CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02652/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05VIU41) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice di pace di Bergamo, con sentenza in data 3 maggio 2022, condannava alla pena di euro 8.000 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286. 2. L'atto di appello, sottoscritto dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], veniva trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, cod. proc. pen.). 2.1 II difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen. 2.2. Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, «la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento dì una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem