni eseguite in un arco temporale dal 1996 al 2000.

Il Tribunale di l’Aquila, con sentenza n. 244/2011, rilevava d’ufficio l’improcedibilità dell’opposizione per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente.

2. La sentenza è stata impugnata dalla società attrice che ha chiesto l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di l’Aquila – con sente nza 14 settembre 2017, n. 1637 – ha ritenuto procedibile l’opposizione, ma l’ha rigettata nel merito, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello la società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, n. 2, e 2959 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione presuntiva sull’erroneo presupposto della contestazione generale sia nell’an che nel quantum del credito azionato, omettendo così di operare la scissione temporale tra le singole prestazioni professionali al fine di valutare, in linea con la effettiva difesa dell’opponente, se e quante fossero coperte da prescrizione presuntiva.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte d’appello ha correttamente basato il rigetto dell’eccezione di prescrizione ex art.2956, n. 2 c.c. sull’orientamento di questa Corte per cui “l'eccezione diprescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore; ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito” (così Cass.7527/2012).

Nel caso in esame la ricorrente, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha anzitutto dichiarato di “contestare la pretesa creditoria avanzata dal professionista in quanto totalmente destituita di fondamento” (p. 2 dell’atto), per poi precisare di avere versato “a mani del professionista, di volta in volta che i giudizi addivenivano a definizione, le somme che venivano richieste in parte con assegni e per la maggior parte con denarocontante”, sì affermando di avere saldato gli importi relativi a determinate attività, ma altresì sostenendo di non doverne altri (v. pp. 8-13 dell’atto), così che deve escludersi che la ricorrente abbia riconosciuto l’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, con conseguente inapplicabilità della prescrizione presuntiva.

Né vale l’obiezione che l’eccezione di prescrizione andrebbe esaminata rispetto ai singoli crediti, ognuno dotato di propria autonomia, così rilevando come rispetto ad alcuni fosse stata dedotto l’integrale pagamento, in quanto – come sottolinea la Corte d’appello – la ricorrente aveva in generale contestato la pretesa creditoria. 2) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono strettamente connessi e ne è pertantoopportuna la trattazione congiunta. a.

Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 645, 112 c.p.c., 2697 c.c., in relazione agli artt.2233 e 2231 c.c. e al d.m. n. 585/1994: la sentenza impugnata è comunque errata laddove ha ritenuto fondata nell’ane nel quantum la pretesa creditoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], essendo stata generica la contestazione della società. b.

Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla contestazione della pretesa creditoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], riproponendo la censura precedente con il diverso richiamo del parametro di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. c.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.: la Corte d’appello ha affermato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva ottemperato ai propri oneri probatori senza avere minimamente verificato, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’effettivo espletamento delle prestazioni professionali, nonostante le contestazioni mosse dalla ricorrente, con argomentazioni che si sostanziano in una motivazione meramente apparente, che viola l’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.

I motivi non possono essere accolti.

La ricorrente critica l’affermazione della Corte d’appello per cui “la società ha contestato in modo del tutto generico sia il mancato espletamento da parte della Corbelli di tutte le prestazioni addotte, sia la congruità delle tariffe applicate in relazione alla durata e difficoltà della causa nonché alla quantità e qualità dell’opera prestata”.

Posto che è erroneo il richiamo dell’art. 112 c.p.c. (in quanto non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando non sono state oggetto di considerazione delle tesi difensive), nello sviluppo del secondo e del terzo motivo si fa riferimento a una “specifica contestazione contenuta a p. 10 dell’atto introduttivo di primo grado da parte della F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Mario, sia con riferimento alla pattuizione del compenso e alla effettività delle prestazioni che all’applicazione delle tariffe”.

Tale specifica contestazione non è però presente alla p. 10 dell’atto richiamato, ove la ricorrente si limitava a fare piuttosto riferimento all’esito sfavorevole della procedura, al fatto di essere stata costretta a sostenere “ingentissimi esborsi” e all’essere la procedura “in sostanza una duplicazione” di un’altra e all’ “esorbitanza” del compenso richiesto.

Lo stesso vale per l’altra “specifica contestazione alle pp. 11 e 12 [..] per la presentazione di una inutile istanza di fallimento nei confronti dell’ADA e successivo reclamo a seguito di rigetto”, ove la contestazione specifica è presente solo nel motivo di cassazione e non nell’atto di opposizione.

Ancora, la ricorrente fa riferimento alla contestazione “sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado” del credito relativo a un procedimento di cassazione, senza però operare un rinvio specifico al riguardo.

Ciò comporta che la denuncia – nel quarto motivo – di apparenza della mo tivazione non possa anch’essa essere accolta: la Corte d’appello avrebbe infatti ritenuto provato l’an delle singole prestazioni pur a fronte delle “più volte ribadite” contestazioni della ricorrente, deduzione del tutto generica (si veda al riguardo Cass.n. 342/2021). 3) Il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il carattere unitario della prestazione professionale svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello si è adeguata acriticamente ai pareri del Consiglio dell’ordine, avendo proceduto alla somma aritmetica degli importi liquidati per ciascuno di essi, così obliterando il fatto decisivo che si era in presenza di una prestazione sostanzialmente unitaria.

Il motivo non può essere accolto.

La ricorrente prospetta una questione, la cui decisione richiede accertamenti in fatto, che non deduce di avere prospettato nei gradi di merito e che – va rimarcato – si pone in netta antitesi con quanto sostenuto nel primo motivo.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29830-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore e liquidatori, Cesare e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 26 A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1637/2017 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare la somma di euro 130.827,25 all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per competenze professionali inerenti a prestazioni eseguite in un arco temporale dal 1996 al 2000. Il Tribunale di l’Aquila, con sentenza n. 244/2011, rilevava d’ufficio l’improcedibilità dell’opposizione per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente. 2. La sentenza è stata impugnata dalla società attrice che ha chiesto l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di l’Aquila – con sente nza 14 settembre 2017, n. 1637 – ha ritenuto procedibile l’opposizione, ma l’ha rigettata nel merito, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello la società F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia, ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2956, n. 2, e 2959 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c.: la Corte d’appello ha disatteso l’eccezione di prescrizione presuntiva sull’erroneo presupposto della contestazione generale sia nell’an che nel quantum del credito azionato, omettendo così di operare la scissione temporale tra le singole prestazioni professionali al fine di valutare, in linea con la effettiva difesa dell’opponente, se e quante fossero coperte da prescrizione presuntiva. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello ha correttamente basato il rigetto dell’eccezione di prescrizione ex art.2956, n. 2 c.c. sull’orientamento di questa Corte per cui “l'eccezione diprescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore; ne consegue che di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di avere estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito” (così Cass.7527/2012). Nel caso in esame la ricorrente, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ha anzitutto dichiarato di “contestare la pretesa creditoria avanzata dal professionista in quanto totalmente destituita di fondamento” (p. 2 dell’atto), per poi precisare di avere versato “a mani del professionista, di volta in volta che i giudizi addivenivano a definizione, le somme che venivano richieste in parte con assegni e per la maggior parte con denarocontante”, sì affermando di avere saldato gli importi relativi a determinate attività, ma altresì sostenendo di non doverne altri (v. pp. 8-13 dell’atto), così che deve escludersi che la ricorrente abbia riconosciuto l’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore, con conseguente inapplicabilità della prescrizione presuntiva. Né vale l’obiezione che l’eccezione di prescrizione andrebbe esaminata rispetto ai singoli crediti, ognuno dotato di propria autonomia, così rilevando come rispetto ad alcuni fosse stata dedotto l’integrale pagamento, in quanto – come sottolinea la Corte d’appello – la ricorrente aveva in generale contestato la pretesa creditoria. 2) Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono strettamente connessi e ne è pertantoopportuna la trattazione congiunta. a. Il secondo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 633, 645, 112 c.p.c., 2697 c.c., in relazione agli artt.2233 e 2231 c.c. e al d.m. n. 585/1994: la sentenza impugnata è comunque errata laddove ha ritenuto fondata nell’ane nel quantum la pretesa creditoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], essendo stata generica la contestazione della società. b. Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla contestazione della pretesa creditoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], riproponendo la censura precedente con il diverso richiamo del parametro di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. c. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.: la Corte d’appello ha affermato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva ottemperato ai propri oneri probatori senza avere minimamente verificato, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’effettivo espletamento delle prestazioni professionali, nonostante le contestazioni mosse dalla ricorrente, con argomentazioni che si sostanziano in una motivazione meramente apparente, che viola l’art. 132, n. 4 c.p.c., in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. I motivi non possono essere accolti. La ricorrente critica l’affermazione della Corte d’appello per cui “la società ha contestato in modo del tutto generico sia il mancato espletamento da parte della Corbelli di tutte le prestazioni addotte, sia la congruità delle tariffe applicate in relazione alla durata e difficoltà della causa nonché alla quantità e qualità dell’opera prestata”. Posto che è erroneo il richiamo dell’art. 112 c.p.c. (in quanto non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando non sono state oggetto di considerazione delle tesi difensive), nello sviluppo del secondo e del terzo motivo si fa riferimento a una “specifica contestazione contenuta a p. 10 dell’atto introduttivo di primo grado da parte della F.lli [OSCURATO:PERSONA] e Mario, sia con riferimento alla pattuizione del compenso e alla effettività delle prestazioni che all’applicazione delle tariffe”. Tale specifica contestazione non è però presente alla p. 10 dell’atto richiamato, ove la ricorrente si limitava a fare piuttosto riferimento all’esito sfavorevole della procedura, al fatto di essere stata costretta a sostenere “ingentissimi esborsi” e all’essere la procedura “in sostanza una duplicazione” di un’altra e all’ “esorbitanza” del compenso richiesto. Lo stesso vale per l’altra “specifica contestazione alle pp. 11 e 12 [..] per la presentazione di una inutile istanza di fallimento nei confronti dell’ADA e successivo reclamo a seguito di rigetto”, ove la contestazione specifica è presente solo nel motivo di cassazione e non nell’atto di opposizione. Ancora, la ricorrente fa riferimento alla contestazione “sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado” del credito relativo a un procedimento di cassazione, senza però operare un rinvio specifico al riguardo. Ciò comporta che la denuncia – nel quarto motivo – di apparenza della mo tivazione non possa anch’essa essere accolta: la Corte d’appello avrebbe infatti ritenuto provato l’an delle singole prestazioni pur a fronte delle “più volte ribadite” contestazioni della ricorrente, deduzione del tutto generica (si veda al riguardo Cass.n. 342/2021). 3) Il quinto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il carattere unitario della prestazione professionale svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello si è adeguata acriticamente ai pareri del Consiglio dell’ordine, avendo proceduto alla somma aritmetica degli importi liquidati per ciascuno di essi, così obliterando il fatto decisivo che si era in presenza di una prestazione sostanzialmente unitaria. Il motivo non può essere accolto. La ricorrente prospetta una questione, la cui decisione richiede accertamenti in fatto, che non deduce di avere prospettato nei gradi di merito e che – va rimarcato – si pone in netta antitesi con quanto sostenuto nel primo motivo. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ri