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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2019

ECLI:EU:T:2019:865
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0021_INF

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2019 – Polonia / Commissione (causa T‑21/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Settore degli ortofrutticoli – Aiuti alle associazioni di produttori – Spese sostenute dalla Polonia – Carenze nei controlli essenziali e complementari – Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento – Controlli sulle domande di aiuto – Ammissibilità dei gruppi di produttori – Coerenza economica – Necessità e ammissibilità degli investimenti – Ragionevolezza dei costi – Carenze sistemiche – Rischio per il FEAGA – Misure correttive – Rettifiche forfettarie del 25%»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Conformità delle spese alle norme dell’Unione – Interpretazione restrittiva – Necessità di garantire la parità di trattamento degli operatori economici (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punti 82, 106)

2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata [Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 58, § 1, a), e § 2; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9, § 1, a), i), e b)] (v. punti 83‑85)

3. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Status dei membri fondatori – Presupposto – Qualità di produttore [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 125 sexies, § 1; regolamenti della Commissione n. 1580/2007, artt. 32 e 38, § 2, a), e n. 543/2011, artt. 30 e 36, § 2, a)] (v. punti 107, 110, 111)

4. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Riconoscimento di tali gruppi da parte delle autorità nazionali – Controlli relativi ai piani di riconoscimento e alle domande di aiuto – Verifica dello status di produttore – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 125 sexies, § 1; regolamenti della Commissione n. 1580/2007, artt. 39, 44, 113, § 2, a), e 114, e n. 543/2011, artt. 37, 42, 111, § 2, a), e 112] (v. punti 119, 120, 123, 124)

5. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Riconoscimento di tali gruppi da parte delle autorità nazionali – Controlli relativi ai piani di riconoscimento e alle domande di aiuto – Verifica della necessità e dell’ammissibilità degli investimenti proposti nei piani di riconoscimento – Criteri di valutazione – Coerenza economica, necessità degli investimenti e ragionevolezza delle spese – Portata (Artt. 39 e 40 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 103 bis e 125 sexies; regolamento della Commissione n. 543/2011) (v. punti 182, 186, 188, 192, 193, 197, 198)

6. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 236‑238)

7. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Rifiuto di prendere in carico spese connesse a pratiche incompatibili con il diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punto 240)

8. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Presa in considerazione di irregolarità senza un preciso impatto finanziario – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punto 241)

9. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione tratta da difficoltà di interpretazione – Inammissibilità (Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007; regolamenti della Commissione n. 1580/2007 e n. 543/2011) (v. punto 253) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 292, pag. 61 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0021_INF Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2019 – Polonia / Commissione (causa T‑21/18) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Settore degli ortofrutticoli – Aiuti alle associazioni di produttori – Spese sostenute dalla Polonia – Carenze nei controlli essenziali e complementari – Controlli sui piani di riconoscimento e sui criteri di riconoscimento – Controlli sulle domande di aiuto – Ammissibilità dei gruppi di produttori – Coerenza economica – Necessità e ammissibilità degli investimenti – Ragionevolezza dei costi – Carenze sistemiche – Rischio per il FEAGA – Misure correttive – Rettifiche forfettarie del 25%» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Conformità delle spese alle norme dell’Unione – Interpretazione restrittiva – Necessità di garantire la parità di trattamento degli operatori economici (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punti 82, 106) 2. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata [Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 58, § 1, a), e § 2; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 9, § 1, a), i), e b)] (v. punti 83‑85) 3. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Status dei membri fondatori – Presupposto – Qualità di produttore [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 125 sexies, § 1; regolamenti della Commissione n. 1580/2007, artt. 32 e 38, § 2, a), e n. 543/2011, artt. 30 e 36, § 2, a)] (v. punti 107, 110, 111) 4. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Riconoscimento di tali gruppi da parte delle autorità nazionali – Controlli relativi ai piani di riconoscimento e alle domande di aiuto – Verifica dello status di produttore – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 125 sexies, § 1; regolamenti della Commissione n. 1580/2007, artt. 39, 44, 113, § 2, a), e 114, e n. 543/2011, artt. 37, 42, 111, § 2, a), e 112] (v. punti 119, 120, 123, 124) 5. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Riconoscimento di tali gruppi da parte delle autorità nazionali – Controlli relativi ai piani di riconoscimento e alle domande di aiuto – Verifica della necessità e dell’ammissibilità degli investimenti proposti nei piani di riconoscimento – Criteri di valutazione – Coerenza economica, necessità degli investimenti e ragionevolezza delle spese – Portata (Artt. 39 e 40 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 103 bis e 125 sexies; regolamento della Commissione n. 543/2011) (v. punti 182, 186, 188, 192, 193, 197, 198) 6. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subìte dai Fondi – Spese irregolari non determinabili con sufficiente precisione – Valutazione fondata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2) (v. punti 236‑238) 7. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Principi – Rifiuto di prendere in carico spese connesse a pratiche incompatibili con il diritto dell’Unione – Margine di discrezionalità della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punto 240) 8. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica finanziaria – Presa in considerazione di irregolarità senza un preciso impatto finanziario – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013; regolamento del Consiglio n. 1290/2005) (v. punto 241) 9. Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Giustificazione tratta da difficoltà di interpretazione – Inammissibilità (Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Consiglio n. 1234/2007; regolamenti della Commissione n. 1580/2007 e n. 543/2011) (v. punto 253) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ( GU 2017, L 292, pag. 61 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica di Polonia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.
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