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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47280/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città il 6 dicembre 2018 in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 -bis e comma 2 -sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Torino il 3 aprile 2017.

L'esponente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, sostenendo che, il dato fornito dall'etilometro, dovrebbe essere decurtato del margine di errore massimo tollerato dall'apparecchio.

Con memoria in data 10 novembre 2020 il ricorrente ha svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso.

Rilevato che, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle analoghe deduzioni difensive proposte nell'atto di appello, il ricorso si limita a reiterarle.

Rilevato che, come chiarito dalla Corte territoriale, nella taratura dell'etilometro utilizzato (controllato con cadenza annuale e, l'ultima volta, il 14 aprile 2016), «gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica più vicino e, in caso di uguaglianza, viene preso il valore inferiore», ma il ricorrente insiste nel sostenere che il margine di errore non si riferisce alla taratura dell'apparecchio e deve essere valutato, dopo la misurazione, per determinare l'effettiva entità del tasso alcolemico.

Rilevato che, ne caso di specie, l'accertamento del tasso alcolemico è stato valutato attendibile con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e il motivo di ricorso si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata.

Rilevato che, per giurisprudenza costante, «l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli» (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione.

Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città il 6 dicembre 2018 in relazione al reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), comma 2 -bis e comma 2 -sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Torino il 3 aprile 2017. L'esponente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, sostenendo che, il dato fornito dall'etilometro, dovrebbe essere decurtato del margine di errore massimo tollerato dall'apparecchio. Con memoria in data 10 novembre 2020 il ricorrente ha svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso. Rilevato che, lungi dal confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle analoghe deduzioni difensive proposte nell'atto di appello, il ricorso si limita a reiterarle. Rilevato che, come chiarito dalla Corte territoriale, nella taratura dell'etilometro utilizzato (controllato con cadenza annuale e, l'ultima volta, il 14 aprile 2016), «gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica più vicino e, in caso di uguaglianza, viene preso il valore inferiore», ma il ricorrente insiste nel sostenere che il margine di errore non si riferisce alla taratura dell'apparecchio e deve essere valutato, dopo la misurazione, per determinare l'effettiva entità del tasso alcolemico. Rilevato che, ne caso di specie, l'accertamento del tasso alcolemico è stato valutato attendibile con motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e il motivo di ricorso si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata. Rilevato che, per giurisprudenza costante, «l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli» (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 20
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