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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 14503/2026

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osti a Confiscaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, con ordinanza emessa in data30 giugno 2025 ai sensi dell’art. 43 d. lgs n. 159 del 2011, ha approvato il rendicontodepositato dall’amministratore giudiziario nella procedura relativa alla confisca di alcunesocietà direttamente e indirettamente riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo deldifensore, ha proposto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 43 d.lgs. N. 159 del 2011, 127, 178,comma 1, e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ostensione della copia degli attie dei documenti depositati dall’amministratore giudiziario ai fini della compiuta e correttarealizzazione del principio del contraddittorio e della partecipazione della difesa allacelebrazione dell’udienza camerale fissata per l’approvazione del rendiconto.

Questo ancheconsiderato che pure la richiesta di un breve differimento di 50 minuti della discussione èstata respinta dal Tribunale.

Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che il Tribunale avrebbedel tutto omesso di valutare e motivare in merito agli argomenti illustrati dalla difesa nellamemoria prodotta e che la carenza di motivazione sul punto determinerebbe la nullitàdell’ordinanza.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, e546, comma u, lett. c), cod. proc. pen. in ordine all’omessa valutazione delle articolatedichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all’udienza del 30 giugno 2025, debitamenteriportate nell’atto di ricorso e allegate allo stesso.3.

In data 31 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento alla mancata ostensione degli atti e dei documentiprodotti dall’amministratore giudiziario - con violazione pertanto del principio delcontraddittorio anche lo stesso giorno di celebrazione dell’udienza allorché è stata respintala richiesta di un differimento di circa 50 minuti - e all’omessa considerazione e valutazionedegli argomenti illustrati nella memoria depositata e di quelli illustrati dal proposto nel corsodelle dichiarazioni spontanee rese in udienza.2.1.

La prima censura è manifestamente infondata.Come puntualmente evidenziato dal Tribunale nel verbale dell’udienza, gli atti e lamemoria dell’amministratore giudiziaria erano in cancelleria a disposizione della difesa sindal 19 giugno 2025, data antecedente alla celebrazione dell’udienza e congrua ai fini dellaconsultazione e per il rilascio delle copie.La comunicazione inviata dall’amministratore giudiziario dell’avvenuto deposito inrisposta alla richiesta della difesa, d’altro canto, non assume alcun rilievo se non perconfermare che l’unico luogo ove poter prendere visione del contenuto del fascicolo erichiedere il rilascio di copie è la cancelleria del giudice avanti al quale è fissato ilprocedimento.Tanto considerato, quindi, anche il diniego della richiesta di copie formulata incancelleria la mattina in cui era fissata l’udienza e di un breve differimento dell’udienzaappaiono corrette e non violano il principio del contraddittorio invocato dalla difesa.In tale fase, infatti, come indicato nel provvedimento contenuto nel verbale, gli attierano a disposizione del collegio e delle parti nell’aula di udienza di talché la consultazionedegli stessi era comunque possibile dalla data di inizio delle udienze, le 9.00, sino a quella incui era fissata ed è stata trattata quella relativa al presente procedimento, le ore 12,30.2.2.

La seconda doglianza è formulata in termini aspecifici ed è comunquemanifestamente infondata.2.2.1.

Il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e atenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento.Sotto tale profilo, in generale, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degliargomenti contenuti nell’atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, noncomporta alcuna nullità quanto, piuttosto, può determinare un vizio di motivazione deducibilein cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 conriferimento alla fase di merito).Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio, infatti, si deve fareriferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalladifesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui ilgiudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n.38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01).L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, d’altro canto, nonpuò non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui questodeve attenersi.

Ciò anche considerato che lo stesso non è comunque tenuto a prendere inconsiderazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nellamotivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di avertenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazionedelle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sededi legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01, conriferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 - 01).2.2.2.

Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una risposta adeguata e puntuale allecritiche sollevate dalla difesa e alle generiche dichiarazioni rese dal ricorrente che non siriferiscono a singole operazioni o a elementi contabili e, soprattutto, alle specifiche societàma a questioni di carattere generale (l’elettricità, i debiti e le fideiussioni ecc.) laddove,peraltro, l’art. 43, comma 4, prevede espressamente che le contestazioni devono “a pena diinammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ognicaso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione”.Ciò anche considerato, come rilevato dal Procuratore generale, che in ordine all'unicorilievo formalmente dotato del requisito della specificità contenuto nelle critiche sollevatedalla difesa, cioè quello dell ’asserito mancato deposito dei bilanci da partedell'amministrazione giudiziaria, il provvedimento ha risposto in termini coerenti e nonsindacabili in questa sede che “l'amministratore ha provveduto al deposito in via informaticadi tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle nove società per cui era statadisposta la prosecuzione delle attività ex art. 41 c.a.m., poiché per buona parte del gruppoimprenditoriale facente capo allo [OSCURATO:PERSONA] – a parte le società già estinte o fallite - si eraprovveduto con cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese o messa in liquidazione”.Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, si deve pervenire anche in relazione all’atto diricorso che, riportando e reiterando le medesime critiche generiche sollevate dal ricorrentenel corso delle proprie dichiarazioni, difetta di specificità in quanto omette di confrontarsi intermini puntuali con il provvedimento impugnato e non solleva alcuna censura direttamenteriferita a singole voci contabili, né illustra l’incidenza concreta che la considerazione di taliargomenti, ove effettivamente valutati, avrebbe avuto rispetto alla tenuta complessiva dellamotivazione del provvedimento impugnato.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti a Confiscaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, Sezione Misure di Prevenzione, con ordinanza emessa in data30 giugno 2025 ai sensi dell’art. 43 d. lgs n. 159 del 2011, ha approvato il rendicontodepositato dall’amministratore giudiziario nella procedura relativa alla confisca di alcunesocietà direttamente e indirettamente riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo deldifensore, ha proposto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 35 e 43 d.lgs. N. 159 del 2011, 127, 178,comma 1, e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata ostensione della copia degli attie dei documenti depositati dall’amministratore giudiziario ai fini della compiuta e correttarealizzazione del principio del contraddittorio e della partecipazione della difesa allacelebrazione dell’udienza camerale fissata per l’approvazione del rendiconto. Questo ancheconsiderato che pure la richiesta di un breve differimento di 50 minuti della discussione èstata respinta dal Tribunale. Sotto altro profilo, poi, la difesa rileva che il Tribunale avrebbedel tutto omesso di valutare e motivare in merito agli argomenti illustrati dalla difesa nellamemoria prodotta e che la carenza di motivazione sul punto determinerebbe la nullitàdell’ordinanza.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, e546, comma u, lett. c), cod. proc. pen. in ordine all’omessa valutazione delle articolatedichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all’udienza del 30 giugno 2025, debitamenteriportate nell’atto di ricorso e allegate allo stesso.3. In data 31 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione con riferimento alla mancata ostensione degli atti e dei documentiprodotti dall’amministratore giudiziario - con violazione pertanto del principio delcontraddittorio anche lo stesso giorno di celebrazione dell’udienza allorché è stata respintala richiesta di un differimento di circa 50 minuti - e all’omessa considerazione e valutazionedegli argomenti illustrati nella memoria depositata e di quelli illustrati dal proposto nel corsodelle dichiarazioni spontanee rese in udienza.2.1. La prima censura è manifestamente infondata.Come puntualmente evidenziato dal Tribunale nel verbale dell’udienza, gli atti e lamemoria dell’amministratore giudiziaria erano in cancelleria a disposizione della difesa sindal 19 giugno 2025, data antecedente alla celebrazione dell’udienza e congrua ai fini dellaconsultazione e per il rilascio delle copie.La comunicazione inviata dall’amministratore giudiziario dell’avvenuto deposito inrisposta alla richiesta della difesa, d’altro canto, non assume alcun rilievo se non perconfermare che l’unico luogo ove poter prendere visione del contenuto del fascicolo erichiedere il rilascio di copie è la cancelleria del giudice avanti al quale è fissato ilprocedimento.Tanto considerato, quindi, anche il diniego della richiesta di copie formulata incancelleria la mattina in cui era fissata l’udienza e di un breve differimento dell’udienzaappaiono corrette e non violano il principio del contraddittorio invocato dalla difesa.In tale fase, infatti, come indicato nel provvedimento contenuto nel verbale, gli attierano a disposizione del collegio e delle parti nell’aula di udienza di talché la consultazionedegli stessi era comunque possibile dalla data di inizio delle udienze, le 9.00, sino a quella incui era fissata ed è stata trattata quella relativa al presente procedimento, le ore 12,30.2.2. La seconda doglianza è formulata in termini aspecifici ed è comunquemanifestamente infondata.2.2.1. Il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e atenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento.Sotto tale profilo, in generale, l’omessa considerazione degli elementi indicati e degliargomenti contenuti nell’atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, noncomporta alcuna nullità quanto, piuttosto, può determinare un vizio di motivazione deducibilein cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 conriferimento alla fase di merito).Al fine della verifica dell’effettiva esistenza in concreto di tale vizio, infatti, si deve fareriferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalladifesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui ilgiudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n.38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220 - 01).L’onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, d’altro canto, nonpuò non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui questodeve attenersi. Ciò anche considerato che lo stesso non è comunque tenuto a prendere inconsiderazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nellamotivazione indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di avertenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazionedelle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sededi legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170 - 01, conriferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630 - 01).2.2.2. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una risposta adeguata e puntuale allecritiche sollevate dalla difesa e alle generiche dichiarazioni rese dal ricorrente che non siriferiscono a singole operazioni o a elementi contabili e, soprattutto, alle specifiche societàma a questioni di carattere generale (l’elettricità, i debiti e le fideiussioni ecc.) laddove,peraltro, l’art. 43, comma 4, prevede espressamente che le contestazioni devono “a pena diinammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ognicaso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione”.Ciò anche considerato, come rilevato dal Procuratore generale, che in ordine all'unicorilievo formalmente dotato del requisito della specificità contenuto nelle critiche sollevatedalla difesa, cioè quello dell ’asserito mancato deposito dei bilanci da partedell'amministrazione giudiziaria, il provvedimento ha risposto in termini coerenti e nonsindacabili in questa sede che “l'amministratore ha provveduto al deposito in via informaticadi tutta la documentazione contabile e fiscale relativa alle nove società per cui era statadisposta la prosecuzione delle attività ex art. 41 c.a.m., poiché per buona parte del gruppoimprenditoriale facente capo allo [OSCURATO:PERSONA] – a parte le società già estinte o fallite - si eraprovveduto con cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese o messa in liquidazione”.Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, si deve pervenire anche in relazione all’atto diricorso che, riportando e reiterando le medesime critiche generiche sollevate dal ricorrentenel corso delle proprie dichiarazioni, difetta di specificità in quanto omette di confrontarsi intermini puntuali con il provvedimento impugnato e non solleva alcuna censura direttamenteriferita a singole voci contabili, né illustra l’incidenza concreta che la considerazione di taliargomenti, ove effettivamente valutati, avrebbe avuto rispetto alla tenuta complessiva dellamotivazione del provvedimento impugnato.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 16/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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