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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 dicembre 2025

Cassazione n. 34941/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19837/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3441/2025 depositata il 27/06/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 19837/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 34941/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e considerata l’indefensio della parte rimasta intimata.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19837/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 34941/2025 Data pubblicazione 31/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19837/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.3441/2025 depositata il 27/06/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; Numero registro generale 19837/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 34941/2025 Data pubblicazione 31/12/2025 che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e considerata l’indefensio della parte rimasta intimata. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26/12/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19837/2025 Numero sezionale 912/2025 Numero di raccolta generale 34941/2025 Data pubblicazione 31/12/2025
Decreto Cassazione n. 34941/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris