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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25298/2026

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r.g. delTribunale di Baripromosso daRuggiero Michele, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale come per leggecontroDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale come per leggea seguito di ordinanza del Tribunale di Bari n. 1728/2026 depositata il27/01/2026;Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 11/06/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] AnnaMaria Soldi e [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamare e confermare leconclusioni scritte depositate, hanno chiesto che la Corte di Cassazioneenunci ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., i principi di diritto meglio appressoriportati;udito l’[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizioneall’esecuzione, nella forma dell’opposizione avverso l’atto di precettonotificatogli ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli è statointimato il pagamento della complessiva somma di euro 27.101,14,oltre interessi, in forza della sentenza n. 2945/2024, emessa dalTribunale penale di Lecce, che, all’esito del giudizio di primo grado, loha condannato al pagamento, in favore della parte civile Giuseppe DiMarzio, di una provvisionale di euro 20.000,00, oltre che alpagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio daquest’ultimo sostenute (per euro 6.783,92).

A sostegnodell’opposizione, Ruggiero ha lamentato, tra l’altro, il difetto diefficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto relativamenteal capo inerente alla rifusione delle spese di costituzione erappresentanza della parte civile, in assenza di un’espressanon presente.2.

Il Tribunale di Bari, sentite le parti, ha disposto, a norma dell’art. 363-bis cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte dicassazione sulla seguente questione di diritto: «se ed eventualmentein che termini la condanna alla rifusione delle spese di lite in favoredella parte civile costituita nel processo penale sia automaticamentedotata di provvisoria esecutività, con la conseguenza che, anche inr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 2Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026difetto di espressa attribuzione di esecutorietà, la stessa possafungere da titolo esecutivo ai fini dell’avvio della esecuzione forzataper la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile».3. [OSCURATO:PERSONA], con decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto ammissibile ilrinvio pregiudiziale e lo ha assegnato alla Terza Sezione civile.4.

Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha chiestol’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363-bis cod.proc. civ. come riportate in epigrafe nel senso che: «il regime diprovvisoria esecutività delle statuizioni civili di condanna dettatodall’art. 282 c.p.c. non opera nei casi in cui la parte civile abbiaesercitato l’azione in sede penale atteso che in tal caso la disciplina diriferimento è solo quella dettata dal codice di procedura penale (artt.539 e seguenti c.p.p.); il capo recante la regolamentazione dellespese liquidate a favore della parte civile vittoriosa in sede penaleaccessorio a una condanna generica al risarcimento del danno o a unacondanna specifica alle restituzioni e al risarcimento del danno, nonprovvisoriamente esecutiva, non può essere provvisoriamenteesecutivo; il capo recante la regolamentazione delle spese liquidate afavore della parte civile vittoriosa in sede penale accessorio a unacondanna specifica alle restituzioni e al risarcimento del danno,dichiarata dal giudice provvisoriamente esecutiva, o al pagamentodella provvisionale ex art. 540, secondo comma, c.p.p., può essereprovvisoriamente esecutivo sempre che vi sia un’espressa statuizionedel giudice penale in tal senso».5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha depositatomemoria per l’udienza pubblica.6.

Alla pubblica udienza del 11/06/2026 il Collegio, uditi i SostitutiProcuratori generali, che hanno concluso per l’enunciazione delprincipio di diritto come da memoria e l’Avvocato dell’originariointimante opposto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, mentrenessuno è comparso per [OSCURATO:PERSONA], ha riservato la decisione.r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 3Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il contrasto, compiutamente delineato dall’ordinanza di rinviopregiudiziale, è presente, come accennato dalla detta ordinanza,anche nella giurisprudenza di questa Corte, atteso che, secondo unapiù recente pronuncia (Cass. 18/07/2024 n. 19899), il capo dellasentenza penale di condanna dell’imputato e (o) del responsabilecivile alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civilecostituita nel processo penale non è automaticamente dotato diprovvisoria esecutività, perché, ai sensi dell’art. 540 cod. proc. pen.,a differenza di quanto previsto dall’art. 282 cod. proc. civ.,l’esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domandacivile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il caposulla provvisionale, che è provvisoriamente esecutiva per legge;secondo altra, di poco precedente, pronuncia (Cass. 21/11/2023 n.32380), la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dellaparte civile costituita nel processo penale conserva la propria naturadi statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regolagenerale della provvisoria esecutività di cui all’art. 282 cod. proc. civ..2. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la questione interpretativa sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] comporta la necessità, alla stregua del contesto normativovigente, come modificato a seguito dei provvedimenti normativisuccessivi all’entrata in vigore del codice di procedura penale edell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, sia in ambitocivile che penale, dell’elevazione di questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agliartt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni che si vanno a esporre.3.

In via preliminare il Collegio ribadisce che l’elevazione della questionedi legittimità costituzionale non è preclusa dalla sede del rinviopregiudiziale di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ. atteso che ilcontrasto interpretativo che si riscontra nella giurisprudenza dilegittimità e di merito, e del quale l’ordinanza del Tribunale di Bari dàr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 4Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026ampiamente conto, tanto che la questione è stata ritenuta meritevoledi soluzione con riferimento alla sede dell’udienza pubblica, non èrisolvibile in via di mera esegesi delle norme e richiede, viceversa, laprospettazione di questione di conformità alla Costituzione dellanormativa vigente in tema di provvisoria esecutorietà o meno dellacondanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile nelprocesso penale con riferimento al primo grado di giudizio.4.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in sede dirinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. atteso chesecondo la più recente pronuncia della Corte costituzionale (Cortecostituzionale n. 126 del 16 luglio 2026): «Nella sentenza n. 119 del2015, questa Corte ha ritenuto ammissibile l’incidente di legittimitàcostituzionale sollevato dal giudice della nomofilachia in funzionedell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, anorma dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.

In quell’occasione,si è rilevato che, sebbene nell’ipotesi del terzo comma dell’art. 363cod. proc. civ. il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile equindi il processo sia chiuso, l’incidentalità della questione èassicurata “dal compito della Corte di cassazione di enunciare ilprincipio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dallapronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, “altro”rispetto ad essa” Lo stesso argomento vale per l’enunciazione delprincipio di diritto in sede di rinvio pregiudiziale, e vale anzi a fortiori,perché, in tal caso, il giudizio a quo non è chiuso.

Invero, ai sensi delmedesimo art. 363-bis cod. proc. civ., la Corte di cassazione,enunciato il principio di diritto, restituisce gli atti al giudice che hadisposto il rinvio (quinto comma), il quale è vincolato dal principiostesso (sesto comma).

Non sussiste, quindi, dubbio alcuno chequestioni di legittimità costituzionale possano essere sollevate dallaCorte di cassazione nella prospettiva dell’ulteriore corso del giudizio,r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 5Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026come d’altronde questa Corte ha recentemente evidenziato (sentenzan. 125 del 2026).»5. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che la questione di legittimità costituzionaledell’art. 540, comma 1, cod. proc. pen., ossia della norma che regolale restituzioni e il risarcimento dei danni in favore della parte civile,laddove non prevede la provvisoria esecutività per legge dellacondanna al pagamento delle spese legali, limitandola al solo capo dicondanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, è statadichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.94 del 1996, ma ritiene che il contesto normativo delineatosisuccessivamente al predetto intervento della Corte costituzionale, chepure tornò a pronunciarsi in tema con la sentenza n. 232 del 2004,consenta di prospettare nuovamente una questione di legittimitàcostituzionale della normativa del codice di procedura penale vigente,ma questa volta dell’art. 541 cod. proc. pen., anziché dell’art. 540,comma 1, cod. proc. pen., laddove esso non prevede che il capo dellasentenza penale che decide sulle spese in favore della parte civile siamunito della provvisoria esecutività per legge.6. [OSCURATO:PERSONA] reputa che non sia possibile confermare la conclusionedell’esclusione della provvisoria esecutività del capo relativo allespese di costituzione di parte civile della sentenza penale di primogrado di cui alla più recente pronuncia in tema di questa Corte (Cass.18/07/2024 n. 19899) e per come richiesto dalla Procura generalenella memoria per l’udienza pubblica, atteso che il mutato contestonormativo, di cui a breve si dirà, anche con riferimento agli sviluppidella giurisprudenza di questa Corte, non consente di pervenire aconclusione confortante circa l’autonomia dell’azione civile allorchéessa sia esercitata nel processo penale. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritienepure che neppure la tesi della applicabilità dell’art. 282 cod. proc. civ.(così come sembra prospettare Cass. 21/11/2023 n. 32380), in via dianalogia o al fine di colmare una lacuna del tessuto normativo delr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 6Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026codice di rito penale possa essere adottata, stante la mancanza di unrichiamo espresso della norma del codice di procedura civile da partedel codice di procedura penale, con formula di rinvio di caratteregenerale e nei limiti della compatibilità.

L’adozione di questa ultimatesi, ossia della immediata applicabilità dell’art. 282 cod. proc. civ.alle sentenze penali di primo grado potrebbe, inoltre, essereastrattamente essere colpita dal divieto di analogia in malam partemcon riferimento alla posizione dell’imputato, che si vedrebbe gravatodell’obbligo di immediato pagamento delle spese in favore della partecivile pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel codicedi rito penale.

È, nondimeno, doveroso evidenziare che sin dai primicommenti alla normativa del codice di procedura penale del 1988 siaffermò che il sistematico riferimento alla normativa del codice di ritocivile per quanto riguarda aspetti essenziali della disciplina delrapporto processuale civile inserito nel processo penale (quali quellidella capacità processuale della parte e della presenza nel processocon il ministero del difensore) induceva a ritenere legittimo il ricorsoalle norme del codice di procedura civile, con le cautele e gliadeguamenti del caso al fine dell’interpretazione e dell’eventualeintegrazione delle disposizioni del codice di procedura penale cherisultassero ambigue o incomplete.

Pure la dottrina immediatamentesuccessiva all’entrata in vigore del codice di procedura penale del1988 rimarcò che esso aveva di mira una ricostruzione della presenzadella parte civile nel processo penale secondo un’improntamarcatamente civilistica anche se non tutte le previsioni risultavano,allora, in linea con detta impostazione.

Giova, peraltro, evidenziare,a opinione del Collegio, che nel codice di procedura penale del 1930la mancata attribuzione di provvisoria esecutorietà per legge al capodella sentenza penale riguardante le spese di parte civile, desumibiledal combinato disposto degli artt. 488, 489 e 489-bis del cod. proc.pen. trovava un adeguato parallelismo nel testo allora vigente dell’art.r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 7Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026282 cod. proc. civ., che consentiva l’attribuzione in via giudiziale dellaprovvisoria esecutorietà alla sentenza civile nei soli casi ivi previsti ecomunque non in via generale ma a seguito di istanza di parte, mentrenell’attuale assetto normativo la mancanza sul punto di unaprevisione generale nel codice di procedura penale vigente viene astridere, per le ragioni che si vanno a esporre, con la previsione dicarattere generale di cui all’art. 282 cod. proc. civ. come risultantedalla modifica apportata dalla legge n. 353 del 1990 e in vigore daoltre trent’anni.7. [OSCURATO:PERSONA], ritiene, quindi, che debba essere, per le ragioni che si vannoad esporre, percorsa la strada della denuncia di costituzionalità,poiché non risulta praticabile l’adozione di una interpretazionecorrettiva o comunque costituzionalmente orientata (si veda in temadi spese nel procedimento possessorio Corte cost. n. 379 del14/11/2007 e con riferimento al procedimento monitorio Corte cost.n. 276 del 13/07/2000) dell’art. 541 cod. proc. pen. nella parte in cuinon dispone la provvisoria esecutorietà del capo della sentenza penaleconcernente le spese in favore della parte civile.8.

È necessario effettuare, in via preliminare, una breve disamina dellemodifiche normative intervenute di recente sul tessuto del codice diprocedura penale originariamente vigente e dell’interpretazione chedi esse ha dato la giurisprudenza di questa Corte.

A seguito dellemodifiche al testo del codice di procedura penale apportate dall’art. 5del d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 all’art. 78, comma 1, lett. d) cod.proc. pen. rubricato «Formalità della costituzione di parte civile» sonostate aggiunte le seguenti parole «agli effetti civili», cosicché la lett.d) dell’art. 78 cod. proc. pen. risulta così formulata: «l’esposizionedelle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili».9.

Secondo un recente arresto delle Sezioni Unite penali di questa Corte(Sez.

U penali n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023) in temadi individuazione del regime temporale di applicazione dell’art. 573,r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 8Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito della detta modificanormativa, strettamente correlata all’aggiunta, nel corpo dell’art. 573cod. proc. pen., di un comma 1-bis, è venuta a mutare la stessaconfigurazione dell’azione civile nel processo penale, poiché: «Saràinfatti necessaria una precisa determinazione della causa petendisimilmente “alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudiziocivile”, come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questaCorte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e cheora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore;cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà piùsufficiente “fare riferimento all’avvenuta commissione di un reatobensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali sipretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievolinonché il titolo che legittima a far valere la pretesa” (Sez. 2, n. 8723del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01).».10.

La stessa pronuncia delle Sezioni Unite penali afferma che, a seguitodelle modifiche delle richiamate disposizioni, ossia dell’art. 78, comma1, lett. d) e dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

«il giudizio èsempre quello iniziale che prosegue senza soluzione di continuità,dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggirappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetticivili, dall’art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dallaparte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e tale epilogo lastessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domandain necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile».11.

Da tanto, consegue, a opinione del Collegio, che l’azione civile esercitatanel processo penale è, oramai, a seguito delle richiamate modifichedel codice di rito penale, assimilata, quanto a disciplina processuale,all’azione civile proposta nella sede civile.

In altra parte dellarichiamata sentenza le Sezioni Unite penali affermano, infatti, che«2.5.

Se, dunque, di medesimo giudizio "rinviato" per la decisione alr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 9Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente comenon siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulatiappena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma",rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile.».Sullo specifico punto della provvisoria esecutività del capo dellasentenza penale di primo grado relativo alle spese in favore dellaparte civile la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte nondubitava, ancora oltre un decennio fa, che la sentenza penale dicondanna di primo grado avesse efficacia provvisoriamente esecutivaai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. (così Cass. Sez.

I penale, n. 4908del 31/01/2013) e che detta esecutività non poteva essere sospesadalla Corte di cassazione, in quanto «la Corte di Cassazione ha sì ilpotere di sospendere ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen. l’esecuzionedella condanna civile, ma non anche la parte che inerisce al ristorodelle spese processuali sostenute dalla parte civile …».12.

Nel caso all’esame il giudizio penale si è concluso, in primo grado, conla sentenza n. 2945 del 29/11/2024 del Tribunale di Lecce e lacostituzione di parte civile è stata necessariamente effettuata dopo il1/01/2023 atteso che il procedimento penale reca, come leggibilenell’intestazione della sentenza, il n. 490 del 2023, cosicché laformulazione dell’art. 78 cod. proc. pen. come risultante dalla novellaoperata dal legislatore delegato con il d.lgs. n. 150 del 2022, e vigentedal 30/12/2022, ai sensi dell’art. 99-bis dello stesso d.lgs. n. 150 del2022, risulta pienamente applicabile nella specie.13.

A fronte della sempre più piena equiparazione dell’azione civile spiegatanel processo penale all’azione civile esercitata nella sede propria stimail Collegio non manifestamente infondata la questione di nonconformità all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione della disposizionein base alla quale la sentenza che accoglie la domanda proposta nelprocesso penale sia priva, con riferimento al capo relativo alle spesedi lite, della provvisoria esecutività prevista per tutte le sentenzer.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 10Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026emanate a seguito di un’azione civile di condanna, di accertamento ocostitutiva, dall’art. 282 cod. proc. civ.Deve, infatti, ribadirsi che la provvisoria esecutività è riconosciuta,ormai pacificamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche aicapi di condanna al pagamento delle spese di lite che accedono asentenze di accertamento o costitutive.Era, infatti, del tutto minoritario, ed è allo stato del tutto superato,l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, pure severamentecriticato in dottrina, che escludeva la provvisoria esecutività per ilcapo sulle spese di lite accedente a sentenze di accertamento ocostitutive (l’ultimo epilogo in tema risulta essere quello espresso daCass. 12/07/2000 n. 9236).È, viceversa, e da oltre un ventennio, del tutto prevalentel’affermazione secondo la quale (Cass. 3/08/2005 n. 16262; Cass.25/01/2010 n. 1283) a norma dell’art. 282 cod. proc. civ., nellaformulazione novellata dall’art. 33 della legge n. 353 del 1990, cheha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficaciaendoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sonoprovvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengonouna condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spesedel giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condannaoppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.La giurisprudenza di questa Corte si è fatta pure carico di precisareche (Cass. 20/12/2012 n. 23631) che la sentenza n. 232 del 2004della Corte costituzionale non può essere letta quale sentenza cheesclude che l’art. 282 cod. proc. civ. si applichi alle sentenze di rigettonel merito della domanda e ciò anche con riferimento al capo relativoalle spese.Deve, inoltre, evidenziarsi che, a seguito della semplificazione dei ritiprocessuali civili e dell’introduzione di forme alternative diaccertamento e condanna, quali il procedimento semplificato, ancher.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 11Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026per le sentenze emanate all’esito del processo di cui agli artt. 281decies e segg. cod. proc. civ, è oramai prevista l’esecutività per legge,come da richiamo operato dall’art. 281 terdecies cod. proc. civ. all’art.282 cod. proc. civ. e quindi con riferimento a provvedimenti resiall’esito di un procedimento nei quali l’istruttoria non è complessa.In breve, la testuale mancata previsione della provvisoria esecutorietàal capo della sentenza penale relativa alla condanna alle spese infavore della parte civile comporta che situazioni del tutto equivalentisono trattate in modo del tutto differente e tanto in contrasto conl’art. 3 della Costituzione.Né, per la sua chiarezza ed univocità, il testo della norma puòinterpretarsi in un senso che ne implicherebbe la piena e radicaledisapplicazione: si tratta, pertanto, di una questione non superabilein via meramente interpretativa.14.

La mancata previsione della provvisoria esecutività alla sentenza penalecon riferimento alle spese in favore della parte civile è, inoltre, aopinione del Collegio, contraria al principio di economia processuale(come declinato dalla Corte costituzionale anche con riferimento airapporti tra processo civile e processo penale: Corte cost. n. 138 del14/05/2008), atteso che la parte civile deve, al fine del recupero dellespese, attendere l’esito definitivo del processo penale, attraverso,sovente, i due gradi del giudizio di merito e la fase di legittimità,ovvero tentare di munirsi di un titolo giudiziale diverso dalla sentenzapenale e provvisto di provvisoria esecutorietà, quale il decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con conseguente duplicazionedi procedimenti giurisdizionali, suscettibili pure di non celeredefinizione, specie nel caso in cui sia proposta opposizione e laprovvisoria esecutorietà del monitorio venga sospesa.15.

La questione relativa alla mancata previsione della provvisoriaesecutività del capo relativo alle spese di lite della sentenza penale dicondanna è rilevante nel presente procedimento e con riferimentor.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 12Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026all’oggetto del giudizio nel quale è stato sollevato il rinviopregiudiziale, atteso che dalla sua risoluzione dipende l’enunciazione,in un senso o nell’altro, di un diverso principio di diritto al fine diorientare la decisione del giudice di merito remittente.

Ciò nel sensodi formulazione di un principio di diritto che estenda la provvisoriaesecutività del capo sulle spese della parte civile alle sentenze penalidi primo grado, atteso che le sentenze emanate in grado d’appello nesarebbero, sia nel regime di cui all’art. 622 cod. proc. pen. che inquello delineato dall’art. 573, comma 1-bis, comunque dotate,trattandosi di sentenze pronunciate da un giudice civile d’appelloovvero nel senso della emanazione di un principio di diritto cheescluda la provvisoria esecutività del capo di condanna alla rifusionedelle spese in favore della parte civile delle sentenze penali dicondanna di primo grado.16.

Stima, ancora, il Collegio che la mancata attribuzione della provvisoriaesecutività per legge al capo relativo alle spese in favore della partecivile contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione alla stregua delmutato contesto normativo, atteso che l’attuale formulazione dell’art.78, comma 1, lett. d) del codice di rito penale e l’art. 573, comma 1-bis, dello stesso codice configurano l’azione civile esercitata nelprocesso penale quale un’azione non autonoma, ma del tuttoequiparata, sia nel suo momento iniziale che nell’epilogo in fased’impugnazione e di rinvio, all’azione civile esercitata nella sede suapropria, ragione per cui non appare conforme al principio diuguaglianza e al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti,nella specie risarcitori, escludere, per il capo relativo alle spese infavore della parte civile di detta sentenza il trattamento accordato alcapo relativo alle spese di lite accedente alla sentenza emessa all’esitodel giudizio civile di primo grado.In via generale, secondo il Collegio, la carenza della previsione diprovvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grador.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 13Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026che provvede sull’azione civile, con riferimento al capo relativo allespese, appare del tutto eccentrica nell’ambito delle tutele, atteso cheil codice del processo amministrativo emanato con d.lgs. n. 104 del2/07/2010, prevede la provvisoria esecutività generalizzata dellasentenza di primo grado, come risulta dal combinato disposto degliartt. 89 e 98, comma 1, cod. proc. amm., laddove è previsto che laesecutività della sentenza di primo grado possa essere sospesa,ricorrendone i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile, dalgiudice dell’impugnazione.Analoghe previsioni, in termini di provvisoria esecutività dellasentenza di primo grado sono contenute nel d.lgs. n. 174 del26/08/2016, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensidell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (si veda l’art. 78,comma 3).I detti testi di norme processuali sono stati emanati dopol’introduzione, nel rito civile di cognizione, della provvisoriaesecutorietà generalizzata per legge della sentenza civile e possonoessere, a opinione del Collegio remittente, essere assunti a sostegnodella generalizzata esecutività delle sentenze di primo grado anchenell’ambito delle giurisdizioni speciali: e ognuno di quelli, per quantopossa occorrere, anche quale tertium comparationis ai fini dellavalutazione della violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilodi una ormai irragionevole diversificazione di disciplina di situazioniequivalenti.17. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del mutato quadro normativo e dell’assettogiurisprudenziale sopra delineati, in gran parte mutati dopo gliinterventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 232 del2004 e n. 94 del 1996, ritiene, pertanto, rilevante e nonmanifestamente infondata la questione della conformità aCostituzione della mancata attribuzione per legge della clausola diprovvisoria esecutività per le sentenze penali di condanna nel capor.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 14Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026relativo alle statuizioni in favore della parte civile e ritiene, come giàprospettato, che la soluzione in via meramente interpretativa delcontrasto delineatosi nella giurisprudenza di legittimità e di meritonon possa essere utilmente seguita.18. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conclusione, che debba essere rilevata di ufficio esottoposta alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e nonmanifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionaledell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la condanna delpagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e delresponsabile civile in solido in favore della parte civile èprovvisoriamente esecutiva per legge.19.

Vanno, pertanto, impartite le disposizioni di cui appresso per latrasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la contestualesospensione del presente procedimento di rinvio pregiudiziale fino alladefinizione del relativo incidente.

P.Q.MLa Corte,visto l’art. 23 della Legge n. 87 dell’11 marzo 1953,rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la nonmanifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione, laquestione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24della Costituzione, dell’art. 541, comma primo, cod. proc. pen., nellaparte in cui non prevede che la condanna del pagamento delle speseprocessuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido infavore della parte civile è provvisoriamente esecutiva per legge;sospende il presente procedimento e dispone l’immediata trasmissionedegli atti alla Corte costituzionale;dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura dellaCancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e cher.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 15Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senatodella Repubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 11/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r.g. delTribunale di Baripromosso daRuggiero Michele, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domiciliazione digitale come per leggecontroDi [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale come per leggea seguito di ordinanza del Tribunale di Bari n. 1728/2026 depositata il27/01/2026;Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 11/06/2026,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] AnnaMaria Soldi e [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamare e confermare leconclusioni scritte depositate, hanno chiesto che la Corte di Cassazioneenunci ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., i principi di diritto meglio appressoriportati;udito l’[OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, dinanzi al Tribunale di Bari, opposizioneall’esecuzione, nella forma dell’opposizione avverso l’atto di precettonotificatogli ad istanza di [OSCURATO:PERSONA], con cui gli è statointimato il pagamento della complessiva somma di euro 27.101,14,oltre interessi, in forza della sentenza n. 2945/2024, emessa dalTribunale penale di Lecce, che, all’esito del giudizio di primo grado, loha condannato al pagamento, in favore della parte civile Giuseppe DiMarzio, di una provvisionale di euro 20.000,00, oltre che alpagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio daquest’ultimo sostenute (per euro 6.783,92). A sostegnodell’opposizione, Ruggiero ha lamentato, tra l’altro, il difetto diefficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto relativamenteal capo inerente alla rifusione delle spese di costituzione erappresentanza della parte civile, in assenza di un’espressanon presente.2. Il Tribunale di Bari, sentite le parti, ha disposto, a norma dell’art. 363-bis cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte dicassazione sulla seguente questione di diritto: «se ed eventualmentein che termini la condanna alla rifusione delle spese di lite in favoredella parte civile costituita nel processo penale sia automaticamentedotata di provvisoria esecutività, con la conseguenza che, anche inr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 2Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026difetto di espressa attribuzione di esecutorietà, la stessa possafungere da titolo esecutivo ai fini dell’avvio della esecuzione forzataper la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile».3. [OSCURATO:PERSONA], con decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto ammissibile ilrinvio pregiudiziale e lo ha assegnato alla Terza Sezione civile.4. Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha chiestol’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363-bis cod.proc. civ. come riportate in epigrafe nel senso che: «il regime diprovvisoria esecutività delle statuizioni civili di condanna dettatodall’art. 282 c.p.c. non opera nei casi in cui la parte civile abbiaesercitato l’azione in sede penale atteso che in tal caso la disciplina diriferimento è solo quella dettata dal codice di procedura penale (artt.539 e seguenti c.p.p.); il capo recante la regolamentazione dellespese liquidate a favore della parte civile vittoriosa in sede penaleaccessorio a una condanna generica al risarcimento del danno o a unacondanna specifica alle restituzioni e al risarcimento del danno, nonprovvisoriamente esecutiva, non può essere provvisoriamenteesecutivo; il capo recante la regolamentazione delle spese liquidate afavore della parte civile vittoriosa in sede penale accessorio a unacondanna specifica alle restituzioni e al risarcimento del danno,dichiarata dal giudice provvisoriamente esecutiva, o al pagamentodella provvisionale ex art. 540, secondo comma, c.p.p., può essereprovvisoriamente esecutivo sempre che vi sia un’espressa statuizionedel giudice penale in tal senso».5. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha depositatomemoria per l’udienza pubblica.6. Alla pubblica udienza del 11/06/2026 il Collegio, uditi i SostitutiProcuratori generali, che hanno concluso per l’enunciazione delprincipio di diritto come da memoria e l’Avvocato dell’originariointimante opposto, che ha chiesto il rigetto del ricorso, mentrenessuno è comparso per [OSCURATO:PERSONA], ha riservato la decisione.r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 3Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il contrasto, compiutamente delineato dall’ordinanza di rinviopregiudiziale, è presente, come accennato dalla detta ordinanza,anche nella giurisprudenza di questa Corte, atteso che, secondo unapiù recente pronuncia (Cass. 18/07/2024 n. 19899), il capo dellasentenza penale di condanna dell’imputato e (o) del responsabilecivile alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civilecostituita nel processo penale non è automaticamente dotato diprovvisoria esecutività, perché, ai sensi dell’art. 540 cod. proc. pen.,a differenza di quanto previsto dall’art. 282 cod. proc. civ.,l’esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domandacivile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il caposulla provvisionale, che è provvisoriamente esecutiva per legge;secondo altra, di poco precedente, pronuncia (Cass. 21/11/2023 n.32380), la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dellaparte civile costituita nel processo penale conserva la propria naturadi statuizione civilistica, conseguentemente soggiacendo alla regolagenerale della provvisoria esecutività di cui all’art. 282 cod. proc. civ..2. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la questione interpretativa sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] comporta la necessità, alla stregua del contesto normativovigente, come modificato a seguito dei provvedimenti normativisuccessivi all’entrata in vigore del codice di procedura penale edell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, sia in ambitocivile che penale, dell’elevazione di questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen. in relazione agliartt. 3 e 24 della Costituzione, per le ragioni che si vanno a esporre.3. In via preliminare il Collegio ribadisce che l’elevazione della questionedi legittimità costituzionale non è preclusa dalla sede del rinviopregiudiziale di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ. atteso che ilcontrasto interpretativo che si riscontra nella giurisprudenza dilegittimità e di merito, e del quale l’ordinanza del Tribunale di Bari dàr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 4Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026ampiamente conto, tanto che la questione è stata ritenuta meritevoledi soluzione con riferimento alla sede dell’udienza pubblica, non èrisolvibile in via di mera esegesi delle norme e richiede, viceversa, laprospettazione di questione di conformità alla Costituzione dellanormativa vigente in tema di provvisoria esecutorietà o meno dellacondanna alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile nelprocesso penale con riferimento al primo grado di giudizio.4. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in sede dirinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ. atteso chesecondo la più recente pronuncia della Corte costituzionale (Cortecostituzionale n. 126 del 16 luglio 2026): «Nella sentenza n. 119 del2015, questa Corte ha ritenuto ammissibile l’incidente di legittimitàcostituzionale sollevato dal giudice della nomofilachia in funzionedell’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, anorma dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. In quell’occasione,si è rilevato che, sebbene nell’ipotesi del terzo comma dell’art. 363cod. proc. civ. il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile equindi il processo sia chiuso, l’incidentalità della questione èassicurata “dal compito della Corte di cassazione di enunciare ilprincipio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dallapronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, “altro”rispetto ad essa” Lo stesso argomento vale per l’enunciazione delprincipio di diritto in sede di rinvio pregiudiziale, e vale anzi a fortiori,perché, in tal caso, il giudizio a quo non è chiuso. Invero, ai sensi delmedesimo art. 363-bis cod. proc. civ., la Corte di cassazione,enunciato il principio di diritto, restituisce gli atti al giudice che hadisposto il rinvio (quinto comma), il quale è vincolato dal principiostesso (sesto comma). Non sussiste, quindi, dubbio alcuno chequestioni di legittimità costituzionale possano essere sollevate dallaCorte di cassazione nella prospettiva dell’ulteriore corso del giudizio,r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 5Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026come d’altronde questa Corte ha recentemente evidenziato (sentenzan. 125 del 2026).»5. [OSCURATO:PERSONA] è consapevole che la questione di legittimità costituzionaledell’art. 540, comma 1, cod. proc. pen., ossia della norma che regolale restituzioni e il risarcimento dei danni in favore della parte civile,laddove non prevede la provvisoria esecutività per legge dellacondanna al pagamento delle spese legali, limitandola al solo capo dicondanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, è statadichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.94 del 1996, ma ritiene che il contesto normativo delineatosisuccessivamente al predetto intervento della Corte costituzionale, chepure tornò a pronunciarsi in tema con la sentenza n. 232 del 2004,consenta di prospettare nuovamente una questione di legittimitàcostituzionale della normativa del codice di procedura penale vigente,ma questa volta dell’art. 541 cod. proc. pen., anziché dell’art. 540,comma 1, cod. proc. pen., laddove esso non prevede che il capo dellasentenza penale che decide sulle spese in favore della parte civile siamunito della provvisoria esecutività per legge.6. [OSCURATO:PERSONA] reputa che non sia possibile confermare la conclusionedell’esclusione della provvisoria esecutività del capo relativo allespese di costituzione di parte civile della sentenza penale di primogrado di cui alla più recente pronuncia in tema di questa Corte (Cass.18/07/2024 n. 19899) e per come richiesto dalla Procura generalenella memoria per l’udienza pubblica, atteso che il mutato contestonormativo, di cui a breve si dirà, anche con riferimento agli sviluppidella giurisprudenza di questa Corte, non consente di pervenire aconclusione confortante circa l’autonomia dell’azione civile allorchéessa sia esercitata nel processo penale. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ritienepure che neppure la tesi della applicabilità dell’art. 282 cod. proc. civ.(così come sembra prospettare Cass. 21/11/2023 n. 32380), in via dianalogia o al fine di colmare una lacuna del tessuto normativo delr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 6Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026codice di rito penale possa essere adottata, stante la mancanza di unrichiamo espresso della norma del codice di procedura civile da partedel codice di procedura penale, con formula di rinvio di caratteregenerale e nei limiti della compatibilità. L’adozione di questa ultimatesi, ossia della immediata applicabilità dell’art. 282 cod. proc. civ.alle sentenze penali di primo grado potrebbe, inoltre, essereastrattamente essere colpita dal divieto di analogia in malam partemcon riferimento alla posizione dell’imputato, che si vedrebbe gravatodell’obbligo di immediato pagamento delle spese in favore della partecivile pur in assenza di una specifica previsione in tal senso nel codicedi rito penale. È, nondimeno, doveroso evidenziare che sin dai primicommenti alla normativa del codice di procedura penale del 1988 siaffermò che il sistematico riferimento alla normativa del codice di ritocivile per quanto riguarda aspetti essenziali della disciplina delrapporto processuale civile inserito nel processo penale (quali quellidella capacità processuale della parte e della presenza nel processocon il ministero del difensore) induceva a ritenere legittimo il ricorsoalle norme del codice di procedura civile, con le cautele e gliadeguamenti del caso al fine dell’interpretazione e dell’eventualeintegrazione delle disposizioni del codice di procedura penale cherisultassero ambigue o incomplete. Pure la dottrina immediatamentesuccessiva all’entrata in vigore del codice di procedura penale del1988 rimarcò che esso aveva di mira una ricostruzione della presenzadella parte civile nel processo penale secondo un’improntamarcatamente civilistica anche se non tutte le previsioni risultavano,allora, in linea con detta impostazione. Giova, peraltro, evidenziare,a opinione del Collegio, che nel codice di procedura penale del 1930la mancata attribuzione di provvisoria esecutorietà per legge al capodella sentenza penale riguardante le spese di parte civile, desumibiledal combinato disposto degli artt. 488, 489 e 489-bis del cod. proc.pen. trovava un adeguato parallelismo nel testo allora vigente dell’art.r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 7Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026282 cod. proc. civ., che consentiva l’attribuzione in via giudiziale dellaprovvisoria esecutorietà alla sentenza civile nei soli casi ivi previsti ecomunque non in via generale ma a seguito di istanza di parte, mentrenell’attuale assetto normativo la mancanza sul punto di unaprevisione generale nel codice di procedura penale vigente viene astridere, per le ragioni che si vanno a esporre, con la previsione dicarattere generale di cui all’art. 282 cod. proc. civ. come risultantedalla modifica apportata dalla legge n. 353 del 1990 e in vigore daoltre trent’anni.7. [OSCURATO:PERSONA], ritiene, quindi, che debba essere, per le ragioni che si vannoad esporre, percorsa la strada della denuncia di costituzionalità,poiché non risulta praticabile l’adozione di una interpretazionecorrettiva o comunque costituzionalmente orientata (si veda in temadi spese nel procedimento possessorio Corte cost. n. 379 del14/11/2007 e con riferimento al procedimento monitorio Corte cost.n. 276 del 13/07/2000) dell’art. 541 cod. proc. pen. nella parte in cuinon dispone la provvisoria esecutorietà del capo della sentenza penaleconcernente le spese in favore della parte civile.8. È necessario effettuare, in via preliminare, una breve disamina dellemodifiche normative intervenute di recente sul tessuto del codice diprocedura penale originariamente vigente e dell’interpretazione chedi esse ha dato la giurisprudenza di questa Corte. A seguito dellemodifiche al testo del codice di procedura penale apportate dall’art. 5del d.lgs. n. 150 del 10/10/2022 all’art. 78, comma 1, lett. d) cod.proc. pen. rubricato «Formalità della costituzione di parte civile» sonostate aggiunte le seguenti parole «agli effetti civili», cosicché la lett.d) dell’art. 78 cod. proc. pen. risulta così formulata: «l’esposizionedelle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili».9. Secondo un recente arresto delle Sezioni Unite penali di questa Corte(Sez. U penali n. 38481 del 25/05/2023, dep. 21/09/2023) in temadi individuazione del regime temporale di applicazione dell’art. 573,r.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 8Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito della detta modificanormativa, strettamente correlata all’aggiunta, nel corpo dell’art. 573cod. proc. pen., di un comma 1-bis, è venuta a mutare la stessaconfigurazione dell’azione civile nel processo penale, poiché: «Saràinfatti necessaria una precisa determinazione della causa petendisimilmente “alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudiziocivile”, come già affermato da una sola iniziale pronuncia di questaCorte, poi rimasta superata dalle pronunce appena ricordate, e cheora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore;cosicché, ai fini dell’ammissibilità della costituzione, non sarà piùsufficiente “fare riferimento all’avvenuta commissione di un reatobensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali sipretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievolinonché il titolo che legittima a far valere la pretesa” (Sez. 2, n. 8723del 07/05/1996, Schiavo, Rv. 205872-01).».10. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite penali afferma che, a seguitodelle modifiche delle richiamate disposizioni, ossia dell’art. 78, comma1, lett. d) e dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. «il giudizio èsempre quello iniziale che prosegue senza soluzione di continuità,dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggirappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetticivili, dall’art. 573, comma 1-bis, cit., dovrà essere contemplato dallaparte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e tale epilogo lastessa dovrà dunque far fronte strutturando le ragioni della domandain necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile».11. Da tanto, consegue, a opinione del Collegio, che l’azione civile esercitatanel processo penale è, oramai, a seguito delle richiamate modifichedel codice di rito penale, assimilata, quanto a disciplina processuale,all’azione civile proposta nella sede civile. In altra parte dellarichiamata sentenza le Sezioni Unite penali affermano, infatti, che«2.5. Se, dunque, di medesimo giudizio "rinviato" per la decisione alr.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 9Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026giudice o alla sezione civile competente si tratta, pare evidente comenon siano in alcun modo replicabili, nel nuovo assetto, i postulatiappena ricordati, ed innanzitutto quello della natura "autonoma",rispetto al giudizio penale, del giudizio da svolgersi in sede civile.».Sullo specifico punto della provvisoria esecutività del capo dellasentenza penale di primo grado relativo alle spese in favore dellaparte civile la giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte nondubitava, ancora oltre un decennio fa, che la sentenza penale dicondanna di primo grado avesse efficacia provvisoriamente esecutivaai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. (così Cass. Sez. I penale, n. 4908del 31/01/2013) e che detta esecutività non poteva essere sospesadalla Corte di cassazione, in quanto «la Corte di Cassazione ha sì ilpotere di sospendere ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen. l’esecuzionedella condanna civile, ma non anche la parte che inerisce al ristorodelle spese processuali sostenute dalla parte civile …».12. Nel caso all’esame il giudizio penale si è concluso, in primo grado, conla sentenza n. 2945 del 29/11/2024 del Tribunale di Lecce e lacostituzione di parte civile è stata necessariamente effettuata dopo il1/01/2023 atteso che il procedimento penale reca, come leggibilenell’intestazione della sentenza, il n. 490 del 2023, cosicché laformulazione dell’art. 78 cod. proc. pen. come risultante dalla novellaoperata dal legislatore delegato con il d.lgs. n. 150 del 2022, e vigentedal 30/12/2022, ai sensi dell’art. 99-bis dello stesso d.lgs. n. 150 del2022, risulta pienamente applicabile nella specie.13. A fronte della sempre più piena equiparazione dell’azione civile spiegatanel processo penale all’azione civile esercitata nella sede propria stimail Collegio non manifestamente infondata la questione di nonconformità all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione della disposizionein base alla quale la sentenza che accoglie la domanda proposta nelprocesso penale sia priva, con riferimento al capo relativo alle spesedi lite, della provvisoria esecutività prevista per tutte le sentenzer.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 10Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026emanate a seguito di un’azione civile di condanna, di accertamento ocostitutiva, dall’art. 282 cod. proc. civ.Deve, infatti, ribadirsi che la provvisoria esecutività è riconosciuta,ormai pacificamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche aicapi di condanna al pagamento delle spese di lite che accedono asentenze di accertamento o costitutive.Era, infatti, del tutto minoritario, ed è allo stato del tutto superato,l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, pure severamentecriticato in dottrina, che escludeva la provvisoria esecutività per ilcapo sulle spese di lite accedente a sentenze di accertamento ocostitutive (l’ultimo epilogo in tema risulta essere quello espresso daCass. 12/07/2000 n. 9236).È, viceversa, e da oltre un ventennio, del tutto prevalentel’affermazione secondo la quale (Cass. 3/08/2005 n. 16262; Cass.25/01/2010 n. 1283) a norma dell’art. 282 cod. proc. civ., nellaformulazione novellata dall’art. 33 della legge n. 353 del 1990, cheha introdotto nell’ordinamento la regola dell’immediata efficaciaendoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sonoprovvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengonouna condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spesedel giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condannaoppure rigetti qualsiasi tipo di domanda.La giurisprudenza di questa Corte si è fatta pure carico di precisareche (Cass. 20/12/2012 n. 23631) che la sentenza n. 232 del 2004della Corte costituzionale non può essere letta quale sentenza cheesclude che l’art. 282 cod. proc. civ. si applichi alle sentenze di rigettonel merito della domanda e ciò anche con riferimento al capo relativoalle spese.Deve, inoltre, evidenziarsi che, a seguito della semplificazione dei ritiprocessuali civili e dell’introduzione di forme alternative diaccertamento e condanna, quali il procedimento semplificato, ancher.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 11Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026per le sentenze emanate all’esito del processo di cui agli artt. 281decies e segg. cod. proc. civ, è oramai prevista l’esecutività per legge,come da richiamo operato dall’art. 281 terdecies cod. proc. civ. all’art.282 cod. proc. civ. e quindi con riferimento a provvedimenti resiall’esito di un procedimento nei quali l’istruttoria non è complessa.In breve, la testuale mancata previsione della provvisoria esecutorietàal capo della sentenza penale relativa alla condanna alle spese infavore della parte civile comporta che situazioni del tutto equivalentisono trattate in modo del tutto differente e tanto in contrasto conl’art. 3 della Costituzione.Né, per la sua chiarezza ed univocità, il testo della norma puòinterpretarsi in un senso che ne implicherebbe la piena e radicaledisapplicazione: si tratta, pertanto, di una questione non superabilein via meramente interpretativa.14. La mancata previsione della provvisoria esecutività alla sentenza penalecon riferimento alle spese in favore della parte civile è, inoltre, aopinione del Collegio, contraria al principio di economia processuale(come declinato dalla Corte costituzionale anche con riferimento airapporti tra processo civile e processo penale: Corte cost. n. 138 del14/05/2008), atteso che la parte civile deve, al fine del recupero dellespese, attendere l’esito definitivo del processo penale, attraverso,sovente, i due gradi del giudizio di merito e la fase di legittimità,ovvero tentare di munirsi di un titolo giudiziale diverso dalla sentenzapenale e provvisto di provvisoria esecutorietà, quale il decretoingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con conseguente duplicazionedi procedimenti giurisdizionali, suscettibili pure di non celeredefinizione, specie nel caso in cui sia proposta opposizione e laprovvisoria esecutorietà del monitorio venga sospesa.15. La questione relativa alla mancata previsione della provvisoriaesecutività del capo relativo alle spese di lite della sentenza penale dicondanna è rilevante nel presente procedimento e con riferimentor.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 12Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026all’oggetto del giudizio nel quale è stato sollevato il rinviopregiudiziale, atteso che dalla sua risoluzione dipende l’enunciazione,in un senso o nell’altro, di un diverso principio di diritto al fine diorientare la decisione del giudice di merito remittente. Ciò nel sensodi formulazione di un principio di diritto che estenda la provvisoriaesecutività del capo sulle spese della parte civile alle sentenze penalidi primo grado, atteso che le sentenze emanate in grado d’appello nesarebbero, sia nel regime di cui all’art. 622 cod. proc. pen. che inquello delineato dall’art. 573, comma 1-bis, comunque dotate,trattandosi di sentenze pronunciate da un giudice civile d’appelloovvero nel senso della emanazione di un principio di diritto cheescluda la provvisoria esecutività del capo di condanna alla rifusionedelle spese in favore della parte civile delle sentenze penali dicondanna di primo grado.16. Stima, ancora, il Collegio che la mancata attribuzione della provvisoriaesecutività per legge al capo relativo alle spese in favore della partecivile contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione alla stregua delmutato contesto normativo, atteso che l’attuale formulazione dell’art.78, comma 1, lett. d) del codice di rito penale e l’art. 573, comma 1-bis, dello stesso codice configurano l’azione civile esercitata nelprocesso penale quale un’azione non autonoma, ma del tuttoequiparata, sia nel suo momento iniziale che nell’epilogo in fased’impugnazione e di rinvio, all’azione civile esercitata nella sede suapropria, ragione per cui non appare conforme al principio diuguaglianza e al diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti,nella specie risarcitori, escludere, per il capo relativo alle spese infavore della parte civile di detta sentenza il trattamento accordato alcapo relativo alle spese di lite accedente alla sentenza emessa all’esitodel giudizio civile di primo grado.In via generale, secondo il Collegio, la carenza della previsione diprovvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grador.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 13Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026che provvede sull’azione civile, con riferimento al capo relativo allespese, appare del tutto eccentrica nell’ambito delle tutele, atteso cheil codice del processo amministrativo emanato con d.lgs. n. 104 del2/07/2010, prevede la provvisoria esecutività generalizzata dellasentenza di primo grado, come risulta dal combinato disposto degliartt. 89 e 98, comma 1, cod. proc. amm., laddove è previsto che laesecutività della sentenza di primo grado possa essere sospesa,ricorrendone i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile, dalgiudice dell’impugnazione.Analoghe previsioni, in termini di provvisoria esecutività dellasentenza di primo grado sono contenute nel d.lgs. n. 174 del26/08/2016, Codice di giustizia contabile, adottato ai sensidell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (si veda l’art. 78,comma 3).I detti testi di norme processuali sono stati emanati dopol’introduzione, nel rito civile di cognizione, della provvisoriaesecutorietà generalizzata per legge della sentenza civile e possonoessere, a opinione del Collegio remittente, essere assunti a sostegnodella generalizzata esecutività delle sentenze di primo grado anchenell’ambito delle giurisdizioni speciali: e ognuno di quelli, per quantopossa occorrere, anche quale tertium comparationis ai fini dellavalutazione della violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilodi una ormai irragionevole diversificazione di disciplina di situazioniequivalenti.17. [OSCURATO:PERSONA], alla stregua del mutato quadro normativo e dell’assettogiurisprudenziale sopra delineati, in gran parte mutati dopo gliinterventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 232 del2004 e n. 94 del 1996, ritiene, pertanto, rilevante e nonmanifestamente infondata la questione della conformità aCostituzione della mancata attribuzione per legge della clausola diprovvisoria esecutività per le sentenze penali di condanna nel capor.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 14Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026relativo alle statuizioni in favore della parte civile e ritiene, come giàprospettato, che la soluzione in via meramente interpretativa delcontrasto delineatosi nella giurisprudenza di legittimità e di meritonon possa essere utilmente seguita.18. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in conclusione, che debba essere rilevata di ufficio esottoposta alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e nonmanifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionaledell’art. 541, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la condanna delpagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e delresponsabile civile in solido in favore della parte civile èprovvisoriamente esecutiva per legge.19. Vanno, pertanto, impartite le disposizioni di cui appresso per latrasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la contestualesospensione del presente procedimento di rinvio pregiudiziale fino alladefinizione del relativo incidente. P.Q.MLa Corte,visto l’art. 23 della Legge n. 87 dell’11 marzo 1953,rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la nonmanifesta infondatezza per le ragioni esposte in motivazione, laquestione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24della Costituzione, dell’art. 541, comma primo, cod. proc. pen., nellaparte in cui non prevede che la condanna del pagamento delle speseprocessuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido infavore della parte civile è provvisoriamente esecutiva per legge;sospende il presente procedimento e dispone l’immediata trasmissionedegli atti alla Corte costituzionale;dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura dellaCancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e cher.g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 15Numero registro generale 2188/2026Numero sezionale 2068/2026Numero di raccolta generale 25298/2026Data pubblicazione 14/09/2026sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senatodella Repubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 11/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 2188/2026udienza pubblica 11/06/2026; estensore: C. VallePag. 16
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