CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12640/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V [OSCURATO:PERSONA] N 120, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoPASSIATORE GIOVANNA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROM A [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MASSA n. 703/2021 depositata in data8/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 8/11/2021 (n. 703/2021), il Tribunale di Massa ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in proprio favore, di somme a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Bacchieri per la realizzazione di lavori presso l’unità abitativa allo stesso assegnata nell’ambito del programma di edilizia residenziale pubblica gestito dalla società convenuta; a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Massa ha confermato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto applicabile, al caso di specie, in virtù del principio di specialità, la disciplina della legislazione regionale all’epoca vigente (legge regionale Toscana n. 96/1996), qualificando e riconducendo i lavori oggetto del contenzioso alla categoria dei “lavori diversi” previsti dall’art. 15 del Regolamento di attuazione della legge regionale richiamata, inerente al rapporto di utenza: lavori in relazione ai quali, pur se autorizzati dall’ente concedente, rimaneva esclusa qualsiasi possibilità di rimborso in favore dell’assegnatario; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l’unico motivo l’impugnazione proposto, il Bacchieri censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1577 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di applicare, al caso di specie, la disciplina di cui all’art. 1577 c.c., con il conseguente erroneo disconoscimento del diritto del ricorrente al conseguimento del rimborso degli oneri sostenuti per le riparazioni urgenti eseguite sull’immobile allo stesso assegnato; il motivo è manifestamente infondato; osserva il Collegio come il criterio della specialità –lex specialis derogat legi generali – comporti l’applicazi one della legge speciale e non di quella generale; nel caso di specie, mentre la norma generale ex art. 1577 c.c. è volta a regolare i rapporti di locazione in genere, la legge della Regione Toscana n. 96 del 1996 (illo tempore vigente) è volta a regolare, come correttamente rilevato dal Tribunale, “ la locazione di immobili rientranti nell’ambito del patrimonio residenziale pubblico di cui l’assegnatario dispone non in forza di un atto di autonomia negoziale privata, bensì di un provvedimento amministrativo” (pag. 3 della sentenza impugnata); il tribunale ha quindi fatto buon uso del principio suesposto, applicando la norma corretta; sostiene, inoltre, il ricorrente che i giudici di merito abbiano violato l’art. 1577 c.c. anche sotto un altro profilo, non avendo valutato il contenuto delle prove formatesi in giudizio, rappresentate dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tese a dimostrare la necessità e l’urgenza delle opere poste in essere dal Bacchieri; tale doglianza è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come il giudice a quo abbia espressamente considerato, tanto la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], quanto quella resa da [OSCURATO:PERSONA], desumendone elementi di valutazione utili ai fini della qualificazione delle opere de qua (nella specie ricondotte alla categoria di quei “lavori diversi” previsti dall’art. 15 del Regolamento di attuazione inerente al rapporto di utenza che, seppur autorizzati dall’ente concedente, escludono in ogni caso qualsiasi possibilità di rimborso in favore dell’assegnatario); non è quindi configurabile, come infondatamente affermato dal ricorrente, un’omessa valutazione delle prove, avendo il giudicante argomentato il suo convincimento anche su quanto emerso da esse, dovendo in ogni caso ribadirsi in questa sede l’inammissibilità di una nuova rivalutazione dei fatti da parte della corte di legittimità (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 15276 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 661628 -01); sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, oltre alla condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nell’importo di euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n.