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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26073/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, primo, terzo e quarto comma, in relazione all'art. 625 n. 2 e 5, cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), ciò che è avvenuto nel caso in esame (si veda pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, primo, terzo e quarto comma, in relazione all'art. 625 n. 2 e 5, cod. pen.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244), ciò che è avvenuto nel caso in esame (si veda pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26073/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris