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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34039/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0691UCI) nato i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e assertive, prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, cpsì non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0691UCI) nato i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Rilevato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da doglianze del tutto generiche e assertive, prive dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, cpsì non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34039/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris