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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:363
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CO0294_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-294/91 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Wellen (Repubblica federale di Germania), con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 25 settembre 1991, nella causa T-163/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di quest' ultimo, 22, Côte d' Eich,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A.

Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] M. Zuleeg, J.L.

Murray e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a norma dell' art. 49 dello [OSCURATO:PERSONA] CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza 25 settembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo causa T-163/69, Racc. pag.

II-715, con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] inteso a sentire condannare il [OSCURATO:PERSONA] europeo: 1) a risarcire il danno causato alla ricorrente dal rifiuto di assegnarla ad interim ad un impiego di grado B3 presso la divisione tedesca di traduzione; 2) a promuovere la ricorrente al grado B3 con effetto retroattivo o a promuoverla a un grado più elevato; 3) a correggere gli aspetti discriminatori e iniqui della politica del personale di detta istituzione. 2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, ha in primo luogo, ritenuto che il secondo capo del ricorso non era ricevibile per il motivo che non era di competenza del giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all' amministrazione. 3 Ha quindi ritenuto che il terzo capo del ricorso non era ricevibile per il motivo che le censure sulle quali era fondato non riguardavano la ricorrente personalmente, bensì la politica generale del personale del [OSCURATO:PERSONA], e per il motivo che non era di competenza del giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all' amministrazione. 4 Il Tribunale ha, infine, respinto il primo capo del ricorso ritenendo che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente avverso il rifiuto di assegnazione interim che le era stato opposto era fondato. 5 Su questo primo capo del ricorso, il Tribunale ha disatteso, in primo luogo, il motivo che deduce la violazione del principio di parità di trattamento, affermando che la ricorrente non aveva dedotto a sostegno di detto motivo elementi di fatto precisi che consentano al Tribunale di concludere che l' autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avrebbe, in conseguenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere, violato detto principio, e considerando che, d' altronde, dai documenti versati agli atti non risultava che l' APN si sia avvalsa dei suoi poteri per fini diversi da quelli per i quali le erano stati conferiti. 6 In secondo luogo, il Tribunale ha disatteso il motivo che deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, affermando che, nonostante l' espresso invito rivoltole, la ricorrente non era stata in grado di produrre la prova scritta che i suoi superiori gerarchici le avrebbero dato in merito alla sua posizione amministrativa assicurazioni tali da ingenerare in lei un legittimo affidamento. 7 Il Tribunale, in terzo luogo, ha disatteso il motivo che deduce la violazione dell' art. 45 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale fissa i criteri di promozione, affermando che secondo l' organigramma, nessun impiego corrispondente al grado B3 era vacante nel servizio considerato fino al 1 gennaio 1990. 8 Il Tribunale, in quarto luogo, ha disatteso per la stessa ragione il motivo che deduce la violazione dell' art. 7, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] relativo all' occupazione ad interim degli impieghi. 9 Il Tribunale ha concluso che, considerato quanto sopra, il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinto, "senza che sia necessario ordinare l' esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente nel suo atto introduttivo" (punto 51 della sentenza del Tribunale). 10 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la procedura seguita dinanzi al Tribunale non è stata regolare in quanto questo, in primo luogo, non ha esaminato tutti i motivi che erano stati dedotti e tutte le prove che erano state offerte, ha preteso, in secondo luogo, dalla ricorrente elementi di prova che non potevano essere prodotti, e, in terzo luogo, ha esaminato mezzi di prova inappropriati per valutare se il [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso responsabile di discriminazione o di grave negligenza nei confronti della ricorrente. 11 [OSCURATO:PERSONA] europeo contesta, in principalità, la ricevibilità del ricorso deducendo, in sostanza, che la decisione del Tribunale sull' ammissibilità delle prove offerte dalla ricorrente rientra nel potere sovrano di valutazione dei fatti da parte di detto giudice e non può, pertanto, costituire l' oggetto di un ricorso, limitato alle questioni di diritto. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il ricorso deve, in ogni caso, essere respinto in quanto infondato, dal momento che il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità di procedura nella sentenza impugnata. 12 I motivi dedotti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso devono essere disattesi. 13 Da un lato, la ricorrente non può utilmente avvalersi degli errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale nella valutazione dei mezzi di prova necessari per esaminare la fondatezza del ricorso onde contestare l' irricevibilità del secondo e terzo capo del ricorso. 14 Dall' altro lato, la ricorrente non può neppure avvalersi utilmente di detti pretesi errori onde contestare il rigetto nel merito del primo capo del ricorso.

Infatti la ricorrente non contesta che nessun impiego di grado B3 era disponibile fino al 1 gennaio 1990 nella divisione tedesca di traduzione.

Così, l' APN, la quale non poteva assegnare regolarmente la signora [OSCURATO:PERSONA], ad interim o per promozione, a un posto di detto grado, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, era tenuta a rifiutare il provvedimento chiesto dalla ricorrente.

Pertanto, il Tribunale non poteva che respingere le conclusioni del ricorso intese ad ottenere il risarcimento del danno che detto provvedimento avrebbe arrecato. 15 Da quanto sopra emerge che il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e che ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

A norma dell' art. 70 di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a carico di queste.

Tuttavia, a norma dell' art. 122 di detto regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti delle istituzioni.

Poiché la signora [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente va condannata alle spese relative alla presente causa. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) La signora [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. Lussemburgo, 30 settembre 1992

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CO0294_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-294/91 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Wellen (Repubblica federale di Germania), con l' avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 25 settembre 1991, nella causa T-163/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] europeo, procedimento in cui l' altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, e [OSCURATO:PERSONA], capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio di quest' ultimo, 22, Côte d' Eich, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. [OSCURATO:PERSONA] M. Zuleeg, J.L. Murray e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 21 novembre 1991, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a norma dell' art. 49 dello [OSCURATO:PERSONA] CEE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza 25 settembre 1991, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] europeo causa T-163/69, Racc. pag. II-715, con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] inteso a sentire condannare il [OSCURATO:PERSONA] europeo: 1) a risarcire il danno causato alla ricorrente dal rifiuto di assegnarla ad interim ad un impiego di grado B3 presso la divisione tedesca di traduzione; 2) a promuovere la ricorrente al grado B3 con effetto retroattivo o a promuoverla a un grado più elevato; 3) a correggere gli aspetti discriminatori e iniqui della politica del personale di detta istituzione. 2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale, ha in primo luogo, ritenuto che il secondo capo del ricorso non era ricevibile per il motivo che non era di competenza del giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all' amministrazione. 3 Ha quindi ritenuto che il terzo capo del ricorso non era ricevibile per il motivo che le censure sulle quali era fondato non riguardavano la ricorrente personalmente, bensì la politica generale del personale del [OSCURATO:PERSONA], e per il motivo che non era di competenza del giudice comunitario rivolgere ingiunzioni all' amministrazione. 4 Il Tribunale ha, infine, respinto il primo capo del ricorso ritenendo che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente avverso il rifiuto di assegnazione interim che le era stato opposto era fondato. 5 Su questo primo capo del ricorso, il Tribunale ha disatteso, in primo luogo, il motivo che deduce la violazione del principio di parità di trattamento, affermando che la ricorrente non aveva dedotto a sostegno di detto motivo elementi di fatto precisi che consentano al Tribunale di concludere che l' autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") avrebbe, in conseguenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere, violato detto principio, e considerando che, d' altronde, dai documenti versati agli atti non risultava che l' APN si sia avvalsa dei suoi poteri per fini diversi da quelli per i quali le erano stati conferiti. 6 In secondo luogo, il Tribunale ha disatteso il motivo che deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, affermando che, nonostante l' espresso invito rivoltole, la ricorrente non era stata in grado di produrre la prova scritta che i suoi superiori gerarchici le avrebbero dato in merito alla sua posizione amministrativa assicurazioni tali da ingenerare in lei un legittimo affidamento. 7 Il Tribunale, in terzo luogo, ha disatteso il motivo che deduce la violazione dell' art. 45 dello [OSCURATO:PERSONA], il quale fissa i criteri di promozione, affermando che secondo l' organigramma, nessun impiego corrispondente al grado B3 era vacante nel servizio considerato fino al 1 gennaio 1990. 8 Il Tribunale, in quarto luogo, ha disatteso per la stessa ragione il motivo che deduce la violazione dell' art. 7, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] relativo all' occupazione ad interim degli impieghi. 9 Il Tribunale ha concluso che, considerato quanto sopra, il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] doveva essere respinto, "senza che sia necessario ordinare l' esibizione dei documenti richiesti dalla ricorrente nel suo atto introduttivo" (punto 51 della sentenza del Tribunale). 10 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente sostiene che la procedura seguita dinanzi al Tribunale non è stata regolare in quanto questo, in primo luogo, non ha esaminato tutti i motivi che erano stati dedotti e tutte le prove che erano state offerte, ha preteso, in secondo luogo, dalla ricorrente elementi di prova che non potevano essere prodotti, e, in terzo luogo, ha esaminato mezzi di prova inappropriati per valutare se il [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso responsabile di discriminazione o di grave negligenza nei confronti della ricorrente. 11 [OSCURATO:PERSONA] europeo contesta, in principalità, la ricevibilità del ricorso deducendo, in sostanza, che la decisione del Tribunale sull' ammissibilità delle prove offerte dalla ricorrente rientra nel potere sovrano di valutazione dei fatti da parte di detto giudice e non può, pertanto, costituire l' oggetto di un ricorso, limitato alle questioni di diritto. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il ricorso deve, in ogni caso, essere respinto in quanto infondato, dal momento che il Tribunale non ha commesso alcuna irregolarità di procedura nella sentenza impugnata. 12 I motivi dedotti dalla signora [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo ricorso devono essere disattesi. 13 Da un lato, la ricorrente non può utilmente avvalersi degli errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale nella valutazione dei mezzi di prova necessari per esaminare la fondatezza del ricorso onde contestare l' irricevibilità del secondo e terzo capo del ricorso. 14 Dall' altro lato, la ricorrente non può neppure avvalersi utilmente di detti pretesi errori onde contestare il rigetto nel merito del primo capo del ricorso. Infatti la ricorrente non contesta che nessun impiego di grado B3 era disponibile fino al 1 gennaio 1990 nella divisione tedesca di traduzione. Così, l' APN, la quale non poteva assegnare regolarmente la signora [OSCURATO:PERSONA], ad interim o per promozione, a un posto di detto grado, come rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata, era tenuta a rifiutare il provvedimento chiesto dalla ricorrente. Pertanto, il Tribunale non poteva che respingere le conclusioni del ricorso intese ad ottenere il risarcimento del danno che detto provvedimento avrebbe arrecato. 15 Da quanto sopra emerge che il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e che ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura deve essere respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 16 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. A norma dell' art. 70 di detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a carico di queste. Tuttavia, a norma dell' art. 122 di detto regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti delle istituzioni. Poiché la signora [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente va condannata alle spese relative alla presente causa. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) La signora [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. Lussemburgo, 30 settembre 1992
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