CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29334/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitaleex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.33, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante per fusione diNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via S.Tommaso d’Aquino n.80, con domicilio digitale ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 2693/2021pubblicata in data 14 aprile 2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RomaRosaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], esponendo in fatto: di averle conferitomandato per promuovere una controversia di lavoro volta a ottenere daisuoi datori di lavoro "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ed "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." laretribuzione di alcune mensilità, le differenze retributive, il lavorostraordinario, le festività, le ferie non godute e non pagate, l'indennità dimancato preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre interessi erivalutazione monetaria dalla data del dovuto e sino alla data dell’effettivosoddisfo (controversia iscritta al n. 36080/2016 R.G.); che il giudice dellavoro di Roma aveva fissato la prima udienza di comparizione in data16.6.2017; che, in detta sede, il giudizio si era interrotto per l’intervenutofallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che la controversia era, quindi,stata riassunta con ricorso in data 9.7.2017, con udienza fissata per ladiscussione del ricorso al 15.2.2018; che, a detta udienza, il giudiceaveva rilevato l'omessa produzione del ricorso in riassunzioneregolarmente notificato e disposto un rinvio per tale incombente alsuccessivo 6.4.2018; che, neppure a tale udienza, il sostitutodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] curava il deposito della prova della notifica delricorso con un ulteriore rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la qualeil giudizio era dichiarato estinto.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. AmbrosiTanto premesso in fatto e svolte ulteriori considerazioni in ordinealla compromissione delle proprie ragioni creditorie anche innanzi almaggio 1982, n. 297 per il pagamento del TFR, in sostituzione del datoredi lavoro insolvente, concludeva come segue: “1. Accertare e dichiararel’esistenza di un mandato defensionale in favore della convenuta nellacausa n. RG 36080/2016 in data 17.10.16 RG, promossa dal ricorrenteed assegnata al GL Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; 2. Accertare e dichiarare che laresistente non ha adempiuto con diligenza, lealtà e correttezza almandato conferitole dal ricorrente presso il Tribunale di Roma dinanzi alquale pendeva il processo affidatole, omettendo si svolgere l’attivitàdefensionale ed informativa necessaria allo svolgimento dell’incarico edalla tutela del proprio assistito, non esclusa quella relativa alla mancataprospettazione della possibilità di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] istituitopresso l’INPS; 3. Accertare e dichiarare che il provvedimento di estinzionepronunciato dal Giudice nel citato procedimento è stato la direttaconseguenza del comportamento colposo/omissivo/negligente dellaresistente, che non ha prodotto telematicamente la prova dellanotificazione effettuata, benché sollecitata a tanto dal Giudice; 4.Accertare e dichiarare la sussistenza di un obbligo risarcitorio da partedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore del Geom. Brunetti, derivantedirettamente dalla violazione dei propri obblighi e di tutte le norme citatenella parte motiva del presente atto; 5. Accertare e dichiarare che inconseguenza delle condotte tenute dal legale e concretizzatesi nelmancato e/o negligente e/o imperito espletamento del mandatoconferitole, al ricorrente è stato cagionato un danno derivantedall’impossibilità di ottenere un valido titolo esecutivo che gli avrebbeconsentito di accedere al Fondo di garanzia per il Trattamento di FineRapporto, istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 per ilpagamento del TFR, in sostituzione del datore di lavoro insolvente; 6.Ritenuto sussistente il contratto di mandato ed il nesso di causalità fra iNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosidanni lamentati e le condotte descritte, condannare la resistente arisarcire il ricorrente per tutte le causali sopra evidenziate, nonché per idanni morali, alla vita di relazione e per la perdita di chances subiti dallostesso, oltre danno emergente e lucro cessante, al pagamento in suofavore della somma pari complessivamente ad euro 50.000,000, ovveroalla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall’aditoTribunale; 7. Condannare il resistente al pagamento delle spese ecompetenze del presente procedimento con distrazione in favore delloStato, essendo stato il ricorrente ammesso in via anticipata al beneficiodel patrocinio gratuito”.Si costituiva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la qualepremetteva: - che assieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], patrocinatricedi Brunetti, avevano condiviso per un certo periodo di tempo il medesimostudio legale; - che [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla cessazione del rapportodi lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si era rivoltoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva inviato alla suddetta societàuna lettera, datata 10.3.2015, recante la richiesta delle differenzeretributive, valevole ai fini dell’interruzione della prescrizionequinquennale dei crediti derivanti da rapporto di lavoro; - che, quindi, lostesso aveva interpellato lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiestoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di essere assistito giudizialmente per ilriconoscimento delle dette differenze retributive; - che era quest’ultimaad avere richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di patrocinare Brunetti, continuando, però,a mantenere i rapporti con lo stesso, aiutandola nello svolgimento dellavoro, «fornendo alla stessa nella fase iniziale del ricorso anche il nomedell’avvocato da chiamare su Roma per le sostituzioni in udienza»; - che,dopo aver presentato il ricorso per l’accertamento del rapporto di lavorosubordinato e all’interruzione del procedimento per l’intervenutofallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di aver provveduto a riassumereil procedimento innanzi allo stesso giudice del lavoro; che, tuttavia, «remelius perpensa, decideva di non coltivare il giudizio sicché il giudiceNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosiprocedeva, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla dichiarazione di estinzione delgiudizio»; - che il credito per TFR che il ricorrente avrebbe potutorichiedere era pari a euro 823.11 ove si fosse dimostrata l’esistenzarapporto di lavoro per come dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c.; seinvece, più prudentemente, si fosse tenuto conto di una prestazionesvolta nel suddetto periodo, ma con un orario che non prevedevastraordinario, il TFR sarebbe stato pari ad euro 216,69; - che il ricorrenteera ancora nei termini per proporre un’istanza di ammissione al passivodel suddetto fallimento ai sensi dell’art. 101, u.c., legge fallimentare.Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato,nonché la chiamata in garanzia della propria [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si costituiva in giudizio contestando ladomanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessain data 26 novembre 2020, accertava: «l’esistenza di un contratto diprestazione professionale tra il ricorrente e la resistente nel procedimenton. R.G. 36080/2016 iscritto innanzi al Giudice del lavoro di Roma»;dichiarava «l’inadempimento del detto rapporto professionale perresponsabilità della resistente»; dichiarava «che il provvedimento diestinzione pronunciato dal Giudice nel citato procedimento devericondursi alla citata responsabilità professionale della resistente»;rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno;compensava tra tutte le parti le spese di lite; rigettava anche la domandadi parte resistente ex art.96 c.p.c..2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, harespinto il gravame proposto da proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza di prime cure, modificandone, però, la motivazione eaffermando che dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, ilcredito può ancora fatto valere in sede concorsuale mediante domandadi ammissione al passivo sicché l’estinzione del giudizio non ha cagionatoalcun danno risarcibile né perdita di chance giuridicamente apprezzabile;Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosiha respinto infine l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e condannatol’appellante alla rifusione in favore delle appellate, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali del grado,come da dispositivo.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; hanno resistitocon distinti atti di controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositatomemoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la “violazionedell’art. 112 c.p.c. (art. 360 comma n. 3 e 4 c.p.c.) – nullità dellasentenza”; in particolare, in difetto di un appello incidentale, la Corteterritoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza fra il chiestoed il pronunciato poiché l’appello proposto dal Brunetti afferiva solo adun capo della sentenza e cioè, a quello relativo al mancato riconoscimentodi un diritto risarcitorio in danno della [OSCURATO:PERSONA]. A parere del ricorrente,quindi, del tutto inspiegabilmente, benché quindi sugli altri capi dellasentenza si fosse formato il giudicato, la Corte ha esaminato il profilorelativo alla responsabilità professionale della convenuta, che era ormaipacificamente divenuto cosa giudicata. Aggiunge che l’unica riformarichiesta in merito alla sentenza fosse quella afferente al mancato ristorodel danno; più precisamente, l’odierno ricorrente evidenzia checostituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile diformare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva unaquestione controversa tra le parti, caratterizzata da una propriaindividualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gliestremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativoNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosiad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizionein concreto adottata (richiama sul punto quanto affermato da questaCorte con l’arresto n. 34134/2019). Evidenzia l’odierno ricorrente, quindi,che sebbene la statuizione del Tribunale di Roma in punto diresponsabilità professionale dell’avvocato costituisse decisum, a pag 20della sentenza impugnata, tuttavia la Corte d’appello ha affermato che:«Il primo giudice, dunque, in mancanza della prova del danno, avrebbedovuto rigettare interamente la domanda, non già accoglierlalimitatamente all’accertamento della responsabilità della convenuta».Conclude sostenendo che sul punto si sia formato giudicato interno e che,dunque, la sentenza è affetta da nullità per ultrapetizione.1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte di merito, lungi dall’aver violato il giudicato interno, nonha posto in dubbio la responsabilità dell’avvocato (cfr. pag. 20 dellasentenza impugnata), sicché il vizio di ultrapetizione non sussiste e ilricorrente mostra di non cogliere la ratio decidendi della decisioneimpugnata che ha confermato il rigetto della domanda condannatoria, condiversa motivazione rispetto a quella del Giudice di prime cure. Inparticolare, ponendosi in linea conforme rispetto a quanto affermato, datempo, da questa Corte, la Corte romana ha applicato la regola dellapreponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”all’accertamento del nesso di causalità giuridica fra l’omissione, qualeelemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili,escludendone la sussistenza sulla base di un giudizio prognosticosull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Cass.Sez. 3, 24/10/2017 n. 25112; Cass. Sez. 3, 17/07/2023 n. 20707; Cass.Sez. 3, 13/09/2024 n. 24670; Cass. Sez. 3 11/11/2024 n. 28903; Cass.Sez. 3, 09/12/2025 n. 32000).Con la censura in esame, in definitiva, il ricorrente mostra di volersurrettiziamente ottenere una rivalutazione del merito, non consentita inquesta sede.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosi2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione degliartt. 52 e 93 legge fallimentare e (art. 360 comma n. 3 e 5 cpc)” inquanto la Corte territoriale - affermando che «Stante l’esclusività dellacognizione del giudice del fallimento (art. 52 l. fall.), il Brunetti avrebbedovuto proporre (e ancora potrebbe proporre, finché il fallimento nonvenga chiuso e nei limiti temporali di cui all’art. 101, commi 1° e 4°, l.fall.) domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93 l. fall.» sicchè«La riassunzione nei confronti del curatore, ove fosse stata perfezionata(con la notificazione del ricorso ex art. 303 c.p.c.), avrebbe allora portatoad una pronuncia di (definitiva) improcedibilità della domanda, che nonavrebbe procurato al Brunetti una utilità maggiore della dichiarazione diestinzione, con la quale si è concluso il processo dinanzi al giudice dellavoro» (pag. 21 della sentenza impugnata) – non avrebbe consideratoche in assenza di titolo, nessuna insinuazione al passivo sarebbe statapossibile e, cosa ancora più grave, neppure di accedere al Fondo diGaranzia per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA], istituito con l'articolo 2,legge 29 maggio 1982, n. 297 per il pagamento del TFR, in sostituzionedel datore di lavoro insolvente, tenuto conto che il Fondo interviene nellaprocedura fallimentare soltanto in caso di credito di lavoro accertatogiudizialmente nelle forme prescritte. Osserva che, alla lucedell’orientamento di legittimità - secondo cui l’affermazione diresponsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti delproprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionaleimplica una valutazione prognostica positiva, non necessariamente lacertezza, circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attivitàse la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (Cass. Sez.3 20/03/2018, n. 6862) -, non poteva parlarsi, nella specie, di colpa lievedel legale, posto che l’omessa produzione della notifica a mezzo PEC hadeterminato “conseguenze disastrose” nel non aver potuto ottenere ilpagamento delle proprie spettanze dall’INPS.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosi3. Con il terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione degli artt. 2236 e 1176c.c.”; nello specifico, contesta la prospettazione secondo cuil’inadempimento del professionista non possa essere desunto dalmancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, piuttosto esoltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla naturadell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della suaresponsabilità implica l’indagine – positivamente svolta sulla scorta deglielementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire – circa il sicuro echiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta ediligentemente coltivata e, in definitiva, la “certezza morale” che gli effettidi una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il clientemedesimo (richiama, sul punto, Cass. Sez. 2, 6/02/2021 n.5429).Osserva altresì che la regola della preponderanza dell’evidenza o del «piùprobabile che non» si applica non solo all’accertamento del nesso dicausalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamentodel nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie ele conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento nonverificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagatosolo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto averel’attività professionale omessa (Cass. Sez. 6-3, 13/01/2021, n.410).Soggiunge che questa valutazione è stata completamente omessa dallaCorte, che non ha tenuto in alcun conto neppure la violazione del doveredi informativa dell’avvocato nei confronti del cliente, il quale, difatti,apprese dell’esito della causa solo dopo mesi e per mero caso e non certodal proprio legale.3.1. Il secondo e il terzo motivi di ricorso, che possono esserecongiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione, sonoanch’essi inammissibili rispetto ad entrambi i profili di censuraprospettati.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosi3.1.1. In primo luogo, si è al cospetto di una complessa censuraformulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione adiverse norme sostanziali evocate, priva degli elementi necessari perverificare la denunciata violazione di legge; nello specifico, il ricorrente,pur indicando la pretesa violazione delle evocate norme, si limita aribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, limitandosi arappresentare l'oggetto delle proprie originarie domande e delle propriesuccessive doglianze, disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.A quanto precede va aggiunto che la Corte di merito, in base ad unaccertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha confermato ladecisione del Tribunale sul punto, escludendo che la condotta dellaprofessionista, avesse cagionato un danno all’odierno ricorrente.Non rientra nell'ambito applicativo della violazione di legge, infatti,«l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, perciò sottratta al sindacato di legittimità (ex multis, Cass.4617/2024, 3340/2019, 640/2019, 24155/2017)» (Cass. Sez.1,25/03/2025 n. 7871).3.1.2. In secondo luogo, inammissibile è pure la censura di omessoesame, posto che la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutodall’odierno ricorrente, ha puntualmente considerato l’oggetto delladomanda di condanna originariamente proposta dall’odierno ricorrente,relativa al pagamento di spettanze di lavoro sul presuppostodell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato «alle dipendenzedella RVC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., dal 30.09.2014 al07.12.2014» e che essa fosse «prettamente strumentale all’ottenimentodella pronuncia di condanna per il soddisfacimento dei vantati crediti dilavoro»; ciò posto, la Corte d’appello ha aggiunto che «una voltadichiarato il fallimento della convenuta datrice di lavoro» la riassunzionedel giudizio nei confronti del curatore fallimentare dinanzi al giudice delCC 28 gennaio 2026 Numero registro generale 29334/2021Ric. n. 29334/2021 Numero sezionale 333/2026Pres. E. IannelloNumero di raccolta generale 7330/2026Rel. I. AmbrosiData pubblicazione 26/03/2026lavoro avrebbe «portato ad una pronuncia di (definitiva) improcedibilitàdella domanda, che non avrebbe procurato al Brunetti una utilitàmaggiore della dichiarazione di estinzione, con la quale si è concluso ilprocesso dinanzi al giudice del lavoro», essendo, viceversa, ancorapossibile proporre domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93l. fall. (pag. 21 della sentenza impugnata).4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità vengono poste in favore delleparti controricorrenti in conformità al principio di soccombenza, così comeliquidate in dispositivo.Numero registro generale 29334/2021Numero sezionale 333/2026Numero di raccolta generale 7330/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati:Oggetto: Responsabilitàprofessionisti - [OSCURATO:PERSONA].Emilio IANNELLO - Presidente -Cristiano VALLE - Consigliere - R.G.N. 29334/2021Marco DELL’UTRI - Consigliere -Irene AMBROSI - Consigliera Rel. - Cron.Alberto CRIVELLI - Consigliere - CC – 28/01/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29334/2021 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitaleex lege;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.33, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante per fusione diNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via S.Tommaso d’Aquino n.80, con domicilio digitale ex lege;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 2693/2021pubblicata in data 14 aprile 2021;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026dalla [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di RomaRosaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], esponendo in fatto: di averle conferitomandato per promuovere una controversia di lavoro volta a ottenere daisuoi datori di lavoro "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." ed "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." laretribuzione di alcune mensilità, le differenze retributive, il lavorostraordinario, le festività, le ferie non godute e non pagate, l'indennità dimancato preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre interessi erivalutazione monetaria dalla data del dovuto e sino alla data dell’effettivosoddisfo (controversia iscritta al n. 36080/2016 R.G.); che il giudice dellavoro di Roma aveva fissato la prima udienza di comparizione in data16.6.2017; che, in detta sede, il giudizio si era interrotto per l’intervenutofallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; che la controversia era, quindi,stata riassunta con ricorso in data 9.7.2017, con udienza fissata per ladiscussione del ricorso al 15.2.2018; che, a detta udienza, il giudiceaveva rilevato l'omessa produzione del ricorso in riassunzioneregolarmente notificato e disposto un rinvio per tale incombente alsuccessivo 6.4.2018; che, neppure a tale udienza, il sostitutodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] curava il deposito della prova della notifica delricorso con un ulteriore rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la qualeil giudizio era dichiarato estinto.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. AmbrosiTanto premesso in fatto e svolte ulteriori considerazioni in ordinealla compromissione delle proprie ragioni creditorie anche innanzi almaggio 1982, n. 297 per il pagamento del TFR, in sostituzione del datoredi lavoro insolvente, concludeva come segue: “1. Accertare e dichiararel’esistenza di un mandato defensionale in favore della convenuta nellacausa n. RG 36080/2016 in data 17.10.16 RG, promossa dal ricorrenteed assegnata al GL Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; 2. Accertare e dichiarare che laresistente non ha adempiuto con diligenza, lealtà e correttezza almandato conferitole dal ricorrente presso il Tribunale di Roma dinanzi alquale pendeva il processo affidatole, omettendo si svolgere l’attivitàdefensionale ed informativa necessaria allo svolgimento dell’incarico edalla tutela del proprio assistito, non esclusa quella relativa alla mancataprospettazione della possibilità di rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA] istituitopresso l’INPS; 3. Accertare e dichiarare che il provvedimento di estinzionepronunciato dal Giudice nel citato procedimento è stato la direttaconseguenza del comportamento colposo/omissivo/negligente dellaresistente, che non ha prodotto telematicamente la prova dellanotificazione effettuata, benché sollecitata a tanto dal Giudice; 4.Accertare e dichiarare la sussistenza di un obbligo risarcitorio da partedell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in favore del Geom. Brunetti, derivantedirettamente dalla violazione dei propri obblighi e di tutte le norme citatenella parte motiva del presente atto; 5. Accertare e dichiarare che inconseguenza delle condotte tenute dal legale e concretizzatesi nelmancato e/o negligente e/o imperito espletamento del mandatoconferitole, al ricorrente è stato cagionato un danno derivantedall’impossibilità di ottenere un valido titolo esecutivo che gli avrebbeconsentito di accedere al Fondo di garanzia per il Trattamento di FineRapporto, istituito con l'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 per ilpagamento del TFR, in sostituzione del datore di lavoro insolvente; 6.Ritenuto sussistente il contratto di mandato ed il nesso di causalità fra iNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosidanni lamentati e le condotte descritte, condannare la resistente arisarcire il ricorrente per tutte le causali sopra evidenziate, nonché per idanni morali, alla vita di relazione e per la perdita di chances subiti dallostesso, oltre danno emergente e lucro cessante, al pagamento in suofavore della somma pari complessivamente ad euro 50.000,000, ovveroalla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia dall’aditoTribunale; 7. Condannare il resistente al pagamento delle spese ecompetenze del presente procedimento con distrazione in favore delloStato, essendo stato il ricorrente ammesso in via anticipata al beneficiodel patrocinio gratuito”.Si costituiva in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la qualepremetteva: - che assieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], patrocinatricedi Brunetti, avevano condiviso per un certo periodo di tempo il medesimostudio legale; - che [OSCURATO:PERSONA], in seguito alla cessazione del rapportodi lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., si era rivoltoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva inviato alla suddetta societàuna lettera, datata 10.3.2015, recante la richiesta delle differenzeretributive, valevole ai fini dell’interruzione della prescrizionequinquennale dei crediti derivanti da rapporto di lavoro; - che, quindi, lostesso aveva interpellato lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiestoall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di essere assistito giudizialmente per ilriconoscimento delle dette differenze retributive; - che era quest’ultimaad avere richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di patrocinare Brunetti, continuando, però,a mantenere i rapporti con lo stesso, aiutandola nello svolgimento dellavoro, «fornendo alla stessa nella fase iniziale del ricorso anche il nomedell’avvocato da chiamare su Roma per le sostituzioni in udienza»; - che,dopo aver presentato il ricorso per l’accertamento del rapporto di lavorosubordinato e all’interruzione del procedimento per l’intervenutofallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di aver provveduto a riassumereil procedimento innanzi allo stesso giudice del lavoro; che, tuttavia, «remelius perpensa, decideva di non coltivare il giudizio sicché il giudiceNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosiprocedeva, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla dichiarazione di estinzione delgiudizio»; - che il credito per TFR che il ricorrente avrebbe potutorichiedere era pari a euro 823.11 ove si fosse dimostrata l’esistenzarapporto di lavoro per come dedotto nel ricorso ex art. 414 c.p.c.; seinvece, più prudentemente, si fosse tenuto conto di una prestazionesvolta nel suddetto periodo, ma con un orario che non prevedevastraordinario, il TFR sarebbe stato pari ad euro 216,69; - che il ricorrenteera ancora nei termini per proporre un’istanza di ammissione al passivodel suddetto fallimento ai sensi dell’art. 101, u.c., legge fallimentare.Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato,nonché la chiamata in garanzia della propria [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si costituiva in giudizio contestando ladomanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessain data 26 novembre 2020, accertava: «l’esistenza di un contratto diprestazione professionale tra il ricorrente e la resistente nel procedimenton. R.G. 36080/2016 iscritto innanzi al Giudice del lavoro di Roma»;dichiarava «l’inadempimento del detto rapporto professionale perresponsabilità della resistente»; dichiarava «che il provvedimento diestinzione pronunciato dal Giudice nel citato procedimento devericondursi alla citata responsabilità professionale della resistente»;rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno;compensava tra tutte le parti le spese di lite; rigettava anche la domandadi parte resistente ex art.96 c.p.c..2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, harespinto il gravame proposto da proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza di prime cure, modificandone, però, la motivazione eaffermando che dopo la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, ilcredito può ancora fatto valere in sede concorsuale mediante domandadi ammissione al passivo sicché l’estinzione del giudizio non ha cagionatoalcun danno risarcibile né perdita di chance giuridicamente apprezzabile;Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosiha respinto infine l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e condannatol’appellante alla rifusione in favore delle appellate, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali del grado,come da dispositivo.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; hanno resistitocon distinti atti di controricorso sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositatomemoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la “violazionedell’art. 112 c.p.c. (art. 360 comma n. 3 e 4 c.p.c.) – nullità dellasentenza”; in particolare, in difetto di un appello incidentale, la Corteterritoriale avrebbe violato il principio della corrispondenza fra il chiestoed il pronunciato poiché l’appello proposto dal Brunetti afferiva solo adun capo della sentenza e cioè, a quello relativo al mancato riconoscimentodi un diritto risarcitorio in danno della [OSCURATO:PERSONA]. A parere del ricorrente,quindi, del tutto inspiegabilmente, benché quindi sugli altri capi dellasentenza si fosse formato il giudicato, la Corte ha esaminato il profilorelativo alla responsabilità professionale della convenuta, che era ormaipacificamente divenuto cosa giudicata. Aggiunge che l’unica riformarichiesta in merito alla sentenza fosse quella afferente al mancato ristorodel danno; più precisamente, l’odierno ricorrente evidenzia checostituisce capo autonomo della sentenza – come tale suscettibile diformare oggetto di giudicato interno – solo quello che risolva unaquestione controversa tra le parti, caratterizzata da una propriaindividualità e una propria autonomia, sì da integrare, in astratto, gliestremi di un decisum affatto indipendente, ma non anche quello relativoNumero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosiad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizionein concreto adottata (richiama sul punto quanto affermato da questaCorte con l’arresto n. 34134/2019). Evidenzia l’odierno ricorrente, quindi,che sebbene la statuizione del Tribunale di Roma in punto diresponsabilità professionale dell’avvocato costituisse decisum, a pag 20della sentenza impugnata, tuttavia la Corte d’appello ha affermato che:«Il primo giudice, dunque, in mancanza della prova del danno, avrebbedovuto rigettare interamente la domanda, non già accoglierlalimitatamente all’accertamento della responsabilità della convenuta».Conclude sostenendo che sul punto si sia formato giudicato interno e che,dunque, la sentenza è affetta da nullità per ultrapetizione.1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.La Corte di merito, lungi dall’aver violato il giudicato interno, nonha posto in dubbio la responsabilità dell’avvocato (cfr. pag. 20 dellasentenza impugnata), sicché il vizio di ultrapetizione non sussiste e ilricorrente mostra di non cogliere la ratio decidendi della decisioneimpugnata che ha confermato il rigetto della domanda condannatoria, condiversa motivazione rispetto a quella del Giudice di prime cure. Inparticolare, ponendosi in linea conforme rispetto a quanto affermato, datempo, da questa Corte, la Corte romana ha applicato la regola dellapreponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”all’accertamento del nesso di causalità giuridica fra l’omissione, qualeelemento costitutivo della fattispecie e le conseguenze dannose risarcibili,escludendone la sussistenza sulla base di un giudizio prognosticosull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa (Cass.Sez. 3, 24/10/2017 n. 25112; Cass. Sez. 3, 17/07/2023 n. 20707; Cass.Sez. 3, 13/09/2024 n. 24670; Cass. Sez. 3 11/11/2024 n. 28903; Cass.Sez. 3, 09/12/2025 n. 32000).Con la censura in esame, in definitiva, il ricorrente mostra di volersurrettiziamente ottenere una rivalutazione del merito, non consentita inquesta sede.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosi2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione degliartt. 52 e 93 legge fallimentare e (art. 360 comma n. 3 e 5 cpc)” inquanto la Corte territoriale - affermando che «Stante l’esclusività dellacognizione del giudice del fallimento (art. 52 l. fall.), il Brunetti avrebbedovuto proporre (e ancora potrebbe proporre, finché il fallimento nonvenga chiuso e nei limiti temporali di cui all’art. 101, commi 1° e 4°, l.fall.) domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93 l. fall.» sicchè«La riassunzione nei confronti del curatore, ove fosse stata perfezionata(con la notificazione del ricorso ex art. 303 c.p.c.), avrebbe allora portatoad una pronuncia di (definitiva) improcedibilità della domanda, che nonavrebbe procurato al Brunetti una utilità maggiore della dichiarazione diestinzione, con la quale si è concluso il processo dinanzi al giudice dellavoro» (pag. 21 della sentenza impugnata) – non avrebbe consideratoche in assenza di titolo, nessuna insinuazione al passivo sarebbe statapossibile e, cosa ancora più grave, neppure di accedere al Fondo diGaranzia per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA], istituito con l'articolo 2,legge 29 maggio 1982, n. 297 per il pagamento del TFR, in sostituzionedel datore di lavoro insolvente, tenuto conto che il Fondo interviene nellaprocedura fallimentare soltanto in caso di credito di lavoro accertatogiudizialmente nelle forme prescritte. Osserva che, alla lucedell’orientamento di legittimità - secondo cui l’affermazione diresponsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti delproprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionaleimplica una valutazione prognostica positiva, non necessariamente lacertezza, circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attivitàse la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (Cass. Sez.3 20/03/2018, n. 6862) -, non poteva parlarsi, nella specie, di colpa lievedel legale, posto che l’omessa produzione della notifica a mezzo PEC hadeterminato “conseguenze disastrose” nel non aver potuto ottenere ilpagamento delle proprie spettanze dall’INPS.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosi3. Con il terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la “violazione degli artt. 2236 e 1176c.c.”; nello specifico, contesta la prospettazione secondo cuil’inadempimento del professionista non possa essere desunto dalmancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, piuttosto esoltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla naturadell’attività esercitata, ragion per cui l’affermazione della suaresponsabilità implica l’indagine – positivamente svolta sulla scorta deglielementi di prova che il cliente ha l’onere di fornire – circa il sicuro echiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta ediligentemente coltivata e, in definitiva, la “certezza morale” che gli effettidi una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il clientemedesimo (richiama, sul punto, Cass. Sez. 2, 6/02/2021 n.5429).Osserva altresì che la regola della preponderanza dell’evidenza o del «piùprobabile che non» si applica non solo all’accertamento del nesso dicausalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamentodel nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie ele conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento nonverificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagatosolo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto averel’attività professionale omessa (Cass. Sez. 6-3, 13/01/2021, n.410).Soggiunge che questa valutazione è stata completamente omessa dallaCorte, che non ha tenuto in alcun conto neppure la violazione del doveredi informativa dell’avvocato nei confronti del cliente, il quale, difatti,apprese dell’esito della causa solo dopo mesi e per mero caso e non certodal proprio legale.3.1. Il secondo e il terzo motivi di ricorso, che possono esserecongiuntamente esaminati per l’evidente vincolo di connessione, sonoanch’essi inammissibili rispetto ad entrambi i profili di censuraprospettati.Numero registro generale 29334/2021CC 28 gennaio 2026 Numero sezionale 333/2026Ric. n. 29334/2021 Numero di raccolta generale 7330/2026Pres. E. IannelloData pubblicazione 26/03/2026Rel. I. Ambrosi3.1.1. In primo luogo, si è al cospetto di una complessa censuraformulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione adiverse norme sostanziali evocate, priva degli elementi necessari perverificare la denunciata violazione di legge; nello specifico, il ricorrente,pur indicando la pretesa violazione delle evocate norme, si limita aribadire quanto già censurato con il gravame d’appello, limitandosi arappresentare l'oggetto delle proprie originarie domande e delle propriesuccessive doglianze, disattese sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.A quanto precede va aggiunto che la Corte di merito, in base ad unaccertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, ha confermato ladecisione del Tribunale sul punto, escludendo che la condotta dellaprofessionista, avesse cagionato un danno all’odierno ricorrente.Non rientra nell'ambito applicativo della violazione di legge, infatti,«l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta amezzo delle risultanze di causa, che è, invece, esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, perciò sottratta al sindacato di legittimità (ex multis, Cass.4617/2024, 3340/2019, 640/2019, 24155/2017)» (Cass. Sez.1,25/03/2025 n. 7871).3.1.2. In secondo luogo, inammissibile è pure la censura di omessoesame, posto che la Corte d’appello, contrariamente a quanto sostenutodall’odierno ricorrente, ha puntualmente considerato l’oggetto delladomanda di condanna originariamente proposta dall’odierno ricorrente,relativa al pagamento di spettanze di lavoro sul presuppostodell’accertamento del rapporto di lavoro subordinato «alle dipendenzedella RVC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., dal 30.09.2014 al07.12.2014» e che essa fosse «prettamente strumentale all’ottenimentodella pronuncia di condanna per il soddisfacimento dei vantati crediti dilavoro»; ciò posto, la Corte d’appello ha aggiunto che «una voltadichiarato il fallimento della convenuta datrice di lavoro» la riassunzionedel giudizio nei confronti del curatore fallimentare dinanzi al giudice delCC 28 gennaio 2026 Numero registro generale 29334/2021Ric. n. 29334/2021 Numero sezionale 333/2026Pres. E. IannelloNumero di raccolta generale 7330/2026Rel. I. AmbrosiData pubblicazione 26/03/2026lavoro avrebbe «portato ad una pronuncia di (definitiva) improcedibilitàdella domanda, che non avrebbe procurato al Brunetti una utilitàmaggiore della dichiarazione di estinzione, con la quale si è concluso ilprocesso dinanzi al giudice del lavoro», essendo, viceversa, ancorapossibile proporre domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 93l. fall. (pag. 21 della sentenza impugnata).4. Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità vengono poste in favore delleparti controricorrenti in conformità al principio di soccombenza, così comeliquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano incomplessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge; nonché in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in complessivieuro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 28gennaio 2026IL PRESIDENTEEmilio IANNELLOP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] che si liquidano incomplessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge; nonché in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. che si liquidano in complessivieuro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis delcitato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 28gennaio 2026IL PRESIDENTEEmilio IANNELLO